§ 56.4.4 - D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615.
Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.4 inquinamento elettromagnetico
Data:12/11/1996
Numero:615


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio.
Art. 4.  Requisiti di protezione.
Art. 5.  Misure speciali.
Art. 6.  Presunzione di conformità.
Art. 7.  Dichiarazione e marcatura CE di conformità.
Art. 8.  Organismi notificati - Esame CE del tipo.
Art. 9.  Autorità competenti e organismi competenti.
Art. 10.  Funzioni delle autorità competenti - Vigilanza.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Riconoscimento degli organismi competenti.
Art. 13.  Domanda di riconoscimento.
Art. 14.  Valutazione dell'organismo.
Art. 15.  Sorveglianza del riconoscimento.
Art. 16.  Rinnovo del riconoscimento.
Art. 17.  Sospensione e revoca del riconoscimento.
Art. 18.  Proventi.
Art. 19.  Disposizione transitoria.
Art. 20.  Abrogazione.


§ 56.4.4 - D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615. [1]

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

(G.U. 6 dicembre 1996, n. 286, S.O.).

 

Capo I

Disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica.

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

     a) «apparecchi», tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;

     b) «disturbi elettromagnetici», i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;

     c) «immunità», l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;

     d) «compatibilità elettromagnetica», l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente;

     e) «organismo competente», ogni organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a);

     f) «attestato di esame CE del tipo», il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai requisiti del presente decreto;

     g) «organismo notificato», organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri;

     h) «laboratorio di prova accreditato», il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;

     i) «apparecchiatura terminale», di seguito indicata con la parola «terminale», un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:

     1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni;

     2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;

     l) «apparecchi radiotrasmittenti», apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;

     m) «radioamatore», persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto «d'amatore» avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;

     n) «costruttore o fabbricante», il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo.

     2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

     3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

     4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.

     5. Agli apparecchi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1980, n. 209.

 

     Art. 3. Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio.

     1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

 

     Art. 4. Requisiti di protezione.

     1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:

     a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;

     b) essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

     2. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3.

 

     Art. 5. Misure speciali.

     1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali:

     a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per ovviare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;

     b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.

     2. Le autorità competenti notificano alla commissione europea ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Presunzione di conformità.

     1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano:

     a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9;

     b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla lettera a).

     2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se sussiste la documentazione di cui all'art. 7, comma 2.

     3. Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

 

     Art. 7. Dichiarazione e marcatura CE di conformità.

     1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea. La dichiarazione, di cui all'allegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.

     2. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato comunitario, la conformità alle disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un organismo competente. La conformità di tali apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista dal comma 1.

     3. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformità ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Questi è responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione.

     4. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione nel mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono accompagnare ciascun esemplare dell'apparecchiatura immessa in commercio.

     5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di conformità, di cui all'allegato 1, sull'apparecchio, sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio.

     6. E' vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE.

     7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

     8. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario.

     9. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.

     10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori, nelle officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere rispettati i requisiti di protezione, non è richiesto alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.

     11. Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi componenti è richiesta una dichiarazione CE di conformità; gli apparecchi ed i sistemi componenti devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore, in modo da assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.

 

     Art. 8. Organismi notificati - Esame CE del tipo.

     1. La rispondenza alle norme di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea, dopo che l'interessato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Unione europea.

     2. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti disciplinati, anche ai fini della valutazione della compatibilità elettromagnetica, dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

     3. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma 1, è rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

     a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti;

     b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti.

     4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'attestato o il certificato CE del tipo, di cui al comma 3, è tenuto al versamento di una somma di lire seicentomila a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio del documento.

     5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

     a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;

     b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

     c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

     6. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo è rilasciato sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede nell'Unione europea.

     7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i laboratori di prova con sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilità elettromagnetica secondo la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

     8. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere designati, oltre quelli citati nel comma 3, altri organismi notificati di cui all'art. 1, comma 1, lettera g).

     9. Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono revocate se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2.

 

     Art. 9. Autorità competenti e organismi competenti.

     1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente decreto sono:

     a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi limitatamente alla protezione delle radiocomunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo di tali ultimi apparecchi;

     b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli apparecchi diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo quanto specificato nella lettera a).

     2. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti, nel settore della compatibilità elettromagnetica, organismi competenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), secondo la procedura riportata nel capo II.

     3. Nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 2, gli organismi competenti indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 1° settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i predetti organismi devono ottenere il riconoscimento ai sensi delle norme di cui al capo II.

 

     Art. 10. Funzioni delle autorità competenti - Vigilanza.

     1. Le autorità competenti di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:

     a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4;

     b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilità elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi;

     c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6.

     2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno facoltà di disporre verifiche e controlli. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

     3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti nonché presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:

     a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

     b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie

all'accertamento;

     c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

     4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli apparecchi.

     5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di protezione. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

     6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed i laboratori accreditati.

     7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con propri provvedimenti affidare, non in esclusiva, attività di verifica ad istituti, enti o laboratori, purché dotati di comprovate capacità tecniche e di adeguate attrezzature; con i provvedimenti sono stabiliti limiti e modalità operative e può essere determinata la durata dell'affidamento.

     8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le autorità competenti di cui al comma 1, i nominativi degli organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

 

     Art. 11. Sanzioni.

     1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

     2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è stata rilasciata detta attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

     3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

     4. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, l'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

     5. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

     6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta marcatura CE o apporta per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

     7. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:

     a) non conformi ai requisiti di protezione;

     b) privi della prescritta marcatura CE;

     c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8, ancorché dotati della marcatura CE;

     d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.

