Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 29/01/1992 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria. |
Art. 2. Giustizia minorile |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 46.10.53 - D.L. 29 gennaio 1992, n. 36 [1] .
Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.
(G.U. 30 gennaio 1992, n. 24)
Art. 1. Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla
2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della
4. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 43 della
Art. 2. Giustizia minorile
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministro per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della