Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 20/12/1962 |
Numero: | 1719 |
Sommario |
Art. 1. La prima parte dell'art. 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituita dalla seguente |
Art. 2. L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'articolo 3 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente |
Art. 4. L'articolo 6 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente |
Art. 5. E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge |
§ 71.2.5c - Legge 20 dicembre 1962, n. 1719. [1]
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.
(G.U. 29 dicembre 1962, n. 331).
La prima parte dell'art. 1 della
"L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, approvato con regio
L'articolo 2 della
"L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'art. 99 del regio
L'articolo 3 della
"Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta.
Il compenso di cui al precedente comma è prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria".
L'articolo 6 della
"Alla
Art. 7. Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire gratuitamente.
Art. 8. Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'art. 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del tesoro.
Art. 9. I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla presente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.
Il capo dell'ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità del prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto".
E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Modello
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 24 del