§ 41.7.58 - D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:03/01/1960
Numero:103


Sommario
Art. 1.      Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su base di parità, da parte dei cittadini di lingua [...]
Art. 2.      I cittadini di lingua tedesca, che in qualsiasi veste abbiano rapporti con gli uffici giudiziari, hanno facoltà di usare la lingua tedesca in tutti gli atti relativi.
Art. 3.      Gli organi degli uffici giudiziari si servono della lingua tedesca nei rapporti con i cittadini di lingua tedesca.
Art. 4.      I verbali sono redatti in lingua italiana.
Art. 5.      Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne dà immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la [...]
Art. 6.      Su richiesta della parte che nel giudizio abbia fatto uso della lingua tedesca, è rilasciata gratuitamente, insieme con la copia dell'originale in lingua italiana, traduzione in lingua tedesca [...]
Art. 7.      Se avverso un provvedimento è proposta impugnativa ad uffici giudiziari aventi sede fuori della provincia di Bolzano, deve farsi la traduzione in lingua italiana di tutti gli atti processuali [...]
Art. 8.      Negli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo dell'uso della lingua italiana per la compilazione delle schede del casellario giudiziale. I certificati penali sono rilasciati con la traduzione in [...]
Art. 9.      Agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana anche di quella tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate [...]
Art. 10.      Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative.
Art. 11.      Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiane e tedesca.
Art. 12.      Gli estratti degli atti di stato civile e i relativi certificati sono rilasciati in lingua italiana e in lingua tedesca.
Art. 13. 
Art. 14.      I cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di usare tale lingua anche nei rapporti con gli uffici ed organi di polizia giudiziaria e tributaria. Si applicano il primo e il secondo comma [...]
Art. 15.      Ai seguenti uffici e comandi della provincia di Bolzano deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca, in numero [...]


§ 41.7.58 - D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria.

(G.U. 8 marzo 1960, n. 58)

 

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

 

     Art. 1.

     Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su base di parità, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della loro lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria, è regolato dalle seguenti disposizioni.

 

Capo II

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

          Art. 2.

     I cittadini di lingua tedesca, che in qualsiasi veste abbiano rapporti con gli uffici giudiziari, hanno facoltà di usare la lingua tedesca in tutti gli atti relativi.

     Gli atti e i documenti comunque notificati a istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario che deve chiedere la traduzione a mezzo ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti è notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione è esente da bollo.

     Gli atti relativi a processi di competenza delle autorità giudiziarie aventi sede nella provincia di Bolzano, notificati fuori della Provincia stessa, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, se redatti in lingua tedesca. La traduzione è esente da bollo.

 

          Art. 3.

     Gli organi degli uffici giudiziari si servono della lingua tedesca nei rapporti con i cittadini di lingua tedesca.

     Gli atti sono redatti in italiano e tedesco ove non risultino sufficienti elementi in ordine alla lingua presunta delle persone cui gli atti medesimi si riferiscono.

 

          Art. 4.

     I verbali sono redatti in lingua italiana.

     Le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate anche in tale lingua.

     I verbali sono contestualmente redatti anche in lingua tedesca ove il pubblico ministero o una delle parti ne faccia richiesta.

     Le dichiarazioni rese nel dibattimento sono tradotte verbalmente in italiano o in tedesco, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta. Si procede ugualmente, su richiesta di uno dei difensori, alla traduzione in lingua italiana o tedesca del contenuto dei documenti utilizzati nel dibattimento.

 

          Art. 5.

     Nei dibattimenti penali, dopo la lettura da parte del giudice del dispositivo della sentenza, se ne dà immediata lettura anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile o la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.

 

          Art. 6.

     Su richiesta della parte che nel giudizio abbia fatto uso della lingua tedesca, è rilasciata gratuitamente, insieme con la copia dell'originale in lingua italiana, traduzione in lingua tedesca delle sentenze sia civili sia penali pronunziate dall'autorità giudiziaria. La traduzione è esente da bollo.

     Gli altri provvedimenti del giudice in materia civile sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della lingua stessa.

     Si osservano le disposizioni dell'art. 7, secondo comma.

 

          Art. 7.

     Se avverso un provvedimento è proposta impugnativa ad uffici giudiziari aventi sede fuori della provincia di Bolzano, deve farsi la traduzione in lingua italiana di tutti gli atti processuali redatti in lingua tedesca.

