§ 46.8.325 - D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431.
Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/06/1965
Numero:1431


Sommario
Art. 1.      I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento [...]
Art. 2.      I documenti caratteristici per gli ufficiali sono i seguenti
Art. 3.      Con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo
Art. 4.      Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali dei servizi (compresi quelli tecnici), per l'Esercito; dei Corpi del genio navale, delle armi navali, [...]
Art. 5.      Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa è di 120 giorni
Art. 6.      I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità [...]
Art. 7.      I documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare
Art. 8.      Per gli ufficiali sospesi precauzionalmente dall'impiego sono formati documenti caratteristici secondo le seguenti norme
Art. 9.      Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici
Art. 10.      I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi
Art. 11.      Allorchè un ufficiale passa a prestare servizio alle dipendenze di autorità che non siano quelle dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, la raccolta dei [...]
Art. 12.      Nessuna autorità può rilasciare copie di documenti caratteristici, tranne che a seguito di autorizzazione od ordine ministeriale
Art. 13.      Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto appresso stabilito
Art. 14.      Le norme contenute nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la rispettiva posizione di stato, anche agli ufficiali del congedo in servizio [...]
Art. 15.      I documenti caratteristici per i sottufficiali sono i seguenti
Art. 16.  [15]
Art. 17.      I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il suo servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due [...]
Art. 18.  [18]
Art. 19.      Il foglio matricolare previsto dalle disposizioni sulle matricole in vigore per ciascuna forza armata costituisce anche documento caratteristico per il personale di leva
Art. 20.      Il periodo minimo per la compilazione dello specchio valutativo è di 120 giorni per l'Esercito e l'Aeronautica e di 90 giorni per la Marina


§ 46.8.325 - D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431. [1]

Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 3 gennaio 1966, n. 1, S.O.)

 

 

Capo I

 

Documenti caratteristici per gli ufficiali

 

     Art. 1.

     I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualità da questo dimostrate.

 

          Art. 2.

     I documenti caratteristici per gli ufficiali sono i seguenti:

     scheda valutativa, modello A, per gli ufficiali dei gradi di generale di brigata e di divisione e gradi corrispondenti;

     scheda valutativa, modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello e gradi corrispondenti;

     rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti;

     foglio di comunicazione, modello D.

     I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo.

     Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695; la qualifica "eccellente" è riservata a coloro che emergono nettamente per qualità e rendimento eccezionali.

     Col rapporto informativo viene espresso il giudizio sui servizi di durata inferiore al minimo di tempo previsto dall'art. 5 per la redazione della scheda valutativa.

     Rapporti informativi sono altresì compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruzione o che prestano servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un'autorità civile o un'autorità militare che non appartenga all'Esercito, alla Marina od all'Aeronautica.

     Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori che partecipano ad esercitazioni di grandi unità alla temporanea dipendenza di un'autorità che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto è compilato soltanto nel caso che lo Stato Maggiore interessato giudichi l'esercitazione di particolare importanza e rilievo e può riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo art. 5.

     Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti [2].

     Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze di autorità diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi è valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino più di un incarico, la forza armata cui l'ufficiale appartiene stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa [3].

     Con il foglio di comunicazione sono portati a conoscenza degli interessati il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo.

 

          Art. 4.

     Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali dei servizi (compresi quelli tecnici), per l'Esercito; dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina; dei Corpi del genio aeronautico, di commissariato e sanitario, per l'Aeronautica, il compilatore del documento caratteristico, qualora non appartenga allo stesso Servizio o Corpo del giudicando, deve chiedere elementi di informazione all'ufficiale di detto Servizio o Corpo dal quale il giudicando dipenda in linea tecnica diretta, qualora sussista detta dipendenza.

     Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, impiegati in servizi di polizia militare, il compilatore del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità con la quale detti ufficiali hanno dirette relazioni in linea tecnico-professionale.

     Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili non appartenenti ad enti dell'organizzazione del Ministero della difesa, l'autorità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cui è devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità presso la quale il giudicando presta servizio [4].

     Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al comma terzo, oltre agli aspetti tecnici, sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali, militari (eccetto, per queste ultime, il caso in cui il militare dipenda da autorità civile). Gli elementi di informazione non contengono qualifica [5].

 

          Art. 5.

     Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa è di 120 giorni.

     Per periodi inferiori a quello sopradetto e comunque non inferiori a 30 giorni, è compilato il rapporto informativo.

     Per periodi inferiori ai 30 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto.

     I documenti caratteristici debbono essere compilati sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:

     a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento d'incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore;

     b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione di quadri di avanzamento;

     c) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

     d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando;

     e) compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato;

     f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi [6].