     8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.

 

Capo II

Procedura di riconoscimento degli organismi competenti.

 

     Art. 12. Riconoscimento degli organismi competenti.

     1. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come competenti in uno o più settori della compatibilità elettromagnetica debbono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 2.

     2. Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art. 13, decorso il quale la domanda si considera respinta.

 

     Art. 13. Domanda di riconoscimento.

     1. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 12 deve essere inviata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, che ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale della produzione industriale.

     2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, deve specificare:

     a) nome o ragione sociale del richiedente;

     b) indirizzo o sede del richiedente;

     c) denominazione dell'organismo;

     d) sede dell'organismo;

     e) settore specifico di competenza con l'indicazione delle possibili categorie di apparecchiature e dei fenomeni elettromagnetici di interesse;

     f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento dell'organismo;

     g) eventuali accreditamenti ottenuti;

     h) elenco degli allegati.

     3. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:

     a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) manuale della qualità del laboratorio di prova interno all'organismo, redatto in conformità alle norme della serie UNI CEI EN 45001 ed alla norma UNI CEI 70012;

     c) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle condizioni minime di cui all'allegato 2;

     d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;

     e) copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da altri organismi;

     f) elenco del personale del laboratorio di prova interno all'organismo con l'indicazione delle relative qualifiche, dei titoli di studio e delle mansioni;

     g) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;

     h) procedura adottata per l'identificazione dei fenomeni elettromagnetici interessanti un prodotto posto ad esame, per la selezione delle prove e delle verifiche di laboratorio ritenute necessarie nonché per la valutazione dei risultati di prova e per la stesura della relazione tecnica relativa.

     4. Per l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti ai quali si riferisce il riconoscimento, i Ministeri competenti possono richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2.

 

     Art. 14. Valutazione dell'organismo.

     1. Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla convocazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati dal Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso.

     2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le domande di cui all'art. 13 e ad indicare i nominativi degli ispettori per la valutazione del laboratorio di prova dell'organismo candidato attraverso l'esame del manuale della qualità del laboratorio di prova e mediante visita ispettiva.

     3. Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo aver esaminato il manuale della qualità, comunicano l'esito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica tale risultato all'organismo fissando modalità e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale stesso.

     5. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa la relazione finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni.

     6. Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 5, la commissione tecnica consultiva prevista dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614 propone il riconoscimento dell'organismo che viene, successivamente, formalizzato con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [2].

     7. Il riconoscimento ha la durata di tre anni.

 

     Art. 15. Sorveglianza del riconoscimento.

     1. Con periodicità annuale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone visite di sorveglianza presso gli organismi riconosciuti.

 

     Art. 16. Rinnovo del riconoscimento.

     1. Ai fini del rinnovo del suo riconoscimento, l'organismo deve presentare alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del riconoscimento, una domanda di rinnovo con l'integrazione della documentazione di cui all'art. 13, qualora sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.

     2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento, con le modalità di cui all'art. 14.

     3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del rapporto stesso, un nuovo attestato di riconoscimento.

     4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 17.

 

     Art. 17. Sospensione e revoca del riconoscimento.

     1. Il riconoscimento può essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione tecnica consultiva, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte dell'organismo riconosciuto degli impegni assunti.

     2. Il riconoscimento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:

     a) nel caso in cui l'organismo riconosciuto non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

     b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'attestato di riconoscimento.

     3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati all'organismo interessato.

 

     Art. 18. Proventi.

     1. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano, ai fini del riconoscimento degli organismi competenti, le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni conto terzi dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

 

Capo III

Disposizioni transitorie e finali.

 

     Art. 19. Disposizione transitoria.

     1. Fino al 1° gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato comunitario e la messa in servizio degli apparecchi conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.

 

     Art. 20. Abrogazione.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, ad eccezione dell'art. 14, comma 2.

 

 

ALLEGATO 1 - (art. 7, commi 1 e 5).

 

1. Dichiarazione CE di conformità.

     La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

     descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;

     riferimento delle norme rispetto alle quali è dichiarata la conformità e, se del caso, delle disposizioni nazionali adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni del decreto;

     identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario;

     ove richiesto, riferimenti dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato.

 

2. Marcatura CE di conformità.

     La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue: (qui omesso).

     In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

     I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

     Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti.

     Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano gli apparecchi debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO 2 - (art. 1, comma 1, lettere e) e g).

 

Criteri per valutare gli organismi competenti e da notificare.

 

     Gli organismi competenti e gli organismi da notificare dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:

     1) disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi ed attrezzature;

     2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;

     3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza previsti dal presente decreto, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;

     4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;

     5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile; tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.

     Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate almeno una volta all'anno dalle autorità competenti di cui all'art. 9.

 

 

ALLEGATO 3 - (art. 4, comma 2).

 

Principali criteri in materia di protezione.

 

     Il livello massimo dei disturbi elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere tale da non alterare l'utilizzazione in particolare di:

     a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

     b) apparecchiature industriali;

     c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

     d) apparecchiature mediche e scientifiche;

     e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

     f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

     g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;

     h) apparecchi didattici elettronici;

     i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

     l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

     m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

     Gli apparecchi citati debbono essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica nel normale ambiente di compatibilità elettromagnetica in cui sono destinati ad essere utilizzati, così da poter funzionare senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di disturbo causati dagli apparecchi che soddisfano le norme di cui all'art. 6 del presente decreto.

     Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194.

[2] Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 10 gennaio 1977, n. 7.