Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 23/12/2002 |
Numero: | 314 |
Sommario |
Art. 1. Ambito della disciplina |
Art. 2. Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile |
Art. 3. Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali |
Art. 3 bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). |
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali |
§ 79.3.49 - D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314.
Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(G.U. 14 febbraio 2003, n. 37)
Art. 1. Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le funzioni.
Art. 2. Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale [1].
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano [2].
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.
Art. 3. Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali
1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: "Dipartimento" [3].
3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;
b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;
c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;
e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:
1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;
2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;
3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Dipartimento;
4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;
5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;
f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:
1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilità, può ordinarne la riallocazione;
2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti più comandi provinciali della regione;
3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;
4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;
5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;
g) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del
h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;
i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del
1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;
m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonchè predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;
n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;
o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;
p) coordinamento dell' attività di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;
q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento [4].
Art. 3 bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). [5]
1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.
2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:
a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;
b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;
c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;
d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;
f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del
g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;
h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.
3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.
2. [In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni organiche del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata tabella A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione nelle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, delle unità di personale risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate nel presente regolamento] [6].
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della
3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
TABELLA A [8]
(prevista dall'art. 4, comma 2)
MINISTERO DELL'INTERNO
Corpo nazionale Vigili del fuoco
Dotazione organica complessiva
Aree funzionali CCNL 24.5.2000 |
Profili nuovo CCNL 24.5.2000 |
Dotazione organica DPCM agg. con potenziamento |
Variazioni +/- (a costo zero) |
Riqualificazine professionale CCNL (passaggi di profilo) |
|
|
Dirigenti area operativa tecnica |
|
|
|
|
|
Dirigente generale |
5 |
15 |
|
|
|
Dirigente |
157 |
- 18 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
C3 |
Coordinatore antincendi |
107 |
|
309 |
136 da C2 a C3 |
|
|
|
|
|
173 da C1 a C3 |
C3 |
Coordinatore ginnico sportivo |
1 |
|
|
|
C3 |
Coordinatore medico |
1 |
|
3 |
da C2 a C3 |
C3 |
Coordinatore aeronavigante (**) |
|
4 |
|
|
C3 |
Elicotterista Controllore Capo (**) |
|
4 |
|
|
C3 |
Coordinatore tecnico antincendi capo (**) |
|
|
123 |
da C1 a C3 |
C3 |
Coordinatore amministrativo (**) |
|
|
91 |
9 da C2 a C3 |
|
|
|
|
|
82 da C1 a C3 |
C2 |
Direttore antincendi |
213 |
43 |
|
|
C2 |
Direttore ginnico sportivo |
1 |
|
1 |
da C1 a C2 |
C2 |
Direttore medico |
1 |
|
1 |
da C1 a C2 |
C2 |
Direttore informatico |
8 |
|
|
|
C2 |
Direttore aeronavigante (**) |
|
4 |
|
|
C2 |
Elicotterista esperto (**) |
|
20 |
|
|
C2 |
Collaboratore tecnico antincendi esperto (**) |
|
|
200 |
da C1 a C2 |
C2 |
Capo tecnico esperto (**) |
|
|
5 |
da C1 a C2 |
C2 |
Direttore amministrativo (**) |
15 |
|
272 |
da C1 a C2 |
C1 |
Ispettore antincendi |
235 |
- 56 |
|
|
C1 |
Medico |
17 |
- 3 |
|
|
C1 |
Ispettore ginnico sportivo |
1 |
|
|
|
C1 |
Collaboratore tecnico antincendi |
320 |
76 |
|
|
C1 |
Pilota di elicottero professionale (**) |
|
72 |
|
|
C1 |
Specialista di elicottero professionale (**) |
|
51 |
|
|
C1 |
Ispettore amministrativo |
282 |
|
|
|
C1 |
Capo tecnico |
17 |
|
|
|
C1 |
Tecnico informatico |
6 |
|
|
|
B3 |
Capo reparto |
3.488 |
- 60 |
|
|
B3 |
Assistente tecnico antincendi |
264 |
- 108 |
|
|
B3 |
Pilota di elicottero (**) |
|
25 |
|
|
B3 |
Tecnico di elicottero (**) |
|
88 |
|
|
B2 |
Capo squadra |
8.262 |
- 49 |
|
|
B2 |
Pilota di elicottero brevettato (**) |
|
8 |
|
|
B2 |
Specialista brevettato (**) |
|
10 |
|
|
B2 |
Assistente amministrativo contabile |
532 |
|
800 |
da B1 a B2 |
B2 |
Assistente tecnico professionale |
70 |
|
29 |
da B1 a B2 |
B2 |
Assistente informatico |
42 |
|
|
|
B1 |
Vigile del fuoco |
15.994 |
- 144 |
|
|
B1 |
Operatore amministrativo contabile |
183 |
|
|
|
B1 |
Operato tecnico professionale |
632 |
|
|
|
A2 |
Addetto amministrativo (**) |
1.729 |
|
|
|
A2 |
Operatore tenico |
304 |
|
26 |
da A1 a A2 |
A1 |
Addetto alle attività di supporto |
357 |
- 52 |
|
|
|
|
33.248 |
- 70 |
|
|
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[3] Comma così modificato dall'art. 2 del
[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[5] Articolo inserito dall'art. 3 del
[6] Comma abrogato dall'art. 3 del
[7] Comma inserito dall'art. 4 del
[8] Tabella abrogata dall’art. 3 del