§ 67.1.112 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:30/04/1997
Numero:149


Sommario
Art. 1.  Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico
Art. 2.  Contributi


§ 67.1.112 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo

(G.U. 11 giugno 1997, n. 134)

 

     Art. 1. Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico

     1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.

     2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248.

     3. Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai dipendenti del l'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.

     4. [Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aumento dell'età anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianità di cui all'articolo 1, commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995] [1].

 

          Art. 2. Contributi

     1. Per i dipendenti dell'ENAV iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) l'aliquota contributiva di finanziamento è elevata, per la parte a carico dell'ente medesimo, di due punti percentuali per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e, per la residua misura, fino a concorrenza dell'aliquota di finanziamento operante per i dipendenti dello Stato, a decorrere dall'anno 2001.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, è dovuta un'aliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.