Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 08/02/1980 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. unico. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori [...] |
§ 94.1.661 - D.P.R. 8 febbraio 1980, n. 90.
Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978.
(G.U. 29 marzo 1980, n. 88)
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 16 dell'accordo e dell'art. 11 dell'accordo amministrativo.
Allegato
(Omissis)