Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 17/06/2025 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 1985. |
Art. 2. Introduzione nella legge n. 23 del 1985 di norme in materia di definizione di interventi edilizi, stato legittimo dell'immobile, attività edilizia e caratteristiche del titolo abilitativo. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di opere soggette a permesso di costruire. |
Art. 4. Integrazioni all'articolo 3-bis della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico. |
Art. 5. Introduzione di norme in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire. |
Art. 7. Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di variazioni essenziali. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni [...] |
Art. 9. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di opere eseguite in parziale difformità. |
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di tolleranze edilizie. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 7-ter della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di varianti in corso d'opera. |
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 7-quater della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di agibilità degli immobili. |
Art. 13. Modifiche ed integrazioni all'articolo 10-bis della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA. |
Art. 14. Modifiche ed integrazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso. |
Art. 15. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa. |
Art. 16. Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di interventi di edilizia libera. |
Art. 17. Sostituzione dell'articolo 15-ter della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di potere sostitutivo. |
Art. 18. Modifiche ed integrazioni all'articolo 15-quater della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di parcheggi privati. |
Art. 19. Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità. |
Art. 20. Introduzione dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 23 del 1985 in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali. |
Art. 21. Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di lottizzazioni abusive. |
Art. 22. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di sanzioni per le lottizzazioni abusive. |
Art. 23. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di ritardato o omesso versamento del contributo. |
Art. 24. Modifiche ed integrazioni all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. |
Art. 25. Introduzione di norme in materia di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato. |
Art. 26. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di certificato di abitabilità e di agibilità. |
Art. 27. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 45 del 1989 recante norme per l'uso e la tutela del territorio regionale. |
Art. 28. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 (Legge forestale della Sardegna. |
Art. 29. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1998 recante norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica. |
Art. 30. Interpretazione autentica. |
Art. 31. Abrogazioni. |
Art. 32. Disposizioni finanziarie. |
Art. 33. Entrata in vigore. |
§ 4.1.70 - L.R. 17 giugno 2025, n. 18.
Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105.
(B.U. 19 giugno 2025, n. 35)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Integrazione all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1-bis. Le norme del presente capo prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve specifiche previsioni contenute nel capo afferenti all'autonoma valutazione dei comuni.".
Art. 2. Introduzione nella
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis. (Definizione degli interventi edilizi)
1. In materia di definizione degli interventi edilizi trova applicazione l'articolo 3 del
2. Fino all'approvazione della direttiva recante il regolamento edilizio unico regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 8-ter, della
3. Ai fini di una corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di nuovo volume in una costruzione esistente è considerata ristrutturazione edilizia se avviene all'interno della sagoma esistente e nuova costruzione in caso contrario.
4. La realizzazione di un nuovo volume in sopraelevazione di un edificio esistente è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti e di tutti gli altri parametri urbanistico-edilizi previsti dai vigenti strumenti urbanistici, anche se tale nuovo volume non rispetta le distanze minime tra edifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini, previste dai vigenti strumenti urbanistici.
5. Negli interventi, comunque denominati, che prevedano l'integrale demolizione di edifici preesistenti e la loro ricostruzione, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra edifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini, la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti di ciascuna parte dell'edificio preesistente. Nel caso di demolizione di parti di edifici preesistenti, la loro ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, indipendentemente dalle dimensioni del lotto di pertinenza. Eventuali incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma, ma nei limiti della sagoma a terra dell'edificio preesistente, e possono comportare, nel rispetto delle altezze massime previste dai vigenti strumenti urbanistici, il superamento dell'altezza massima dell'edificio preesistente.
Art. 2 ter. (Stato legittimo dell'immobile)
1. In materia di definizione dello stato legittimo di un immobile trova applicazione l'articolo 9-bis del
2. Negli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio. Per gli immobili di cui al primo periodo è, comunque, sempre consentita la demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti.
Art. 2 quater. (Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica)
1. In materia di attività edilizia, in assenza di pianificazione urbanistica, trova applicazione l'articolo 9 del
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, sono ammissibili tutti gli interventi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, che non comportino incremento volumetrico o di superficie coperta, e modifica di sagoma.
Art. 2 quinquies. (Caratteristiche del titolo abilitativo)
1. Agli interventi soggetti a permesso di costruire previsti nell'articolo 3 e agli interventi soggetti a SCIA previsti nell'articolo 10-bis, si applicano gli articoli 11, 12, 13 e 15 del
2. In caso di intervento edilizio oneroso, il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione è allegato alla dichiarazione autocertificativa prevista nell'articolo 31, comma 4, della
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3 (Opere soggette a permesso di costruire)
1. Sono soggetti a permesso di costruire:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
b) gli interventi di nuova costruzione;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.".
