§ 46.8.332 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485.
Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/11/1965
Numero:1485


Sommario
Art. 1.      Alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei [...]
Art. 2.      Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativo alla sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la [...]
Art. 3.      Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1966


§ 46.8.332 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485.

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, sono apportate le seguenti modifiche:

     L'art. 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     L'art. 5 è sostituito dal seguente (Omissis).

     Dopo l'art 10, è inserito il seguente (Omissis).

     L'art. 11, quale modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Dopo l'art. 11, è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativo alla sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1966.