§ 84.1.361 - D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100.
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:09/07/2024
Numero:100


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
Art. 2.  Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101
Art. 3.  Disposizioni transitorie
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 84.1.361 - D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

(G.U. 10 luglio 2024, n. 160)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 10;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 7;

     Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nonchè il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce il Ministero dello sviluppo economico con il Ministero delle imprese e del made in Italy;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

     Vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

     Visto l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;

     Vista la direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;

     Visto, in particolare, il considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380, che integra la definizione di laptop e secondo cui per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche per la presa di ricarica e per il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione, del 20 luglio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

     Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

     Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

     Considerato che, per le finalità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 15 del 2024 e come indicato nella medesima, è necessario apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380;

     Ritenuto che le parole: «messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali» utilizzate nella direttiva (UE) 2022/2380 possano essere parimenti introdotte nella relativa normativa di attuazione senza necessità di ulteriori definizioni, in quanto, poichè, ai sensi della direttiva 2014/53/UE, una qualsiasi apparecchiatura radio non può essere modificata successivamente alla sua immissione sul mercato, esse coincidono di fatto, nei tempi e nei modi, con la «messa a disposizione del mercato», come definita all'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

     Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128

     1. Al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3:

     1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;»;

     2) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «Il Ministero attua altresì, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonchè migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.».

     3) dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.».

     b) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

     «Art. 3 bis. (Possibilità per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica). - 1. Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.

     2. Gli operatori economici provvedono affinchè le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, siano esposte in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come indicato nell'allegato I bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma è stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma è esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.

     3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.».

     c) all'articolo 10:

     1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. I fabbricanti provvedono affinchè l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:

     a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;

     b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.».

     2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

     «8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta è stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta è apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta è esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.».

     3) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

     «12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.».

     d) all'articolo 12:

     1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 10, commi 8,», sono inserite le seguenti: «8-bis,».

     2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, gli importatori provvedono affinchè:

     a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite;

     b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.».

     e) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, i distributori provvedono affinchè:

     a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite;

     b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.»;

     f) all'articolo 17, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, commi 1 e 4-bis».

     g) all'articolo 40:

     1) la rubrica è così modificata:

     «Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali».

     2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

     «Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con il Ministero.».

     h) all'articolo 43, comma 1:

     1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

     «f-bis) il pittogramma di cui all'articolo 3-bis, comma 2, o l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, non sono stati elaborati correttamente;

     f-ter) l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;

     f-quater) il pittogramma o l'etichetta non sono apposti o non sono esposti in conformità, rispettivamente, dell'articolo 3-bis, comma 2, o dell'articolo 10, comma 8-bis;»;

     2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) le informazioni di cui all'articolo 10, commi 8 e 8-bis, la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 10, comma 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, comma 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;»;

     3) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     «l) l'articolo 3-bis, commi 1 e 2, o l'articolo 5 non sono rispettati;».

     i) all'articolo 46:

     1) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «È altresì assoggettato alla medesima sanzione il distributore che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).»;

     2) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «È altresì assoggettato alla sanzione amministrativa indicata nel comma 2 il rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).»;

     3) al comma 6:

     3.1) al secondo periodo, la parola: «agli» è soppressa;

     3.2) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono altresì assoggettati alla medesima sanzione l'importatore ed il distributore che non ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a distanza, rispettivamente, dall'articolo 12 comma 4-bis lettera b) e dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera b).».

     l) all'allegato I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le apparecchiature dell'aviazione seguenti, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e siano destinati esclusivamente all'uso in volo:

     a) aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati;

     b) aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.»;

     m) dopo l'Allegato I è aggiunto l'Allegato I bis di cui all'allegato A del presente decreto.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101

     1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, conseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, introdotte con il presente decreto.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato A

     «ALLEGATO I bis

     SPECIFICHE E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICARICA APPLICABILI A  DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI DI APPARECCHIATURE RADIO

 

PARTE I

SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITÀ DI RICARICA

1. I requisiti di cui ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alle seguenti categorie o classi di apparecchiature radio:

1.1. i telefoni cellulari portatili;

1.2. i tablet;

1.3. le fotocamere digitali, ad eccezione di quelle progettate esclusivamente per il settore audiovisivo

o per il settore della sicurezza e sorveglianza;

1.4. le cuffie;

1.5. le cuffie microfono;

1.6. le console portatili per videogiochi;

1.7. gli altoparlanti portatili;

1.8. i lettori elettronici;

1.9. le tastiere;

1.10. i mouse;

1.11. i sistemi di navigazione portatili;

1.12. gli auricolari;

1.13. i laptop (l’apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook).

2. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte:

2.1. devono essere dotate di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2022 “Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®”, e la presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento;

2.2. devono poter essere ricaricate con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 “Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®”.

3. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte devono:

3.1. integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2022 “Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB”;

3.2. garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery di cui al punto 3.1, a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato.

 

PARTE II

INFORMAZIONI SULLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITÀ DI RICARICA E AI DISPOSITIVI DI RICARICA COMPATIBILI

Nel caso di apparecchiature radio che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 4-bis, le seguenti informazioni devono essere indicate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10, comma 8-bis, e possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe:

a) nel caso di tutte le categorie o classi di apparecchiature radio soggette ai requisiti di cui alla parte I, una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in watt, mediante l’apposizione del testo: “La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall’apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica”. Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio e la potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica;

b) nel caso di apparecchiature radio soggette ai requisiti di cui alla parte I, punto 3, una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica dell’apparecchiatura radio, nella misura in cui essa può essere ricaricata mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt o corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, compresa l’indicazione che l’apparecchiatura radio supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l’apposizione del testo “Ricarica rapida USB PD” e l’indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l’apposizione del relativo nome in formato di testo.

 

PARTE III

PITTOGRAMMA CHE INDICA SE L’APPARECCHIATURA RADIO INCLUDE UN DISPOSITIVO DI RICARICA

1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti.

1.1. Se l’apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica:

 

 

1.2. Se l’apparecchiatura radio non include alcun dispositivo di ricarica:

 

 

2. Il pittogramma può variare nell’aspetto (ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente), purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione “a” di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.

 

PARTE IV

CONTENUTO E FORMATO DELL’ETICHETTA

1. L’etichetta deve presentare il formato seguente:

 

 

2. Le lettere “XX” sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l’apparecchiatura radio. Le lettere “YY” sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocità di ricarica. La dicitura “USB PD” (USB Power Delivery) figura se l’apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica. “USB PD” è un protocollo che negozia la fornitura più rapida di corrente dal dispositivo di ricarica all’apparecchiatura radio senza abbreviare la durata di vita della batteria.

3. L’etichetta può variare nell’aspetto (ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente), purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell’etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione “a” di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.».