Art. 4. Integrazioni all'articolo 3-bis della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3-bis della
"3-bis. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024, qualora l'intervento assicuri una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal
3-ter. Nel caso di edifici di nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, qualora l'intervento assicuri una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica dell'intero edificio previsto per le nuove costruzioni dal
Art. 5. Introduzione di norme in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
1. Dopo l'articolo 3-bis della
"Art. 3 ter. (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici)
1. In materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici trova applicazione l'articolo 14 del
2. Il rinvio operato dall'articolo 14, comma 3, del
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4 (Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo)
1. Sono opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del titolo edilizio stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo l'esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici coperte oltre il 30 per cento, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e il 20 per cento, in tutti gli altri casi, dei limiti indicati nel progetto, nonché modifiche superiori al 50 per cento delle distanze da fabbricati, dai confini del lotto e dalle strade indicate nel progetto, o riduzioni di qualunque entità che determinano distanze inferiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni. Indipendentemente dalle previsioni di cui al primo periodo è considerata totale difformità la modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza quando non vi è alcuna sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato.".
Art. 7. Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Variazioni essenziali e parziali difformità";
b) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:
"b) aumento superiore al 20 per cento della cubatura 0 della superficie coperta, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e del 10 per cento, in tutti gli altri casi;";
c) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
"c) riduzione in misura superiore al 20 per cento, per 1 soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e del 10 per cento, in tutti gli altri casi, di uno dei seguenti parametri:
1) distanza da altri fabbricati;
2) distanza dai confini del lotto;
3) distanza dalle strade;";
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per parziali difformità rispetto al progetto approvato si intendono le variazioni che non raggiungono i limiti di cui al comma 1 e, nel caso di cui al comma 1, lettera d), superiori al 50 per cento.";
e) al comma 2, dopo le parole "variazioni essenziali quelle" sono inserite le seguenti: "in diminuzione rispetto ai volumi assentiti nonché quelle";
f) al comma 3, è soppresso il seguente periodo: "Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, sono considerati variazioni essenziali.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. In materia di sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, trova applicazione l'articolo 31, escluso il comma 1, del
c) al comma 8, le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "assegnato per la demolizione".
Art. 9. Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In materia di opere eseguite in parziale difformità trovano applicazione gli articoli 34 e 34-ter del
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 7-bis della
1. L'articolo 7-bis della
"Art. 7 bis. (Tolleranze)
1. In materia di tolleranze trova applicazione l'articolo 34-bis del
Art. 11. Modifiche all'articolo 7-ter della
1. Al comma 6 dell'articolo 7-ter della
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 7-quater della
1. L'articolo 7-quater della
"Art. 7-quater (Agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari)
1. In materia di agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari trovano applicazione l'articolo 24, esclusi i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, e l'articolo 26 del
2. La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori.
3. Ai fini dell'agibilità sono ammesse deroghe ai requisiti di altezza minima e ai rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), per gli immobili:
a) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del
b) riconosciuti meritevoli di tutela per le loro particolari caratteristiche architettoniche o paesaggistiche da atti regionali o dallo strumento urbanistico comunale;
c) ubicati all'interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell'insediamento rurale sparso di cui all'articolo 51 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale;
d) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975;
e) successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 e esistenti alla data del 24 maggio 2024.
4. La deroga relativa alle altezze minime è limitata:
a) all'altezza esistente, per gli immobili di cui alle lettere a) e b) del comma 3;
b) all'altezza esistente, per gli immobili di cui alla lettera c) del comma 3, che presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione;
c) all'altezza di 2,40 metri per gli immobili di cui alla lettera c) del comma 3, che non presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, e di cui alla lettera d) del comma 3;
d) all'altezza esistente, comunque non inferiore a 2,40 m, conseguente ad un titolo edilizio legittimamente rilasciato antecedentemente alla data del 24 maggio 2024, anche in sanatoria o a seguito di condono edilizio, per gli immobili di cui alla lettera e) del comma 3.
5. La deroga di cui al comma 4, in caso di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione, nonché relativamente alla nuova volumetria ammessa dallo strumento urbanistico vigente, è possibile solo ove sia necessario mantenere l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito o esistente. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 4, è limitata ai soli casi in cui l'immobile sia interessato da un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
6. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti è ammessa nei soli casi in cui non è possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucature o realizzarne di nuove.
