Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 28/10/2013 |
Numero: | 157 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Soppresso fondo spedizionieri doganali |
Art. 3. Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici |
Art. 4. Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto |
Art. 5. Lavoratori marittimi |
Art. 6. Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo |
Art. 7. Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori |
Art. 8. Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto |
Art. 9. Fondo sportivi professionisti |
Art. 10. Perdita del titolo abilitante |
Art. 11. Deroghe |
Art. 12. Disposizione finale |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 77.6.282 - D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.
Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [1].
(G.U. 16 gennaio 2014, n. 12)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 24, comma 18, del
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Disposizioni generali
1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del
2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonchè al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
Art. 2. Soppresso fondo spedizionieri doganali
1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della
2. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 3. Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici
1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della
a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;
b) le parole: «sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;
c) le parole: «l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.
Art. 4. Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto
1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del
2. All'articolo 3, comma 6, del
Art. 5. Lavoratori marittimi
1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della
2. All'articolo 31 della
Art. 6. Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo
1. All'articolo 4, comma 4, del
Art. 7. Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori
1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del
«Tabella C
(art. 4, comma 2)
Decorrenza della pensione
Uomini |
dal 1° gennaio 2014 |
64 anni |
|
|
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Donne |
dal 1° gennaio 2014 |
60 anni |
|
dal 1° gennaio 2016 |
61 anni |
|
dal 1° gennaio 2018 |
62 anni |
|
dal 1° gennaio 2020 |
63 anni |
|
dal 1° gennaio 2022 |
64 anni». |
Art. 8. Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto
1. L'articolo 4, comma 3, del
«3. Per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'età di 61 anni per gli uomini;
b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Art. 9. Fondo sportivi professionisti
1. L'articolo 3, comma 1, del
«1. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'età di 53 anni per gli uomini;
b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Art. 10. Perdita del titolo abilitante
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011 [2].
3. [Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della
4. [A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi] [4].
5. L'articolo 1, comma 4, del
Art. 11. Deroghe
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:
a) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della
b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della
2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni richiamate dal presente decreto, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del
Art. 12. Disposizione finale
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166
[1] Titolo così sostituito con Comunicato pubblicato nella G.U. 7 febbraio 2014, n. 31.
[2] Comma già modificato dall'art. 12 bis del
[3] Comma abrogato dall'art. 12 bis del
[4] Comma abrogato dall'art. 12 bis del