Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 01/10/1960 |
Numero: | 1027 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il termine di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di quindici mesi. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 58.4.d - Legge 1 ottobre 1960, n. 1027.
Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.
(G.U. 3 ottobre 1960, n. 242).
Nella emanazione delle norme di cui all'art. 1 della
Il termine di cui all'art. 6 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1962, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.