Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 18/02/1963 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. I ruoli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B allegate alla presente legge |
Art. 2. All'onere derivante dagli aumenti d'organico stabiliti dalla presente legge, previsto in lire 16.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed in lire 269.978.364 per [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salva la diversa decorrenza stabilita [...] |
§ 46.6.77 - Legge 18 febbraio 1963, n. 87. [1]
Ordinamento della Guardia di finanza.
(G.U. 25 febbraio 1963, n. 54)
I ruoli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B allegate alla presente legge.
All'onere derivante dagli aumenti d'organico stabiliti dalla presente legge, previsto in lire 16.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed in lire 269.978.364 per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte con le disponibilità derivanti dalle riduzioni previste negli organici dei tenenti e sottotenenti e dei finanzieri ed allievi finanzieri.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salva la diversa decorrenza stabilita nell'annessa tabella B per l'attuazione dei ruoli organici.
Tabelle
(Tabelle omesse)
[1] Abrogata dall'art. 24 del