Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 85. Ricerca scientifica e tecnologica |
Capitolo: | 85.1 ricerca scientifica e tecnologica |
Data: | 24/06/2025 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca |
Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 |
Art. 2 bis. (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione). |
Art. 2 ter. (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a [...] |
Art. 3. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca |
Art. 4. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale |
Art. 5. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» |
Art. 5 bis. (Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45). |
Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 85.1.724 - D.L. 24 giugno 2025, n. 90. [1]
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
(G.U. 24 giugno 2025, n. 144)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
Vista la
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Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2023, C/2023/1640;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca
Art. 1. Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca
1. All'articolo 19 del
«5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonchè delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli Enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.» [2].
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 [3].
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61 del
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della
3-bis. All'articolo 1 della
«591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del
Capo II
Disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca
Sezione I
Disposizioni urgenti in materia di istruzione
Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito [6].
1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [7].
1-ter. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del
1-quater. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 14, comma 3, del
a) al secondo periodo, le parole: «purchè conseguite entro l'anno accademico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «purchè l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019»;
b) al terzo periodo, le parole: «i titoli» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori titoli» e le parole: «non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022» [9].
1-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025. A gli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito [10].
Art. 2 bis. (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione). [11]
1. Al fine di assicurare l'integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 2, comma 5, lettera d-bis), del
Art. 2 ter. (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026). [12]
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-bis, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della
Sezione II
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Ministero dell'università e della ricerca
Art. 3. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato all'articolo 1, comma 937, della
2. All'articolo 1 della
a) al comma 938:
1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «sono richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «è richiesta» e le parole: «nonchè uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) prova scritta»;
3) le lettere c) e d) sono abrogate;
b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi e, al secondo periodo, la parola: «citato» è soppressa [14].
3. All'articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del
4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero del l'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al
5-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca [16].
Sezione III
Disposizioni urgenti in materia di sistema della formazione superiore e della ricerca
Art. 4. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del
Art. 5. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»
1. All'articolo 1 della
a) il comma 190 è abrogato;
b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
«189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del
Art. 5 bis. (Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del
1. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del
Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie
1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del
2. Il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca [19].
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
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Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2023, C/2023/1640;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca
Sezione I
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attrattività di enti pubblici di ricerca
Art. 1. Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca
1. L'articolo 19, comma 5, del
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della
Capo II
Disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca
Sezione I
Disposizioni urgenti in materia di istruzione
Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.
Sezione II
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Ministero dell'università e della ricerca
Art. 3. Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937,
2. All'articolo 1 della
a) al comma 938:
1) al secondo periodo, le parole: «nonchè uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;
2) al terzo periodo:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prova scritta;»;
2.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
3. All'articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del
4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al
Sezione III
Disposizioni urgenti in materia di sistema della formazione superiore e della ricerca
Art. 4. Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del
Art. 5. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»
1. All'articolo 1 della
a) il comma 190 è abrogato;
b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
«189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del
Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie
1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del
2. Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.
Capo III
Disposizioni finali
Sezione I
Disposizioni finali
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.