§ 98.1.30419 - D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214.
Modifiche alle norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, approvate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/04/1967
Numero:214


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Dopo l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è inserito il seguente art. 2-bis
Art. 3.      L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dall'allegato A al presente decreto
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.30419 - D.P.R. 4 aprile 1967, n. 214. [1]

Modifiche alle norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, approvate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

(G.U. 24 aprile 1967, n. 103)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 2 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme per provvedere alle modifiche necessarie del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedono alle elezioni dei componenti del Consiglio giudiziario, previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è inserito il seguente art. 2-bis:

     "Nelle sedi di Corte di appello nelle quali i magistrati assegnati in pianta negli uffici del distretto superano il numero di trecento il presidente costituisce più uffici elettorali, presso ciascuno dei quali sono ammessi a votare non più di trecento magistrati.

     Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, con l'indicazione nominativa dei magistrati e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare.

     Tali elenchi vanno affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copie di essi sono consegnate ai presidenti degli uffici elettorali.

     I magistrati aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non siano stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio primo.

     Nell'ipotesi prevista dal precedente comma primo i presidenti degli uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i consiglieri della Corte.

     Per la composizione degli uffici elettorali si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, comma terzo, quarto e quinto".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Costituiti l'ufficio o gli uffici elettorali, i presidenti, non oltre le ore 9, danno inizio alla votazione, che è segreta.

     II Presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante una scheda conforme al modello allegato al presente decreto.

     Il votante scrive sulla scheda, già predisposta con l'indicazione delle funzioni di ogni componente effettivo o supplente, cognome, nome e residenza degli otto magistrati, prescelti tra quelli del distretto, indicando separatamente i componenti effettivi e quelli supplenti; indi piega la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

     Sono vietate, sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.

     E' nulla la scheda nella quale siano dati più di otto voti.

     L'omissione di alcuna delle indicazioni richieste per i candidati, quando non importi incertezza circa la persona, non rende nullo il voto.

     Le schede sono fornite a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero di grazia e giustizia.

     Ogni Corte di appello o sezione distaccata deve essere sempre provvista di un numero di schede non inferiore al doppio dei magistrati assegnati dalle piante organiche agli uffici del distretto. All'uopo ogni presidente deve tempestivamente chiedere al Ministero le schede necessarie per integrare il numero suddetto".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "La votazione ha luogo secondo le norme del precedente art. 3 ed il presidente della sezione distaccata esercita le funzioni attribuite al presidente della Corte".

 

          Art. 5.

     L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Trascorse cinque ore dall'apertura della votazione, e dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene poi chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno degli scrutatori. Le liste sono conservate nell'archivio della Corte.

     Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti, estraendo dall'urna le schede una per volta. Letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno degli scrutatori, mentre l'altro scrutatore, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato va riportando come effettivo o come supplente.

     Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria per gli effettivi e per i supplenti, in base ai voti riportati da ciascun candidato.

     Ogni ufficio elettorale risolve, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, le questioni relative alla eleggibilità dei candidati e se taluno di essi risulti ineleggibile, provvede ad escluderlo dall'elenco.

     Nel caso di costituzione di più uffici elettorali i presidenti trasmettono, immediatamente dopo il compimento delle operazioni previste dai precedenti commi, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio primo".

 

          Art. 6.

     L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Qualora la Corte d'appello non comprenda sezioni distaccate, nè presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale, nella stessa seduta, proclama eletti il magistrato di cassazione, i due magistrati di Corte d'appello e i due magistrati di tribunale, compresi nell'elenco degli effettivi, ed il magistrato di Cassazione, il magistrato di Corte di appello ed il magistrato di tribunale compresi nell'elenco dei supplenti, che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di voti.

     A parità di voti è preferito il più anziano nelle rispettive funzioni.

     Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

     L'originale è conservato nell'archivio della Corte.

     Qualora la Corte di appello comprenda sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio primo, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni candidato, per ciascuna qualifica, negli uffici elettorali della Corte di appello e in quello della sezione distaccata".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Se i membri cessati dalla carica durante il biennio non possono essere sostituiti nel modo indicato nel terzo comma dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, si procede ad elezioni suppletive".

 

          Art. 8.

     L'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "L'art. 1, comma terzo, della legge 12 ottobre 1966, n. 825, si applica anche quando occorra sostituire i membri dei Consigli giudiziari che siano trasferiti fuori del distretto".

 

          Art. 9.

     L'allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

     Allegato A

     Modello della scheda per le elezioni dei consigli giudiziari

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.