     Per l'ufficiale che eserciti comando o attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 120 giorni senza averlo valutato [7].

     Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui è riferito il giudizio.

 

          Art. 6.

     I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori nella stessa linea di servizio.

     Per gli ufficiali inferiori non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivestano grado di generale o ammiraglio e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di autorità di grado più elevato di quello di generale di brigata o gradi corrispondenti [8].

     Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivestano grado di generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti. Comunque, la seconda revisione da parte di autorità che riveste grado di generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti è limitata al caso in cui il valutando esplichi funzioni di comando valido agli effetti dell'avanzamento e dipenda dalla predetta autorità ai fini della seconda revisione ovvero presti servizio nell'ente o comando cui la stessa autorità è preposta [9].

     Nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali generali ed ammiragli che esercitano comandi validi ai fini dell'avanzamento a generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti interviene, quale ultimo revisore, il capo di stato maggiore di forza armata [10].

     Nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali generali ed ammiragli, fatta eccezione per quelli indicati nel comma precedente, nonchè dei colonnelli e gradi corrispondenti non può intervenire più di un generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti. La disposizione non si applica nei riguardi degli ufficiali di detti gradi che dipendono in linea di servizio, ai fini della seconda revisione, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore di forza armata [11].

     Per gli ufficiali appartenenti ad enti centrali od autonomi dell'organizzazione del Ministero della difesa, non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il direttore generale o centrale ovvero il capo dell'ufficio autonomo dipendente direttamente dal Ministro [12].

     La revisione del documento caratteristico compete ai superiori in carica.

     Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle due rimanenti autorità competenti di cui al primo comma.

     Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio motivata dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica.

     Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'autorità inferiore.

     Il superiore che regge interinalmente un comando od ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella funzione di compilatore o di revisore dei documenti caratteristici.

     In mancanza di sufficienti elementi, il superiore si astiene dal giudizio, dandone motivazione nel documento caratteristico.

 

          Art. 7.

     I documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare.

 

          Art. 8.

     Per gli ufficiali sospesi precauzionalmente dall'impiego sono formati documenti caratteristici secondo le seguenti norme:

     all'atto del collocamento nella suddetta posizione, è compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non deve contenere alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento;

     a conclusione del procedimento penale o dell'inchiesta formale e, comunque, dopo la revoca della sospensione precauzionale, è redatta, a cura dell'autorità da cui l'ufficiale dipende, una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, dalla quale risultino:

     il periodo di tempo in cui l'ufficiale è rimasto nella posizione di sospensione dall'impiego;

     il motivo della sospensione e della revoca;

     l'esito dei procedimenti penale o disciplinare.

 

          Art. 9.

     Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:

     a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

     b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento;

     c) il superiore cui vengano tolti il comando, l'incarico o la direzione di un ufficio perchè sottoposto ad inchiesta formale o per fatti che possano portare all'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del, provvedimento di esonero;

     d) il superiore che debba valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che possa, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;

     e) l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano del giudicando, a meno che non rivesta la carica di Capo di Stato Maggiore di forza armata.

     Per gli ufficiali alle dipendenze delle autorità indicate nel presente articolo, la compilazione e la revisione del documento caratteristico, qualora necessario, sono effettuate dalle due rimanenti autorità gerarchiche competenti alla valutazione, di cui al primo comma dell'art. 6.

     Il divieto di cui alla lettera c) sussiste non soltanto durante il procedimento, ma anche ad inchiesta formale conclusa, quando, per effetto di essa, a carico del superiore vengano adottate sanzioni disciplinari di stato.

 

          Art. 10.

     I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi:

     un esemplare presso il Ministero;

     un esemplare presso il Comando del Corpo, o Autorità corrispondente, dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in cui l'ufficiale presta servizio.

     Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare che è custodito, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma e dall'Ispettorato generale delle capitanerie di porto [13].

     I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza.

 

          Art. 11.

     Allorchè un ufficiale passa a prestare servizio alle dipendenze di autorità che non siano quelle dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, la raccolta dei documenti caratteristici custodita dal Comando di Corpo è trasmessa al Ministero.

     La compilazione, la revisione e la custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali destinati a prestare servizio presso enti non appartenenti all'organizzazione del Ministero della difesa o presso organismi o comandi internazionali compete alle autorità indicate dal Ministero, secondo le modalità stabilite da ciascuna forza armata [14].

 

          Art. 12.

     Nessuna autorità può rilasciare copie di documenti caratteristici, tranne che a seguito di autorizzazione od ordine ministeriale.

