§ 46.8.400 - Legge 13 agosto 1979, n. 374.
Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:13/08/1979
Numero:374


Sommario
Art. 1.      E' data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed è altresì autorizzata, in attesa di apposita legge per la [...]
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1978 e 1979, compresi i trattamenti già erogati in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, valutato [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 [...]


§ 46.8.400 - Legge 13 agosto 1979, n. 374.

Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

(G.U. 17 agosto 1979, n. 225)

 

 

     Art. 1.

     E' data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed è altresì autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge.

     Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato.

     Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1978 e 1979, compresi i trattamenti già erogati in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, valutato in complessive L.1.270.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 novembre 1979 [1].

 


[1]  Termine prorogato al 29 febbraio 1980 dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1979, n. 610 e al 31 luglio 1980 dall'art. 1 della L. 20 marzo 1980, n. 75.