§ 58.4.4 - Legge 9 febbraio 1963, n. 97.
Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:09/02/1963
Numero:97


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, [...]


§ 58.4.4 - Legge 9 febbraio 1963, n. 97. [1]

Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.

(G.U. 26 febbraio 1963, n. 55)

 

     Art. unico.

     Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'art. 2 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027, e contenenti minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, si applicano nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1965, n. 88, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.