§ 71.3.10d - Legge 14 luglio 1967, n. 568.
Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:14/07/1967
Numero:568


Sommario
Art. 1.      Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, può essere conferito l'incarico di traduttore [...]
Art. 2.      I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici [...]
Art. 3.      Il Ministro per la grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro per il tesoro, il contingente numerico dei traduttori [...]
Art. 4.      Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1960, n. 103
Art. 5.      All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al [...]


§ 71.3.10d - Legge 14 luglio 1967, n. 568.

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari.

(G.U. 27 luglio 1967, n. 187).

 

 

     Art. 1.

     Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.

     L'incarico è conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.

     Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.

 

          Art. 2.

     I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per la grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro per il tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

     Con il decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di corte d'appello.

 

          Art. 4.

     Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1960, n. 103.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.