§ 80.5.198 – L. 8 agosto 1957, n. 751.
Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/08/1957
Numero:751


Sommario
Art. 1.      Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa nella [...]
Art. 2.      Al dipendente statale che ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge è altresì attribuita, a decorrere dal 1° dicembre 1956, a [...]
Art. 3.      Con effetto dal 1° luglio 1956, il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica anche al personale militare, [...]
Art. 4.      Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° dicembre 1956 sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme di cui al decreto del [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in [...]


§ 80.5.198 – L. 8 agosto 1957, n. 751. [1]

Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(G.U. 30 agosto 1957, n. 215).

 

     Art. 1.

     Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° dicembre 1956.

     Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale.

     Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore od al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai.

     Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età [2].

     Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956.

 

          Art. 2.

     Al dipendente statale che ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge è altresì attribuita, a decorrere dal 1° dicembre 1956, a titolo di assegno personale pensionabile e non riassorbibile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente art. 1 e quello spettante dal 1° luglio 1956 anche in applicazione della presente legge ad altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

     Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

     Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'assegno personale di cui al presente articolo va conglobato nello stipendio in godimento prima della promozione, restando soppresso come emolumento a sè stante.

 

          Art. 3.

     Con effetto dal 1° luglio 1956, il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica anche al personale militare, nonchè ai sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato.

 

          Art. 4.

     Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° dicembre 1956 sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi, le paghe e le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 della presente legge con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

     Gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge vengono considerati, ai fini della liquidazione della indennità di buonauscita, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo 1° luglio-30 novembre 1956.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 2 aprile 1958, n. 304.