§ 98.1.18568 - Legge 28 aprile 1983, n. 173.
Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/04/1983
Numero:173


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente


§ 98.1.18568 - Legge 28 aprile 1983, n. 173. [1]

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 12 maggio 1983, n. 129)

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del n. 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del n. 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti messi a concorso, purchè idonei in attitudine militare".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.