7. Nel caso di edifici aperti al pubblico, la deroga è applicabile purché, a giudizio espresso dell'autorità sanitaria competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l'esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, anche mediante l'adozione di misure compensative.
8. Nei casi di edilizia abitativa la deroga è applicabile ove il progetto sia accompagnato da apposita relazione asseverata di progettista abilitato che, nel rispetto delle normative tecniche di settore, verifichi la presenza di soluzioni tecniche alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio.
9. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.".
Art. 13. Modifiche ed integrazioni all'articolo 10-bis della
1. All'articolo 10-bis della
a) nelle lettere a) e b) del comma 1, la parola "riguardanti" è sostituita dalle seguenti: "che alterino";
b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) opere costituenti pertinenza urbanistica, nonché, se di dimensioni inferiori o uguali a 30 mq, piscine, vasche di raccolta acque e simili;";
c) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:
"e-bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;";
d) nelle lettere h) ed i) del comma 1, dopo le parole "che contengano precise" sono inserite le seguenti: "e vincolanti";
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una relazione asseverata da un progettista abilitato il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere agli strumenti urbanistici comunali vigenti, il rispetto di ogni normativa di settore avente incidenza sull'attività edilizia, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche.".
Art. 14. Modifiche ed integrazioni all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
"1-bis. Le destinazioni d'uso di riferimento per le varie unità immobiliari sono definite con apposita direttiva emanata ai sensi dell'articolo 5 della
1-ter. La destinazione d'uso di una unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 2-ter. Nel caso in cui tale documentazione indichi, per la singola unità immobiliare, più destinazioni, la destinazione d'uso dell'intera unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
1-quater. Si definisce mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare ogni forma di utilizzo diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie.";
b) al comma 2 dopo le parole "da assicurare nella formazione dei piani attuativi" sono inserite le seguenti: "di zona urbanistica C";
c) al comma 2-bis le parole "A, B e" sono soppresse e dopo le parole "per servizi connessi alla residenza" sono inserite le parole ", sia realizzate che da realizzare, ";
d) al comma 2-ter le parole "cedute a soggetti" sono sostituite dalle parole "utilizzate da soggetti";
e) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
"2-quater. Nei casi di cui al comma 2-bis e 2-ter non è richiesto il ricalcolo delle dotazioni di aree standard previste dal piano attuativo e, in caso di modifica della tipologia edilizia, la proposta di modifica al piano attuativo, comunque qualificabile come variante non sostanziale, necessita dell'assenso di tutti i proprietari del lotto urbanistico interessato dalla modifica.";
f) al comma 4 dopo le parole "è soggetto a comunicazione al SUAPE" è inserito il periodo seguente: ", salvo per i casi di piani attuativi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, per i quali è necessaria la SCIA.";
g) il comma 5 è abrogato;
h) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il mutamento della destinazione d'uso rilevante a fini urbanistici è soggetto a SCIA."
i) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il mutamento di destinazione d'uso è consentito nel rispetto delle normative di settore nonché, limitatamente al mutamento di destinazione d'uso rilevante a fini urbanistici, delle previsioni dello strumento urbanistico per le nuove costruzioni.";
j) il comma 9 è abrogato;
k) al comma 11 le parole "e 9" sono soppresse e dopo le parole "per le loro particolari caratteristiche" sono inserite le seguenti: "tipologiche, architettoniche o storico-culturali".
Art. 15. Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettere a), b), d), e), f), j), e j-bis), in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento e alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'accertamento della violazione. La sanatoria è condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 10-bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti, nonché alla conformazione dell'esistente alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 6 le parole "lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), e-bis), g), h) e i), le sanzioni e relative possibilità di sanatoria".
