§ 46.6.76 - Legge 5 novembre 1962, n. 1695.
Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:05/11/1962
Numero:1695


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la [...]
Art. 2.      I giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di [...]
Art. 3.      Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al [...]
Art. 4.      I documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo
Art. 5.      Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti [...]
Art. 6.      Sono abrogati la legge 22 gennaio 1942, n. 92 e l'art. 5 della legge 4 agosto 1942, n. 915


§ 46.6.76 - Legge 5 novembre 1962, n. 1695. [1]

Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(G.U. 27 dicembre 1962, n. 329)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

     La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento per gli ufficiali ed i sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi indicati dal regolamento per i militari di truppa.

     I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa.

 

          Art. 2.

     I giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

 

          Art. 3.

     Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

     La comunicazione del giudizio e della qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa è effettuata agli interessati nei modi stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 4.

     I documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo:

     per incompetenza delle autorità che si sono pronunciate;

     per il periodo di tempo cui si riferiscono;

     per i dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume dalla comunicazione.

     Il reclamo deve essere presentato entro sessanta giorni dalla comunicazione.

     Entro lo stesso termine può essere presentato reclamo per mancanza di documentazione caratteristica riguardante periodi precedenti a quelli cui si riferisce la comunicazione.

     Le autorità gerarchiche del militare che ha proposto reclamo esprimono sul reclamo stesso il proprio parere e lo trasmettono per le decisioni al Ministero della difesa, ovvero al Ministero delle finanze se trattasi di reclamo presentato dai militari della Guardia di finanza.

 

          Art. 5.

     Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonchè quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge, sono stabiliti da due distinti regolamenti, dei quali uno per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e l'altro per la Guardia di finanza.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati la legge 22 gennaio 1942, n. 92 e l'art. 5 della legge 4 agosto 1942, n. 915.

     Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui all'art. 5 continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di finanza, in quanto compatibili con le norme della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.