§ 71.2.5c - Legge 20 dicembre 1962, n. 1719.
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:20/12/1962
Numero:1719


Sommario
Art. 1.      La prima parte dell'art. 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituita dalla seguente
Art. 2.      L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'articolo 6 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente
Art. 5.      E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge


§ 71.2.5c - Legge 20 dicembre 1962, n. 1719. [1]

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

(G.U. 29 dicembre 1962, n. 331).

 

 

     Art. 1.

     La prima parte dell'art. 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituita dalla seguente:

     "L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1965".

 

          Art. 2.

     L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

     "L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, viene concessa dal Ministero di grazia e giustizia per comprovate maggiori esigenze del servizio di copia".

 

          Art. 3.

     L'articolo 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

     "Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta.

     Il compenso di cui al precedente comma è prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria".

 

          Art. 4.

     L'articolo 6 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

     "Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono aggiunti i seguenti articoli:

     Art. 7. Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire gratuitamente.

     Art. 8. Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'art. 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del tesoro.

     Art. 9. I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.

     Il capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità del prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto".

 

          Art. 5.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Modello

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.