Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 11/05/1970 |
Numero: | 289 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei [...] |
Art. 2. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 [...] |
Art. 3. Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dell'Esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 [...] |
Art. 4. Per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori del "Ruolo speciale unico" delle Armi di fanteria, cavalleria, [...] |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione degli [...] |
§ 46.8.354 - Legge 11 maggio 1970, n. 289. [1]
Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.
(G.U. 23 maggio 1970, n. 128)
Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'art. 6 della
Nello stesso primo comma dell'art. 6 della citata legge le parole "escluso quello corrispondente alla ferma di leva" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 il limite di anni di servizio indicato nell'art. 6, primo comma, della
Gli ufficiali di cui al comma precedente e quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge quali trattenuti o richiamati con diritto a pensione acquisito, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.
Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dell'Esercito che furono esclusi dal beneficio della
Se già collocati in congedo, ai sensi dell'art. 6 della
La domanda di trattenimento in servizio dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori del "Ruolo speciale unico" delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per la nomina di duecento sottotenenti in servizio permanente del ruolo stesso.
Il concorso straordinario è riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi in servizio od in congedo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, anche in più riprese, almeno due anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla
Per lo svolgimento del concorso straordinario si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della
I vincitori del concorso di cui ai precedenti commi sono nominati sottotenenti in servizio permanente con la decorrenza prevista nell'art. 7, secondo comma, della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del