§ 71.2.96 - Legge 10 febbraio 1986, n. 33.
Norme per il funzionamento della corte d'appello di Salerno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:10/02/1986
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti i posti di presidente della corte d'appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. E' soppresso conseguentemente [...]
Art. 2.      L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo 1500 dello stato di [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 71.2.96 - Legge 10 febbraio 1986, n. 33.

Norme per il funzionamento della corte d'appello di Salerno.

(G.U. 21 febbraio 1986, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     Sono istituiti i posti di presidente della corte d'appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. E' soppresso conseguentemente il posto di presidente della sezione distaccata della corte d'appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno.

     Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

     Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

     Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Salerno, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.