     Le autorità centrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i superiori nella stessa linea di servizio dell'ufficiale possono prendere visione dei documenti caratteristici riguardanti quest'ultimo.

     Su richiesta dell'autorità giudiziaria, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il Ministero della difesa è tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico. Qualora richiesto, il documento dovrà essere rilasciato anche in originale.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto appresso stabilito:

     il rapporto informativo è compilato anche per servizi di durata inferiore a trenta giorni;

     la conservazione dei documenti caratteristici è disciplinata da disposizioni particolari emanate da ciascuna forza armata a seconda delle proprie esigenze.

 

          Art. 14.

     Le norme contenute nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la rispettiva posizione di stato, anche agli ufficiali del congedo in servizio temporaneo.

 

Capo II

 

DOCUMENTI CARATTERISTICI PER SOTTUFFICIALI

 

          Art. 15.

     I documenti caratteristici per i sottufficiali sono i seguenti:

     scheda valutativa, modello E

     rapporto informativo, modello F

     foglio di comunicazione, modello G.

     I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.

 

          Art. 16. [15]

     1. I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:

     a) un esemplare presso il comando di corpo, per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; presso il Ministero per i sottufficiali della Marina;

     b) un esemplare presso l'autorità cui ne è devoluta la compilazione.

     2. Per i sottufficiali nocchieri di porto della Marina militare è redatto un terzo esemplare, da custodirsi presso l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

     3. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza.

 

          Art. 17.

     I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il suo servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio.

     La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funzionari civili dell'organizzazione del Ministero della difesa diretti superiori in carica [16].

     Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di Corpo o, comunque, ufficiali che rivestano grado di colonnello o generale o gradi corrispondenti ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori [17].

 

          Art. 18. [18]

     Per quant'altro riguarda la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici dei sottufficiali, per gli elementi che i documenti debbono registrare, per i periodi di tempo e gli altri casi in cui gli stessi vanno compilati, per i casi in cui è consentito il rilascio di copie, si applicano gli articoli 1, 3 e 4, ultimi tre commi, 5, 6, ultimi cinque commi, 7, 8, 9 e dall'11 al 14 del presente regolamento relativi ai documenti caratteristici degli ufficiali, per quanto applicabili in relazione alle diverse posizioni di stato.

 

Capo III

 

DOCUMENTI CARATTERISTICI PER I MILITARI DI TRUPPA

 

          Art. 19.

     Il foglio matricolare previsto dalle disposizioni sulle matricole in vigore per ciascuna forza armata costituisce anche documento caratteristico per il personale di leva.

     Per i militari di truppa a ferma volontaria sono compilati:

     specchio valutativo, modello H

     rapporto informativo, modello I.

     I modelli dello specchio valutativo e del rapporto informativo di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.

     Lo specchio valutativo deve:

     a) registrare i servizi prestati e il giudizio dei superiori su tali servizi e sulle qualità del militare. Il giudizio si conclude con una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;

     b) essere compilato dall'autorità da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato dall'ufficiale diretto superiore in carica.

     Il rapporto informativo è formato per impieghi di servizio a carattere speciale od occasionale ed al termine di corsi di istruzione, con le stesse modalità prescritte alla precedente lettera b).

     I documenti caratteristici del personale a ferma volontaria sono redatti in duplice copia, di cui una segue il militare nelle sue destinazioni e l'altra viene custodita dall'autorità centrale o periferica stabilita da ciascuna forza armata.

     La qualifica finale espressa nello specchio valutativo ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'interessato, che deve firmare, per presa conoscenza, il documento che lo riguarda.

 

          Art. 20.

     Il periodo minimo per la compilazione dello specchio valutativo è di 120 giorni per l'Esercito e l'Aeronautica e di 90 giorni per la Marina.

     Per i periodi inferiori a quello sopradetto e comunque non inferiori a giorni trenta è compilato il rapporto informativo.

     In tempo di guerra il rapporto informativo è compilato anche per i periodi di tempo inferiori a trenta giorni.

     I documenti caratteristici per i militari di truppa a ferma volontaria debbono essere formati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, per cambio di compilatore o per cambio di destinazione, per l'avanzamento, all'atto dell'assunzione di nuove ferme o di rafferme, per sospensione precauzionale dal servizio e all'atto dell'invio in congedo [19].

     Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 18 del presente regolamento [20].

 

     Allegati

     (Omissis).

 


[1] Abrogato dall’art. 16 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 670.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 670.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 670.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[18]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[19]  Comma così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.

[20]  Comma aggiunto dall'art. 9 del D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1302.