Art. 16. Modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) alla lettera b) del comma 1 le parole "che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino" sono sostituite dalle seguenti: "che non comportino la realizzazione di manufatti che alterino";
b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonché i movimenti di terra pertinenti all'attività artigianale e industriale entro i lotti urbanistici in cui si svolge l'attività regolarmente autorizzata;";
c) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole "posizionamento di" sono inserite le seguenti: "strutture facilmente amovibili quali";
d) la lettera f-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"f-bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergotende, intese come pergole aperte almeno su tre lati, anche coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell'apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate. Le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;";
e) alla lettera j-quater-bis) del comma 1, le parole "parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio" sono sostituite dalle seguenti: "parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche";
f) alle lettere a) e b) del comma 2, la parola "riguardino" è sostituita dalla parola "alterino";
g) alla lettera c) del comma 2, le parole "comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano" sono sostituite dalle seguenti: "comportino la realizzazione di manufatti che alterino";
h) la lettera g) del comma 2 è abrogata;
i) la lettera j-bis) del comma 2 è abrogata;
j) alla lettera j-quater) del comma 2, sono inserite, in fine, le parole ", compresa la demolizione di porzioni di edificio realizzate in assenza di titolo abilitativo";
k) alla lettera k) del comma 2, le parole "di cui all'articolo 6, comma 4-bis della
l) la lettera m) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "m) la realizzazione dei punti di ormeggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
m) al comma 4, le parole "lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, " sono sostituite dalle seguenti: "lettere d), e), f), ed m), limitatamente ai pontili galleggianti stagionali, sono compatibili con ogni destinazione di zona e";
n) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da una relazione, completa dei necessari elaborati progettuali, asseverata da un progettista abilitato il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere agli strumenti urbanistici comunali vigenti, il rispetto di ogni normativa di settore avente incidenza sull'attività edilizia, il mancato interessamento delle parti strutturali dell'edificio e indica i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.".
o) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera j-quater), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da una relazione, completa dei necessari elaborati progettuali, asseverata da un progettista abilitato il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità delle porzioni residue di edificio non demolite agli strumenti urbanistici comunali vigenti e che la demolizione non produca effetti nelle parti strutturali dell'edificio residuo e indica i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.";
p) al comma 9 la parola "edilizio" è sostituita dalla parola "abilitativo";
q) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. L'esecuzione di interventi di cui al presente articolo in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale determina la modifica delle opere eseguite per conformarle alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove ciò non sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.".
Art. 17. Sostituzione dell'articolo 15-ter della
1. L'articolo 15-ter della
"Art. 15 ter. (Potere sostitutivo)
1. In tutti i casi di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire l'interessato può avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l'intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'incarico.".
Art. 18. Modifiche ed integrazioni all'articolo 15-quater della
1. All'articolo 15-quater della
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari.";
b) al comma 4 sono aggiunte in fine le parole "e, nel caso di edifici esistenti può essere localizzato, anche all'esterno del lotto in cui sorge l'edificio, in aree asservite entro un raggio di 300 metri dall'unità immobiliare di riferimento";
c) al comma 6 dopo le parole "alla data del 7 aprile 1989," sono inserite le seguenti: "nonché per quelli realizzati successivamente che non possono garantire la dotazione di uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare,".
Art. 19. Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
"Art. 16 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità)
1. In materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità trova applicazione l'articolo 36 del
2. L'oblazione minima per singola unità immobiliare è, in ogni caso, pari a euro 1.500.
3. La domanda di accertamento di conformità può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi necessari per l'eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell'esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di accertamento di conformità. Non è ammessa alcuna nuova costruzione. In caso di valutazione positiva delle proposte, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un titolo edilizio per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con le eventuali ulteriori prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l'esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L'accertamento di conformità si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell'esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al quarto periodo. In caso di esito negativo, l'accertamento di conformità si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.".
Art. 20. Introduzione dell'articolo 16-bis nella
1. Dopo l'articolo 16 della
"Art. 16 bis. (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali)
1. In materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali trova applicazione l'articolo 36-bis del
2. L'oblazione minima per singola unità immobiliare è, in ogni caso, pari a euro 500 nelle ipotesi di parziali difformità ed euro 1.000 nelle ipotesi di variazioni essenziali.
3. La domanda di accertamento di conformità può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi necessari per l'eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell'esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di accertamento di conformità. Non è ammessa alcuna nuova costruzione. In caso di valutazione positiva delle proposte, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un titolo edilizio per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con le eventuali ulteriori prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l'esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L'accertamento di conformità si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell'esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al quarto periodo. In caso di esito negativo, l'accertamento di conformità, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.".
Art. 21. Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
"Art. 17 (Lottizzazioni abusive)
1. In materia di lottizzazioni abusive trova applicazione l'articolo 30 del
2. Il certificato di destinazione urbanistica relativo ad aree situate in zona urbanistica C, D, F o G di cui all'articolo 3 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 deve precisare l'esistenza o meno di uno strumento attuativo.".
