§ 46.8.34E - Legge 10 luglio 1969, n. 375.
Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/07/1969
Numero:375


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato [...]
Art. 2.      Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive [...]
Art. 3.      Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di [...]
Art. 4.      Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, [...]
Art. 5.      Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è aumentato di sei unità per [...]
Art. 6.      Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato [...]
Art. 7.      Per le iscrizioni nei quadri suppletivi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, i provvedimenti di collocamento a disposizione, eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1969 nei [...]
Art. 8.      Alla copertura dell'onere di lire 44.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 25.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della [...]


§ 46.8.34E - Legge 10 luglio 1969, n. 375. [1]

Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza.

(G.U. 18 luglio 1969, n. 181)

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni.

     Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria.

     Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

     In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al precedente primo comma.

 

          Art. 2.

     Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è elevato da 20 a 25 unità in ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972. Le cinque promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei capitani di vascello e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei capitani di fregata non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è stabilito in 38 unità. Le eccedenze organiche nel grado di capitano di vascello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1973 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

     In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro I (Ruolo normale del Corpo di stato maggiore) della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei capitani di vascello, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi capitani di vascello non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli e i capitani di fregata che nella graduatoria di merito per il 1969, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nei citati articoli 1 e 2 e quelle stabilite al 31 ottobre 1968, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario.

     Le promozioni a colonnello ed a capitano di vascello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

 

          Art. 4.

     Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato per ciascuno degli anni 1969, 1970 e 1971 di cinque unità per i tenenti colonnelli e di due unità per i colonnelli.

     Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

     Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970 e 1971 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati.

     Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al presente articolo sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

     Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tali quadri vengono iscritti i colonnelli che, nella graduatoria di merito integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente terzo comma, seguono quelli iscritti nel quadro ordinario e i tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso.

     Le promozioni dei tenenti colonnelli e dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per l'anno 1969, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

 

          Art. 5.

     Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è aumentato di sei unità per l'anno 1969 e di tre unità per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

     Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

     Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione di cui all'art. 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, numero 887.

     Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei tenenti colonnelli giudicati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento ordinario verrà integrata previa valutazione di numero sei tenenti colonnelli non ancora valutati.

     Le promozioni a colonnello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

     L'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970 e 1971 sarà integrata di sei unità.

     Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere a) e d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

 

          Art. 6.

     Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato nella tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 170 e 100.

 

          Art. 7.

     Per le iscrizioni nei quadri suppletivi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, i provvedimenti di collocamento a disposizione, eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1969 nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati.

 

          Art. 8.

     Alla copertura dell'onere di lire 44.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 25.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 19.900.000 del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario.

     A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi, si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.