§ 77.6.45 - Legge 14 giugno 1949, n. 322.
Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:14/06/1949
Numero:322


Sommario
Art. 1.      In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle [...]
Art. 2.      La misura dell'assegno supplementare è fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue:
Art. 3.      Lo Stato concorre all'onere derivante dalla concessione dell'assegno supplementare di cui all'art. 1 della presente legge, con un contributo straordinario nella misura di 6900 milioni di lire.
Art. 4.      Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, ai pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1° luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo.


§ 77.6.45 - Legge 14 giugno 1949, n. 322.

Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale.

(G.U. 25 giugno 1949, n. 144).

 

     Art. 1.

     In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.

 

          Art. 2.

     La misura dell'assegno supplementare è fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue:

     a) per i pensionati di età superiore ai 65 anni, lire 900 mensili;

     b) per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di reversibilità in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili.

     Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla lettera a) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età. Per i pensionati di cui alla lettera a) che hanno compiuto o compiono il 65° anno di età nell'anno 1949, il diritto all'assegno nella misura di cui alla lettera a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Lo Stato concorre all'onere derivante dalla concessione dell'assegno supplementare di cui all'art. 1 della presente legge, con un contributo straordinario nella misura di 6900 milioni di lire.

     Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere predetto viene destinata una aliquota, di importo corrispondente, della maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (5° provvedimento).

 

          Art. 4.

     Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, ai pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di età, se uomini, ed il 60° anno di età, se donne, è corrisposto con effetto dal primo giorno dell'anno in cui i medesimi compiono le età anzidette.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno.

     Si osservano per il pagamento delle pensioni le disposizioni in materia di arrotondamento contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734.

     L'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo.