§ 76.1.3A - Legge 22 maggio 1980, n. 209.
Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:22/05/1980
Numero:209


Sommario
Art. 1.      L'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel nuovo testo [...]
Art. 3.      La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni è demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero [...]
Art. 4.      L'art. 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:


§ 76.1.3A - Legge 22 maggio 1980, n. 209.

Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

(G.U. 7 giugno 1980, n. 155)

 

     Art. 1.

     L'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

     "E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

     All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.

     L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

     Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma".

 

          Art. 2.

     Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel nuovo testo modificato dal precedente art. 1, dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni è demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo art. 398.

 

          Art. 4.

     L'art. 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000.

     Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398".