Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 10/07/1969 |
Numero: | 375 |
Sommario |
Art. 1. Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato [...] |
Art. 2. Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive [...] |
Art. 3. Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di [...] |
Art. 4. Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, [...] |
Art. 5. Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è aumentato di sei unità per [...] |
Art. 6. Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato [...] |
Art. 7. Per le iscrizioni nei quadri suppletivi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, i provvedimenti di collocamento a disposizione, eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1969 nei [...] |
Art. 8. Alla copertura dell'onere di lire 44.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 25.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della [...] |
§ 46.8.34E - Legge 10 luglio 1969, n. 375. [1]
Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza.
(G.U. 18 luglio 1969, n. 181)
Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla
Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria.
Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'art. 44 della
In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla
Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla
In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro I (Ruolo normale del Corpo di stato maggiore) della tabella n. 2 annessa alla
Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli e i capitani di fregata che nella graduatoria di merito per il 1969, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nei citati articoli 1 e 2 e quelle stabilite al 31 ottobre 1968, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario.
Le promozioni a colonnello ed a capitano di vascello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.
Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla
Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.
Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970 e 1971 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla
Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al presente articolo sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'art. 44 della
Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tali quadri vengono iscritti i colonnelli che, nella graduatoria di merito integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente terzo comma, seguono quelli iscritti nel quadro ordinario e i tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso.
Le promozioni dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per l'anno 1969, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.
Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla
Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.
Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione di cui all'art. 39 della
Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento ordinario verrà integrata previa valutazione di numero sei tenenti colonnelli non ancora valutati.
Le promozioni a colonnello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.
L'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970 e 1971 sarà integrata di sei unità.
Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere a) e d) dell'art. 44 della
Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla
Per le iscrizioni nei quadri suppletivi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, i provvedimenti di collocamento a disposizione, eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1969 nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati.
Alla copertura dell'onere di lire 44.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 25.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 19.900.000 del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario.
A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi, si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del