§ 46.9.110 - D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738.
Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:25/10/1981
Numero:738


Sommario
Art. 1.  Utilizzazione del personale invalido.
Art. 2.  Accertamento dell'invalidità.
Art. 3.  Destinazione.
Art. 4.  Istituzione di una commissione consultiva.
Art. 5.  Composizione della commissione consultiva.
Art. 6.  Utilizzazione per le esigenze del Fondo assistenza della pubblica sicurezza.
Art. 7.  Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale.
Art. 8.  Trasferimento del personale invalido.
Art. 9.  Copertura dell'onere finanziario.


§ 46.9.110 - D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738.

Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

(G.U. 14 dicembre 1981, n. 342)

 

 

     Art. 1. Utilizzazione del personale invalido.

     Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

 

          Art. 2. Accertamento dell'invalidità.

     L'invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1.

 

          Art. 3. Destinazione.

     L'autorità competente secondo gli ordinamenti delle singole forze di polizia, sentita la commissione di cui al successivo art. 4, con proprio provvedimento determina i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato.

     Nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidità accertata, nonchè delle esigenze di servizio.

 

          Art. 4. Istituzione di una commissione consultiva.

     Presso i Ministeri o comandi competenti è istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale.

 

          Art. 5. Composizione della commissione consultiva.

     I criteri per la composizione e la nomina delle commissioni di cui all'articolo precedente sono stabiliti con decreto dei Ministri interessati.

 

          Art. 6. Utilizzazione per le esigenze del Fondo assistenza della pubblica sicurezza.

     Il personale di Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto ai sensi del precedente art. 2, può essere anche utilizzato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 7. Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale.

     Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza.

     L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale "una tantum”, proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento.

     Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 8. Trasferimento del personale invalido.

     Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura.

     Il trasferimento può essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purchè la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente.

     Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso.

 

          Art. 9. Copertura dell'onere finanziario.

     Alle spese conseguenti all'applicazione dell'art. 7 del presente decreto si farà fronte mediante impiego degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per la concessione dell'equo indennizzo.