§ 58.4.d - Legge 1 ottobre 1960, n. 1027.
Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:01/10/1960
Numero:1027


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il termine di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di quindici mesi.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 58.4.d - Legge 1 ottobre 1960, n. 1027.

Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

(G.U. 3 ottobre 1960, n. 242).

 

     Art. 1. [1]

     Nella emanazione delle norme di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, il Governo dovrà uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi anche intercategoriali stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

          Art. 2.

     Il termine di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di quindici mesi.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1962, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.