§ 46.8.323 - Legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/12/1964
Numero:1414


Sommario
Art. 1.      Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti
Art. 2.      La nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i [...]
Art. 3.      Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti
Art. 4.      La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre
Art. 5.      All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati ai sensi dei numeri 5) e 6) dell'art. 3 e quelli reclutati col [...]
Art. 6.      Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati
Art. 7.      Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati, col grado di sottotenente, mediante [...]
Art. 8.      Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, [...]
Art. 9.  [3]
Art. 10.  [4]
Art. 11.      Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiale di sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di [...]
Art. 12.      I limiti di età per la nomina in servizio permanente dei sottotenenti dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione [...]
Art. 13.      Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati col grado di tenente, mediante [...]
Art. 14.      L'età massima per concorrere alla nomina a tenente in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario è di 32 anni
Art. 15.  [7]
Art. 16.      Le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici, ai sensi delle lettere a), b) e d) dell'art. 15, sono le seguenti
Art. 17.      I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti
Art. 18.      Il trasferimento nei servizi tecnici avviene nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso
Art. 19.      Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza salvo che per i capitani questa non sia anteriore di più [...]
Art. 20.      I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 15 della presente legge che non superino il "corso superiore tecnico" rimangono nel ruolo normale [...]
Art. 21.      Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento occorre possedere i [...]
Art. 22.      Fermo il disposto dell'art. 59, lettera a) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di [...]
Art. 23.      L'ammissione al corso di cui all'art. 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle [...]
Art. 24.      L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli [...]
Art. 25.  [8]
Art. 26.      I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del [...]
Art. 27.      I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo. Per essi è richiesto uno dei titoli di studio [...]
Art. 28.      In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di guerra
Art. 29.      I trasferimenti e le nomine in servizio permanente per merito di guerra decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano [...]
Art. 30.      Per le proposte di trasferimento e di nomina in servizio permanente per merito di guerra si applicano le norme di cui all'art. 134 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, [...]
Art. 31.      In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente legge può essere ridotta con determinazione del Ministro per la difesa
Art. 32.      Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, sono apportate le [...]
Art. 33.      Per un periodo di quattro anni dalla data d'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, [...]
Art. 34.      Nel primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, [...]
Art. 35.      Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestono il grado di sottotenente alla data d'entrata in vigore [...]
Art. 36.      Nella prima applicazione della presente legge è riconosciuta la validità ai fini del trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori [...]
Art. 37.      I capitani, che alla data d'entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono [...]
Art. 38.      I tenenti che al termine della scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad acquisire il diploma di laurea, per essi previsto, entro [...]
Art. 39.      In deroga a quanto disposto alla lettera c) dell'art. 7, il requisito del possesso di licenza d'istituto medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti [...]
Art. 40.      Per quanto non contemplato dalla presente legge, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si [...]


§ 46.8.323 - Legge 18 dicembre 1964, n. 1414. [1]

Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 4 gennaio 1965, n. 2)

 

 

Titolo I

 

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 1.

     Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:

     1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

     2) avere sempre tenuto buona condotta;

     3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di età e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dalla presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

     Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;

     4) essere riconosciuto in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.

 

          Art. 2.

     La nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed i corsi previsti per ciascuna arma o servizio.

     Le norme per l'espletamento dei concorsi e le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite nel regolamento.

     Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

     Il Ministro per la difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso.

     Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro per la difesa ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti:

     1) dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti:

     a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica;

     b) dai giovani, anche sè già alle armi, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del diploma di abilitazione magistrale;

     c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera b);

     2) dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito;

     3) dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonchè dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso;

     4) dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma, o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito;

     5) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi;

     6) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi.

     (Omissis) [2].

     I giovani ammessi all'Accademia militare, che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

     I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

     Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

 

          Art. 4.

     La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:

     a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

     b) per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 3, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare;

     c) per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 3;

     d) per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

     La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

 

          Art. 5.

     All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati ai sensi dei numeri 5) e 6) dell'art. 3 e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

     Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che:

     autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici;

     siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un titolo professionale;

     acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero.

 

Capo II

 

UFFICIALI DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO E DEL RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI STESSE

 

          Art. 6.

     Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:

     a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

     b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di applicazione o al primo anno di corso della scuola medesima, ai sensi dell'art. 3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti al termine del corso stesso;

     c) col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella.

     Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere b) e c) è determinato di volta in volta dal Ministro per la difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma.

     I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle precedenti lettere b) e c) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

 

          Art. 7.

     Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati, col grado di sottotenente, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:

     a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina;

     b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

     c) dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria; artiglieria e genio che siano in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado.

     I vincitori dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono nominati sottotenenti in servizio permanente da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso. I provenienti dai sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

     Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

     L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

     Resta fermo il disposto dell'art. 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, circa l'immissione nel ruolo speciale unico dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

 

          Art. 8.

     Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato:

     il 25° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere a) e b) del numero 1) dell'art. 3;

     il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera c) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 3;

     il 32° anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di cui al numero 4) dell'art. 3;

     il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'art. 3.

 

Capo III

 

UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

 

          Art. 9. [3]

 

          Art. 10. [4]

 

Capo IV

 

UFFICIALI DEI SERVIZI

 

          Art. 11.

     Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiale di sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente:

     a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

     b) dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito;

     c) dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3) dell'art. 3 che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

     Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.

 

          Art. 12.

     I limiti di età per la nomina in servizio permanente dei sottotenenti dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono gli stessi di quelli stabiliti dall'art. 8.

 

          Art. 13.

     Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani anche in servizio militare, forniti di:

     a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, per gli ufficiali medici;

     b) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti [5];

     c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari;

     d) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari.

     Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge.

     (Omissis) [6].

     I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

 

          Art. 14.

     L'età massima per concorrere alla nomina a tenente in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario è di 32 anni.

     I tenenti sono nominati in servizio permanente nei servizi predetti con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso. La loro anzianità relativa è determinata ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

     Al termine del corso applicativo di cui all'art. 13, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

 

          Art. 15. [7]

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito sono reclutati:

     a) col grado di sottotenente, dai giovani in età non superiore a 26 anni che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, vincano un apposito concorso per titoli ed esami; detti ufficiali, dopo la nomina sono assegnati alla Scuola di applicazione e sono ammessi alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi presso l'Università o il Politecnico dislocati nella medesima sede della Scuola di applicazione per il conseguimento di una laurea in ingegneria;

     b) col grado di tenente, dai giovani di età non superiore a 30 anni in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 16, mediante un concorso per titoli ed esami.

     L'assegnazione ad uno dei diversi corsi di laurea in ingegneria dei sottotenenti di cui alla lettera a) nonchè il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere a) e b) sono fissati con determinazione ministeriale.

     La nomina a tenente per i provenienti dai giovani di cui alla lettera b) decorre da data posteriore a quella sotto la quale sono stati promossi tenenti, nello stesso anno solare, i sottotenenti provenienti dai reclutamenti di cui alla lettera a); fanno eccezione i giovani in possesso di titolo di studio che richiede la frequenza di un ciclo di studi universitari di durata quinquennale che sono iscritti in ruolo, ai soli fini giuridici, con anzianità assoluta posteriore di un giorno a quella che hanno o avrebbero i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera b) nell'anno precedente.

 

          Art. 16.

     Le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici, ai sensi delle lettere a), b) e d) dell'art. 15, sono le seguenti:

     a) per i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione:

     laurea in ingegneria;

     laurea in fisica;

     laurea in scienze matematiche;

     laurea in matematica e fisica;

     laurea in chimica;

     laurea in chimica industriale;

     b) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

     laurea in ingegneria;

     c) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

     laurea in ingegneria elettronica;

     laurea in ingegneria elettrotecnica;

     laurea in fisica;

     laurea in matematica e fisica;

     d) per il ruolo del servizio tecnico chimico fisico:

     laurea in ingegneria elettronica;

     laurea in ingegneria elettrotecnica;

     laurea in ingegneria chimica;

     laurea in chimica;

     laurea in chimica industriale;

     laurea in fisica;

     laurea in scienze matematiche;

     laurea in matematica e fisica;

     laurea in scienze biologiche;

     laurea in agraria;

     laurea in veterinaria;

     e) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

     laurea in ingegneria;

     laurea in fisica;

     laurea in scienze matematiche;

     laurea in matematica e fisica;

     laurea in scienze geologiche.

 

          Art. 17.

     I corsi superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti:

     a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria:

     corso superiore tecnico di artiglieria;

     ovvero uno dei seguenti:

     corso di specializzazione elettronica;

     corso superiore di specializzazione ottica;

     corso di ingegneria aerospaziale;

     b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione:

     corso superiore tecnico della motorizzazione;

     c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:

     corso superiore tecnico chimico-fisico;

     oppure:

     corso di specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.);

     d) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

     corso superiore tecnico del genio;

     e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

     corso superiore tecnico delle trasmissioni;

     ovvero uno dei seguenti:

     corso di specializzazione elettronica;

     corso di specializzazione in telecomunicazioni - Sezione 1ª e Sezione 2ª - da frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     corso biennale di specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Roma;

     f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

     corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

     I corsi hanno durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo servizio.Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati, per ciascun servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a due anni.

 

          Art. 18.

     Il trasferimento nei servizi tecnici avviene nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

     I capitani sono trasferiti al termine del corso superiore tecnico.

     I tenenti sono trasferiti a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, lasciandosi vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del servizio stesso.

 

          Art. 19.

     Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza salvo che per i capitani questa non sia anteriore di più di quattro anni alla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianità anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianità nel ruolo di provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico.

     Ferma la norma di cui al comma precedente, a parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici è determinata in base alla graduatoria di merito compilata al termine del corso superiore tecnico.

 

          Art. 20.

     I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 15 della presente legge che non superino il "corso superiore tecnico" rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera d) dello stesso art. 15 che non superino il "corso superiore tecnico" sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva, e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

 

Titolo II

 

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI Dl COMPLEMENTO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 21.

     Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento occorre possedere i requisiti fissati nell'art. 1 della presente legge. L'età massima per la nomina a sottotenente di complemento è di 37 anni.

     Salvo quanto disposto dalla presente legge per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario e per i servizi tecnici, gli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi dell'Esercito sono tratti dai giovani, anche se alle armi per il compimento del servizio militare di leva, in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che abbiano superato un corso della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

     I giovani che non superino il relativo corso sono, avviati ai corpi per completarvi gli obblighi di leva come militari di truppa.

     Salvo il disposto del terzo comma dell'art. 3, sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma o nel servizio cui sono stati designati dal comandante dell'Accademia militare, anche gli allievi del secondo anno di detto istituto che non abbiano superato il corso, ma che abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare e nelle materie di carattere militare. Gli allievi del corso carabinieri dovranno riportare la sufficienza anche nelle materie tecniche professionali.

 

          Art. 22.

     Fermo il disposto dell'art. 59, lettera a) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento è determinata dal Ministro per la difesa. Ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del successivo art. 23, il servizio di prima nomina è ridotto fino a durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio già trascorso alle armi.

     Il servizio è sempre di un mese per:

     gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'art. 53 della legge sullo stato degli ufficiali;

     i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'art. 21.

 

          Art. 23.

     L'ammissione al corso di cui all'art. 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonchè degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale.

     Qualora il numero degli aspiranti idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da reclutare, è in facoltà del Ministro per la difesa di designare d'autorità a frequentare il corso di cui all'art. 21 militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più di tre mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione fisio-psico-attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo secondo l'ordine della relativa graduatoria.

 

          Art. 24.

     L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, è nominato sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente è collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

     Per l'allievo ufficiale deceduto per le cause di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del decesso.

 

Capo II

 

NORME SPECIALI PER L'ARMA DEI CARABINIERI

 

          Art. 25. [8]

 

Capo III

 

NORME SPECIALI PER I SERVIZI SANITARIO, DI COMMISSARIATO (RUOLO UFFICIALI COMMISSARI), VETERINARIO E PER I SERVIZI TECNICI

 

          Art. 26.

     I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso disposto:

     a) il titolo di studio o professionale è:

     per il ruolo "ufficiali medici", l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

     per il ruolo "ufficiali chimici-farmacisti", l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

     per il ruolo "ufficiali commissari", uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 13, lettera c);

     per il ruolo del "servizio veterinario", l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

     b) il corso di cui all'art. 21 è della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge;

     c) per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato, in sostituzione del corso di cui alla precedente lettera b), debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unità del rispettivo servizio;

     d) il Ministro per la difesa, può designare d'autorità a frequentare il corso di cui alla precedente lettera b), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'art. 23, anche i militari in congedo illimitato provvisorio.

     Gli ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresì tratti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.

 

          Art. 27.

     I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo. Per essi è richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun servizio nell'art. 16 ed il corso di cui all'art. 21 è della durata indicata nella tabella annessa alla presente legge.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO Dl GUERRA

 

          Art. 28.

     In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di guerra:

     a) trasferimenti in servizio permanente nei corrispondenti ruoli di tenenti e sottotenenti di complemento. Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i ruoli corrispondenti sono quelli normali.

     I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra, ove la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio permanente col grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano;

     b) nomine a sottotenente in servizio permanente nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei ruoli dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi tecnici ed i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario; di sottufficiali in servizio permanente dei corrispondenti ruoli, purchè non abbiano superato l'età massima prevista dalla presente legge per la nomina ad ufficiale in ciascun ruolo.

     I trasferimenti e le nomine di cui al comma precedente sono conferiti all'ufficiale o al sottufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale.

 

          Art. 29.

     I trasferimenti e le nomine in servizio permanente per merito di guerra decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano anche se non esiste vacanza.

 

          Art. 30.

     Per le proposte di trasferimento e di nomina in servizio permanente per merito di guerra si applicano le norme di cui all'art. 134 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali.

 

          Art. 31.

     In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente legge può essere ridotta con determinazione del Ministro per la difesa.

 

Titolo IV

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL' AERONAUTICA

 

          Art. 32.

     Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     nell'art. 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente (Omissis).

     nel quadro VII "Ruolo Speciale Unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio" della tabella n. 1, annessa alla legge, alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di capitano e tenente sono soppresse, rispettivamente le parole:

     "2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti";

     "3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente";

     nel quadro X "Ruolo del servizio tecnico chimico-fisico" della tabella n. 1, annessa alla legge, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole inserite nella colonna 6, sono sostituite dalla seguenti (Omissis).

     nel quadro XVII "Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)" della tabella n. 1, annessa alla legge, alle colonne 1 e 2 sono soppresse, rispettivamente, le parole "sottotenente" ed "anzianità", alla colonna 4 la cifra "60" è spostata in corrispondenza del grado di tenente;

     nella tabella n. 5 annessa alla legge è aggiunto il seguente quadro (Omissis).

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 33.

     Per un periodo di quattro anni dalla data d'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente, mediante trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre armi dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito a concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale presso la scuola ufficiale dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

     Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con la determinazione del Ministro per la difesa.

 

          Art. 34.

     Nel primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le modalità che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la difesa.

 

          Art. 35.

     Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestono il grado di sottotenente alla data d'entrata in vigore della presente legge, conseguono in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo previsto dall'art. 13.

     Gli allievi dell'Accademia militare frequentatori, alla data d'entrata in vigore della presente legge, del corso per ufficiali commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso, la nomina a tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo di cui allo stesso art. 13.

     Ai tenenti di cui ai commi precedenti è fatto obbligo di frequentare il corso di perfezionamento previsto dalle disposizioni preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 36.

     Nella prima applicazione della presente legge è riconosciuta la validità ai fini del trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori tecnici elencati per detto servizio nell'art. 17, del corso di ingegneria aeronautica, indirizzo missili, presso l'Università di Roma, frequentato con profitto dai capitani e dai tenenti dei ruoli normali delle Armi prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

     Gli ufficiali suddetti debbono prestare un periodo di servizio pratico sperimentale presso stabilimenti militari di durata complessiva non inferiore ad 8 mesi ed il loro trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria può essere disposto anche se, durante la frequenza del corso missili o successivamente, siano stati promossi al grado di maggiore.

 

          Art. 37.

     I capitani, che alla data d'entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

     I tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso biennale di specializzazione nucleare dopo la data del 1° gennaio 1962 possono transitare, a domanda, nel servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 38.

     I tenenti che al termine della scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad acquisire il diploma di laurea, per essi previsto, entro i limiti di tempo stabiliti dal regolamento interno della scuola predetta.

     Il Ministro per la difesa può concedere, su proposta del comandante della scuola di applicazione, un prolungamento dei termini di tempo non superiori ad un anno accademico. Il prolungamento, non dovuto ad infermità proveniente da causa di servizio, dà luogo ad una corrispondente detrazione di anzianità nel grado di tenente.

 

          Art. 39.

     In deroga a quanto disposto alla lettera c) dell'art. 7, il requisito del possesso di licenza d'istituto medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi stesse, non è richiesto per i concorsi già banditi alla data d'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 40.

     Per quanto non contemplato dalla presente legge, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito.

     Fino a quando non saranno emanate le norme previste dal secondo comma dell'art. 2 della presente legge, per l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dei corsi si osservano le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore.

     Sono abrogati il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o, comunque, con essa incompatibili.

 

     Tabella

     1. Durata dei corsi previsti dagli articoli 6, 9, 11, 13 per gli ufficiali in servizio permanente.

 

Articoli della legge

Titolo del corso

Durata

6-9-11

Corso per allievi dell'Accademia militare

2 anni

9

Corso applicativo per ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri [9]

1 anno

9

Corso applicativo per marescialli e brigadieri nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri [10]

1 anno

6

Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente

Non inferiore a 6 mesi

13

Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato e veterinario

Non inferiore a 6 mesi

 

     2. Durata dei corsi previsti dagli articoli 21, 26, 27 per gli allievi ufficiali di complemento.

 

Articoli della legge

Titolo del corso

Durata

21

Corso per allievi ufficiali di complemento delle armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione

Non inferiore a 4 mesi

26

Corso per allievi ufficiali di complemento medici, farmacisti, commissari e veterinari

Non inferiore a 2 mesi

26

Esperimento per allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, provenienti dai sottufficiali e militari in congedo

Non inferiore a 2 mesi

27

Corso per allievi ufficiali di complemento dei servizi tecnici

Non inferiore a 2 mesi

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma sostituito dall'art. unico della L. 28 aprile 1983, n. 173 e abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3]  Articolo sostituito dalla L. 30 luglio 1973, n. 489, dalla L. 4 luglio 1984, n. 324 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117.

[4]  Articolo sostituito dalla L. 4 luglio 1984, n. 324 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117.

[5]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1979, n. 674.

[6]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1979, n. 674.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 18 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

[9]  Comma già sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 1973, n. 489 e così ulteriormente dall'art. 3 della L. 4 luglio 1984, n. 324.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 1973, n. 489.