§ 71.3.259 - D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/11/2023
Numero:182


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Struttura operativa italiana presso l'Eurojust
Art. 3.  Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale
Art. 4.  Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale
Art. 5.  Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale
Art. 6.  Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust
Art. 7.  Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust
Art. 8.  Modifiche alla tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71
Art. 9.  Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust
Art. 10.  Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali
Art. 11.  Corrispondenti nazionali dell'Eurojust
Art. 12.  Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia
Art. 13.  Disposizioni transitorie
Art. 14.  Abrogazioni
Art. 15.  Disposizioni finanziarie


§ 71.3.259 - D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 182.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

(G.U. 9 dicembre 2023, n. 287)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio;

     Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 11, concernente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 14 marzo 2005, n. 41, recante disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunioni del 3 agosto 2023 e del 7 settembre 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato «regolamento».

 

     Art. 2. Struttura operativa italiana presso l'Eurojust

     1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust.

     2. Compongono altresì la struttura operativa l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7.

     3. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è presso la sede dell'Eurojust.

 

     Art. 3. Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

     1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e l'aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.

     2. Possono assumere l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.

     3. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     4. Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l'esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell'Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea.

     5. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilità presentate dai candidati a ricoprire l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione.

     6. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio superiore della magistratura formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, può formulare osservazioni o valutazioni comparative.

     7. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del membro nazionale con delibera motivata. Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo.

     8. Il Ministro della giustizia comunica l'avvenuta nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea.

 

     Art. 4. Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

     1. I magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.

 

     Art. 5. Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

     1. L'incarico del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale può essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico.

     2. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se vacante. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non è vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. Salvo che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.

 

     Art. 6. Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust

     1. L'assistente del membro nazionale è nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.

     2. Possono assumere l'incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.

     3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 3 a 8.

     4. Il magistrato al quale è attribuito l'incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.

     5. L'incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

 

     Art. 7. Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust

     1. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale, questi può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità.

     2. Quando si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne dà comunicazione al collegio dell'Eurojust e riceve l'assenso prima di provvedere alla relativa nomina.

 

     Art. 8. Modifiche alla tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

     1. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato del presente decreto.

 

     Art. 9. Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust

     1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ha il potere di:

     a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;

     b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea;

     c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato;

     d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

     2. Il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, può altresì emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonchè disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014.

     3. Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente, il membro nazionale può adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorità nazionale competente.

     4. Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni.

     5. Il membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10.

 

     Art. 10. Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali

     1. Fermo quanto disposto dall'articolo 21 del regolamento, ai fini dell'esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l'Eurojust può:

     a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;

     b) accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale;

     c) accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonchè alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro;

     d) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema;

     e) accedere alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute;

     f) accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85, alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

     2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), nonchè la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero. Il pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato.

 

     Art. 11. Corrispondenti nazionali dell'Eurojust

     1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust.

     2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresì, il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo.

     3. Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria.

     4. Ai fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l'Eurojust si applicano i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4.

 

     Art. 12. Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia

     1. È istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto.

     2. Il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie

     1. Le disposizioni degli articoli 3 e 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell'incarico dei magistrati già distaccati presso l'Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 3 e 6. Quando l'incarico è confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni requirenti. La conferma dell'incarico non ne modifica il termine di scadenza. Si applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell'articolo 5, comma 2.

     3. Ai fini di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l'Eurojust, prima di assumere l'incarico, esercitava funzioni giudicanti.

 

     Art. 14. Abrogazioni

     1. La legge 14 marzo 2005, n. 41, è abrogata.

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, del presente decreto, valutati in euro 772.229 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

     a) quanto ad euro 458.697 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14;

     b) quanto ad euro 273.862 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;

     c) quanto ad euro 39.670 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Allegato

     (di cui all'articolo 8)

 

     «TABELLA B

     RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

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