     Alla traduzione procede, eventualmente anche a mezzo di un traduttore, l'ufficio giudiziario prima di trasmettere gli atti. Il cancelliere attesta che la traduzione è stata fatta dall'ufficio o dal traduttore dell'ufficio.

     Nei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Trento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

     Nello stesso modo si provvede per gli atti compiuti su richiesta di autorità aventi giurisdizione fuori del territorio della provincia di Bolzano.

 

          Art. 8.

     Negli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo dell'uso della lingua italiana per la compilazione delle schede del casellario giudiziale. I certificati penali sono rilasciati con la traduzione in lingua tedesca, su richiesta anche orale dell'interessato.

 

          Art. 9.

     Agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana anche di quella tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dall'applicazione del presente decreto.

     Fino a quando non possa essere provveduto in conformità del precedente comma, possono essere nominati, su designazione dei capi dei predetti uffici ed ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi, interpreti a titolo di incarico temporaneo. La nomina deve essere approvata con decreto del primo presidente della Corte di appello.

     Gli interpreti svolgono le loro funzioni presso gli uffici giudiziari in modo continuativo, per i compiti previsti dal presente decreto. Essi prestano giuramento di adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario, al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli atti per i quali sono richiesti.

     Il Ministro di grazia e giustizia determina annualmente il contingente numerico degli interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari. Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10.

     Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative.

     Al servizio di traduzione si provvede con gli interpreti previsti dagli articoli precedenti.

 

Capo III

UFFICI TAVOLARI, UFFICI DI STATO CIVILE E ATTI NOTARILI

 

          Art. 11.

     Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiane e tedesca.

     Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.

 

          Art. 12.

     Gli estratti degli atti di stato civile e i relativi certificati sono rilasciati in lingua italiana e in lingua tedesca.

 

          Art. 13. [1]

     Gli atti notarili sono scritti in lingua tedesca se le parti ne facciano richiesta, purché la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio oltre che dalle parti. In tal caso è necessario che all'originale tedesco sia aggiunta la traduzione in lingua italiana, attestata conforme dal notaio medesimo. La traduzione è esente da bollo.

 

Capo IV

POLIZIA GIUDIZIARIA E TRIBUTARIA

 

          Art. 14.

     I cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di usare tale lingua anche nei rapporti con gli uffici ed organi di polizia giudiziaria e tributaria. Si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 4.

     Tutte le operazioni di polizia giudiziaria e tributaria poste in essere nei confronti di cittadini italiani di lingua tedesca debbono essere effettuate con l'assistenza di interpreti qualora il procedente non conosca la lingua tedesca.

     Non può essere comunque impedito l'esercizio dei poteri spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e tributaria nei casi di flagranza.

     Si applica agli atti di polizia giudiziaria e tributaria la disposizione dell'art. 3, comma secondo.

 

          Art. 15.

     Ai seguenti uffici e comandi della provincia di Bolzano deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dall'applicazione del presente decreto: questura; uffici distaccati e sezionali di pubblica sicurezza; uffici di polizia di frontiera e ferroviaria; comandi di sezione, sottosezione e distaccamento di polizia stradale; comandi di stazione dell'Arma dei carabinieri; comandi di nucleo di polizia tributaria, comandi di compagnia, tenenza e brigata e distaccamenti del Corpo della guardia di finanza.

     Fino a quando non possa essere provveduto presso i predetti uffici e comandi in conformità del precedente comma, si provvede con interpreti, nominati a titolo di incarico temporaneo, ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi.

     Alla nomina degli interpreti da impiegare presso gli uffici e comandi di cui al primo comma, provvede il Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige.

     Con decreti dei Ministri per l'interno e per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente i contingenti massimi degli interpreti di cui al comma precedente nonché a determinare i compensi spettanti agli stessi in relazione ai vari uffici e comandi.

 

Disposizione finale

 

     La violazione delle garanzie attribuite col presente decreto ai cittadini di lingua tedesca in ordine all'uso di detta lingua, è causa di nullità, ai sensi dell'art. 184 del Codice di procedura penale.

     Gli atti di polizia giudiziaria e tributaria compiuti senza l'osservanza delle garanzie previste dal presente decreto non hanno efficacia, salvo che siano stati effettuati in caso di flagranza o di urgenza.

     Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1961, n. 1, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.