§ 58.14.11 - Legge 12 giugno 1984, n. 228.
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:12/06/1984
Numero:228


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori [...]
Art. 2.      I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 3 e 4 della [...]
Art. 3.      1. I lavoratori di cui al precedente articolo, divenuti disoccupati tra il 1° ottobre 1977 ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno [...]
Art. 4.      1. I lavoratori di cui al precedente art. 2, divenuti disoccupati successivamente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un [...]
Art. 5.      1. L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 è subordinata alla condizione che i lavoratori interessati abbiano effettuato [...]
Art. 6.      Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella [...]
Art. 7.      1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4 sono utili ai fini del conseguimento [...]
Art. 8.      Le spese di amministrazione nonchè quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte svizzera sono a carico delle [...]
Art. 9.      Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1° aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non [...]
Art. 10.      Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la [...]
Art. 11.      Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine "frontaliero" designa il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. Le espressioni [...]


§ 58.14.11 - Legge 12 giugno 1984, n. 228.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

(G.U. 18 giugno 1984, n. 166)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori frontalieri del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli seguenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani che in Svizzera siano stati licenziati per motivi economici.

     2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria viene istituita per l'intero periodo di validità del predetto accordo una separata contabilità al solo scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera è tenuta a versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita le prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8.

 

          Art. 2.

     I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attività soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici.

 

          Art. 3.

     1. I lavoratori di cui al precedente articolo, divenuti disoccupati tra il 1° ottobre 1977 ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto per periodi massimi di centottanta giorni comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, ad un trattamento speciale pari al 50 per cento dell'importo massimo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione, determinato, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ai lavoratori di cui al comma precedente che abbiano già usufruito delle prestazioni previste dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, è corrisposto un importo pari alla differenza fra il trattamento speciale di cui al primo comma del presente articolo e quanto già percepito in base alla stessa legge.

 

          Art. 4.

     1. I lavoratori di cui al precedente art. 2, divenuti disoccupati successivamente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di centottanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero viene stabilito per ciascun anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione di cui al comma precedente determina l'importo provvisorio del trattamento speciale spettante per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Detto importo viene stabilito in una percentuale della misura massima del trattamento speciale determinato, per tale anno ai sensi dell'art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     3. Ai fini della determinazione di tale percentuale, il consiglio di amministrazione di cui al precedente primo comma tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo amministrativo italo-svizzero del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, dovranno essere versate da parte svizzera per l'anno considerato, nonché delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.

     4. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non potrà comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi dell'art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procederà ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza sarà posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui al successivo art. 9. In caso di insufficienza delle disponibilità di cui al precitato articolo, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

     6. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo, liquidato a titolo provvisorio o definitivo, resta invariato anche se il periodo di erogazione dello stesso cade in anni diversi.

     7. Trascorso il primo triennio di applicazione della presente legge, ove venga accertata la possibilità di fissare importi definitivi pari o superiori al 70 per cento della misura massima determinata ai sensi dell'art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a determinare detti importi in tre misure differenziate in relazione ad altrettante fasce di retribuzione, minima, media e massima, ricavabili dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori.

 

          Art. 5.

     1. L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 è subordinata alla condizione che i lavoratori interessati abbiano effettuato l'iscrizione all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano nei trenta giorni successivi alla data della estinzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dall'art. 2. Il trattamento speciale di cui all'art. 4 non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402.

     2. Le domande di prestazioni, dirette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, devono essere presentate all'ufficio di collocamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente art. 3 ed entro sessanta giorni dalla data di estinzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente art. 4.

     3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonché dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, da cui risultino il motivo dell'estinzione e la durata del rapporto medesimo.

     4. Per le prestazioni di cui al precedente art. 3, ove il predetto attestato non possa essere prodotto per accertata impossibilità del datore di lavoro, dovranno essere presentati un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonché una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualifica di lavoratore frontaliero e la sussistenza del motivo della estinzione del rapporto.

     5. I trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, decorrono dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento.

 

          Art. 6.

     Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilità della separata contabilità di cui al precedente art. 1, secondo comma.

 

          Art. 7.

     1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura di questa.

     2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi predetti è determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella predetta assicurazione generale obbligatoria, è attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.

     4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilità della contabilità separata ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

          Art. 8.

     Le spese di amministrazione nonchè quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte svizzera sono a carico delle disponibilità della contabilità separata.

 

          Art. 9.

     Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1° aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui al precedente art. 8, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

 

          Art. 10.

     Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

 

          Art. 11.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine "frontaliero" designa il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. Le espressioni "permesso di lavoro per confinanti" e "permesso di lavoro stagionale per confinanti" sono sinonimi dell'espressione "permesso di lavoro frontaliero".