Art. 22. Abrogazione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
Art. 23. Modifiche all'articolo 19 della
1. Alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 24. Modifiche ed integrazioni all'articolo 20 della
1. All'articolo 20 della
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è disciplinata dall'articolo 27 del
c) al comma 3 le parole "L'accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere effettuata";
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. L'attività di vigilanza e le responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dagli articoli 27 e 29 del
Art. 25. Introduzione di norme in materia di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato.
1. Dopo l'articolo 22 della
"Art. 22 bis. (Interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato).
1. In materia di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo successivamente annullato trova applicazione l'articolo 38 del
Art. 26. Modifiche all'articolo 41 della
1. Il comma 2 dell'articolo 41 della
CAPO II
Modifiche varie, interpretazioni autentiche e abrogazioni
Art. 27. Modifiche ed integrazioni alla
1. All'articolo 19 della
a) al comma 2 dopo le parole "Il piano deve considerare l'intero territorio comunale" sono inserite le seguenti: ", nonché le acque costiere di cui all'articolo 54 del
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli elaborati costituenti il PUC e relative varianti sono redatti in forma digitale secondo le specifiche previste dal
2. Dopo l'articolo 34 della
"Art. 34 bis. (Disposizioni di salvaguardia delle zone umide)
1. L'articolo 17, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale si interpreta nel senso che sono beni paesaggistici le zone umide di cui alla lettera g), come individuate e rappresentate nella cartografia del piano paesaggistico regionale nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia dei 300 metri dalla linea di battigia degli specchi acquei interni alla zona umida e rappresentati nella cartografia ufficiale regionale.
2. Le aree interne al vincolo paesaggistico di cui al comma 1 sono oggetto di conservazione e tutela dei rispettivi caratteri naturalistici, ambientali, morfologici e paesaggistici e ad esse si applicano le previsioni dell'articolo 18, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale.
3. Sono escluse dal vincolo di cui al comma 1 le aree ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, nonché nei piani attuativi con convenzione vigente o attuata, anche parzialmente, alla data di adozione del piano paesaggistico regionale, anche se successivamente scaduta nonché nei piani attuativi pubblici vigenti alla data di adozione del piano paesaggistico regionale anche se decaduti o attuati parzialmente.".
Art. 28. Modifiche alla
1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 19 della
Art. 29. Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente i pareri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), della
b) dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"2-ter. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica previsti dagli articoli 34-ter e 36-bis del
2-quater. I provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del
c) dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:
"Art. 5 ter. (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione)
1. La sanzione prevista dall'articolo 167, comma 5, del
2. La sanzione prevista dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997 relativa ai procedimenti di condono edilizio di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, e al
3. La sanzione, prevista dall'articolo 36-bis, comma 5-bis, del
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del
d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio)
1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati ai sensi dell'articolo 3 sono inviate al Servizio regionale preposto alla tutela del paesaggio competente per territorio secondo le procedure di cui ai commi successivi. Le medesime procedure si applicano anche alle istanze relative ai provvedimenti di cui all'articolo 3 qualora l'amministrazione comunale non sia stata delegata all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del
2. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del
3. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'amministrazione comunale si esprime sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.
5. Fuori dai casi di cui ai commi 2 e 3, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del
6. Le istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del
7. Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del
8. Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui dall'articolo 34-ter del
9. Le istanze di parere paesaggistico, ai sensi dell'articolo 32 della
10. Per i procedimenti di competenza del Servizio regionale preposto alla tutela del paesaggio ai sensi del comma 1, il termine di conclusione dei procedimenti decorre dall'invio della documentazione prevista nel presente articolo, ivi compresa l'attestazione di conformità o ammissibilità, laddove richiesta. Nel caso in cui le opere non siano conformi alla normativa urbanistico ed edilizia, ovvero non siano ammissibili a condono, l'amministrazione comunale conclude il procedimento informando il Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio.
11. Le istanze di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 seguono il procedimento delineato dalle rispettive norme di settore al di fuori del modulo procedimentale della conferenza di servizi.
12. Gli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 21 della
13. Il permesso di costruire convenzionato, di cui all'articolo 21 della
Art. 30. Interpretazione autentica.
1. Il comma 1 dell'articolo 26 della
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 31. Abrogazioni.
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 34 della
b) i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 6 della
c) il comma 3 dell'articolo 2 della
d) il comma 2 dell'articolo 43 della
e) l'articolo 28 della
f) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 123 della
g) il comma 9 dell'articolo 123 della
2. Al comma 11 dell'articolo 123 della
Art. 32. Disposizioni finanziarie.
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.
Art. 33. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).