§ 46.8.354 - Legge 11 maggio 1970, n. 289.
Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio a domanda, degli ufficiali di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/05/1970
Numero:289


Sommario
Art. 1.      Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei [...]
Art. 2.      Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 [...]
Art. 3.      Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dell'Esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 [...]
Art. 4.      Per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori del "Ruolo speciale unico" delle Armi di fanteria, cavalleria, [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione degli [...]


§ 46.8.354 - Legge 11 maggio 1970, n. 289. [1]

Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

(G.U. 23 maggio 1970, n. 128)

 

 

     Art. 1.

     Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei mesi deve intendersi come anno intero.

     Nello stesso primo comma dell'art. 6 della citata legge le parole "escluso quello corrispondente alla ferma di leva" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 il limite di anni di servizio indicato nell'art. 6, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 371, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e, comunque, non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto. Se già collocati in congedo, gli ufficiali stessi sono richiamati in servizio, previo versamento all'erario del premio di ferma eventualmente riscosso, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 28 marzo 1968, n. 371.

     Gli ufficiali di cui al comma precedente e quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge quali trattenuti o richiamati con diritto a pensione acquisito, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dell'Esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'immissione nel "Ruolo speciale unico" delle Armi di cavalleria, fanteria, artiglieria e genio e che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quindici anni di servizio effettivo ed alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, tabella 1, e successive modificazioni.

     Se già collocati in congedo, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali predetti sono richiamati in servizio.

     La domanda di trattenimento in servizio dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori del "Ruolo speciale unico" delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per la nomina di duecento sottotenenti in servizio permanente del ruolo stesso.

     Il concorso straordinario è riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi in servizio od in congedo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, anche in più riprese, almeno due anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

     Per lo svolgimento del concorso straordinario si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

     I vincitori del concorso di cui ai precedenti commi sono nominati sottotenenti in servizio permanente con la decorrenza prevista nell'art. 7, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.