§ 5.3.19 - D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132.
Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:27/02/1991
Numero:132


Sommario
Art. 1.  Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi.
Art. 2.  Cause di non ammissione ai concorsi.
Art. 3.  Requisiti attitudinali - Disposizione generale.
Art. 4.  Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia.
Art. 5.  Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad ufficiale.
Art. 6.  Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi.
Art. 7.  Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.
Art. 8.  Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.
Art. 9.  Disposizione transitoria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 5.3.19 - D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132.

Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.

(G.U. 22 aprile 1991, n. 94).

 

Art. 1. Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi.

     1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:

     a) sana e robusta costituzione fisica;

     b) statura determinata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilità indispensabili per l'espletamento del servizio;

     c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

     d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo guardia: visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi. Per l'ammissione al concorso per la nomina ad ufficiale: visus non inferiore a 10/10 in ciascuno occhio, anche con correzione non superiore a tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico) tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

     e) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

     f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

 

     Art. 2. Cause di non ammissione ai concorsi.

     1. Non sono ammessi ai concorsi coloro che non sono in possesso di uno dei requisiti elencati nell'art. 1. La sana e robusta costituzione fisica non si considera sussistente in presenza delle seguenti imperfezioni ed infermità:

     a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;

     b) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

     c) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili; malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei, i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;

     d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasali; malformazioni e malattie della bocca, gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;

     e) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologi di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; esiti di pleuriti;

     f) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio; malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; la sindrome persistente di iperattività cardiovascolare con presenza di significative turbe di rilievo strumentale, all'allungamento semplice e primitivo del tempo di conduzione atrio ventricolare fino al massimo della norma; il blocco incompleto e primitivo di branca destra, gli emiblocchi semplici o associati a blocco incompleto della branca di destra. Il blocco incompleto della branca sinistra; ipertensione arteriosa persistente di confine (border line secondo l'O.M.S.); arteriopatie; aneurismi; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;

     g) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;

     h) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

     i) le imperfezioni e infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche ed abnormi; epilessia;

     l) le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale; malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;

     m) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

     n) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

     o) le neoplasie di qualunque sede e natura;

     p) le malattie di miceti, le malattie da protozoi e la altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.

 

     Art. 3. Requisiti attitudinali - Disposizione generale.

     1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

 

     Art. 4. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia.

     I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia sono i seguenti:

     a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

     b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

     c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

     d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

 

     Art. 5. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad ufficiale.

     1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

     a) una evoluzione globale contraddistinta da un ampio patrimonio antropologico-culturale, intesa come maturazione di una personalità armonica con riguardo al senso di responsabilità, all'esperienza di vita, alla capacità di integrazione all'ambiente ed al livello di autostima;

     b) una maturità emotiva riferita alla capacità di reazioni sintoniche alle stimolazioni emotigene, caratterizzata dal tono dell'umore, dalla fiducia in se stesso, dalla sicurezza emotiva, dal controllo motorio e dalla sintonia delle reazioni comportamentali;

     c) facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali, con riferimento alla intelligenza globale, alla ideazione, alla maturità di pensiero, alla possibilità di valutazione, ai poteri decisionali ed alla capacità di giudizio e di sintesi;

     d) un comportamento sociale riferito ai rapporti interpersonali, agli atteggiamenti sociali, alla sensibilità, alla dignità, alla iniziativa, alla stima di sé e ad una favorevole predisposizione all'ambiente di lavoro.

 

     Art. 6. Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi.

     1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'art. 1 è effettuato da una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione presieduta dal sanitario del Corpo per la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed anche ad ulteriori prove strumentali e di laboratorio, qualora quelle esibite a norma del bando di concorso non siano ritenute sufficienti. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

 

     Art. 7. Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.

     1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psicofisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio.

     2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª, o 8ª, della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

 

     Art. 8. Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.

     1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneità o la non idoneità psicofisica al servizio è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, può essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, licenza di convalescenza, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessione di equo indennizzo, ai fini della dispensa o riforma dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.

 

     Art. 9. Disposizione transitoria.

     1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4ª o 5ª categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l'art. 8, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.