Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 25/08/1940 |
Numero: | 1394 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 11, L. 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle [...] |
§ 46.8.3d - Legge 25 agosto 1940, n. 1394. [1]
Modificazioni all'art. 11, L. 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure medico-legali.
(G.U. 17 ottobre 1940, n. 244)
L'art. 11,
“Alla diretta dipendenza del ministero della guerra è istituito un collegio medico-legale, composto da un generale medico del regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del regio esercito, due della regia marina, uno della regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei componenti il collegio è fatta per decreto reale su proposta del ministro della guerra, di concerto con quello della regia marina e con quella della regia aeronautica.
Il presidente del collegio medico-legale potrà chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista, di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.
Potrà essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il collegio.
L'ufficio di segretario del collegio sarà affidato ad un maggiore o tenente colonnello medico in servizio permanente del regio esercito”.
[1] Abrogata dall'art. 2 del