Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 28/07/1960 |
Numero: | 777 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. Al primo comma dell'art. 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le parole "scrive il testo originale" sono aggiunte le seguenti |
Art. 5. [4] |
Art. 6. [5] |
Art. 7. Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "distretto di Corte d'appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di [...] |
Art. 8. [6] |
Art. 9. Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un [...] |
Art. 10. Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni |
Art. 11. Al primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "Ministero di grazia e giustizia" sono aggiunte le seguenti: "e al Consiglio [...] |
Art. 12. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge |
§ 71.2.55 - Legge 28 luglio 1960, n. 777.
Modifiche di servizi di cancelleria.
(G.U. 9 agosto 1960, n. 194)
Al primo comma dell'art. 119 del
"o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione".
Al primo comma dell'art. 10 del
Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal
L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non può eccedere, per la compilazione di ciascun inventario, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla
Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni.
Al primo comma dell'art. 9 del
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegato — Modello concernente servizi di cancelleria(articoli 1 e 6)Registro per i lavoro di copiatura.
(Omissis).
[1] Articolo modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[5] Articolo sostituito dall'art. 4 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della