§ 79.3.104 - D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:19/07/2012
Numero:159


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
Art. 2.  Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
Art. 3.  Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
Art. 4.  Integrazione all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
Art. 5.  Invarianza finanziaria


§ 79.3.104 - D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 14 settembre 2012, n. 215)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008;

     Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Ritenuto di dover rendere più evidenti i compiti e le funzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale".

 

     Art. 2. Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

     1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, le parole: «e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, coordinamento e controllo» e dopo le parole: «difesa civile» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito denominato: "Dipartimento"».

     2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è sostituito dal seguente:

     «3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

     a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;

     b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;

     c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;

     d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;

     e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:

     1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;

     2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;

     3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Dipartimento;

     4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;

     5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;

     f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:

     1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilità, può ordinarne la riallocazione;

     2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti più comandi provinciali della regione;

     3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;

     4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;

     5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;

     g) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

     h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;

     i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;

     m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonchè predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;

     n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;

     o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;

     p) coordinamento dell' attività di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;

     q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.».

 

     Art. 3. Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

     1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). - 1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

     2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;

     b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;

     c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

     d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;

     e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

     f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;

     h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.

     3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.».

 

     Art. 4. Integrazione all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

 

     Art. 5. Invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2012  Registro n. 6, Interno, foglio n. 232