§ 46.6.77 - Legge 18 febbraio 1963, n. 87.
Ordinamento della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:18/02/1963
Numero:87


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B allegate alla presente legge
Art. 2.      All'onere derivante dagli aumenti d'organico stabiliti dalla presente legge, previsto in lire 16.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed in lire 269.978.364 per [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salva la diversa decorrenza stabilita [...]


§ 46.6.77 - Legge 18 febbraio 1963, n. 87. [1]

Ordinamento della Guardia di finanza.

(G.U. 25 febbraio 1963, n. 54)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dagli aumenti d'organico stabiliti dalla presente legge, previsto in lire 16.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed in lire 269.978.364 per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte con le disponibilità derivanti dalle riduzioni previste negli organici dei tenenti e sottotenenti e dei finanzieri ed allievi finanzieri.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salva la diversa decorrenza stabilita nell'annessa tabella B per l'attuazione dei ruoli organici.

 

     Tabelle

     (Tabelle omesse)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.