§ 94.1.661 - D.P.R. 8 febbraio 1980, n. 90.
Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/02/1980
Numero:90


Sommario
Art. unico.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori [...]


§ 94.1.661 - D.P.R. 8 febbraio 1980, n. 90.

Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978.

(G.U. 29 marzo 1980, n. 88)

 

 

     Art. unico.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 16 dell'accordo e dell'art. 11 dell'accordo amministrativo.

 

     Allegato

     (Omissis)