Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 10/08/1950 |
Numero: | 724 |
Sommario |
Art. 1. Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla data del [...] |
Art. 2. Per provvedere alla corresponsione degli assegni di cui al precedente art. 1 è istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un "Fondo assegni complementari" alimentato dai [...] |
Art. 3. A decorrere dal 1° luglio 1949, e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo [...] |
Art. 4. I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti: |
Art. 5. Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara è dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, [...] |
Art. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei [...] |
Art. 7. Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177. |
Art. 8. Alle maggiori spese derivanti dall'art. 4, lettera d), sarà fatto fronte mediante prelevamento dal "fondo a disposizione" iscritto al capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del [...] |
Art. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
§ 77.6.51 - Legge 10 agosto 1950, n. 724.
Miglioramenti delle pensioni della gente di mare.
(G.U. 18 settembre 1950, n. 214).
Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla data del 30 giugno 1949, è maggiorato, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.
Tale assegno è dovuto anche ai titolari di pensione del "Fondo Adria".
Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuerà ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla
Per provvedere alla corresponsione degli assegni di cui al precedente art. 1 è istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un "Fondo assegni complementari" alimentato dai contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 5.
Per l'amministrazione di detto Fondo valgono le norme vigenti per le gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
A decorrere dal 1° luglio 1949, e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A.
Con la stessa decorrenza è dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1500 per ciascun iscritto alla gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo.
I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:
a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;
b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di età del personale amministrativo già iscritto e che ha cessato di prestare servizio;
c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuto su navi battenti bandiera estera;
d) per i cuochi ed i domestici borghesi imbarcati su navi militari.
Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara è dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella B.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge potrà essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente art. 2.
Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 del
Alle maggiori spese derivanti dall'art. 4, lettera d), sarà fatto fronte mediante prelevamento dal "fondo a disposizione" iscritto al capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, a favore del capitolo 84 dello stesso stato di previsione della spesa.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tabella A
Armatori — Contributo mensile supplementare per ogni marittimo imbarcato
Navi di stazza lorda:
Superiore a 2000 tonnellate |
L. |
5.800 |
Da 1000 a 2000 tonnellate |
" |
3.400 |
Da 301 a 999 tonnellate |
" |
1.000 |
Tabella B
Piloti — Contributo mensile supplementare per ogni pilota in servizio
Porti:
Genova, Livorno, Napoli, Savona, Venezia |
L. |
2.000 |
Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, La Spezia, Messina, Palermo |
" |
1.800 |
Siracusa, Taranto, Trapani |
" |
1.600 |
Ancona, Piombino, Portoferraio |
" |
1.400 |
Brindisi, Carloforte, Milazzo, Marsala |
" |
1.200 |
Barletta, Porto Empedocle, Salerno, Fiumicino, Licata, Monopoli, Roma, Torre Annunziata |
" |
800 |