§ 46.8.303 - Legge 14 novembre 1962, n. 1591.
Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/11/1962
Numero:1591


Sommario
Art. 1.      Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n. 2386, sono modificati come segue [...]
Art. 2.      Il quadro V - ruolo normale del Corpo delle armi navali - e il quadro VI - ruolo speciale del Corpo delle armi navali - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre [...]
Art. 3.      Nei casi in cui per l'anno di entrata in vigore della presente legge occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede alla formazione di appositi quadri [...]
Art. 4.      Il nuovo organico di 37 unità fissato per il grado di tenente colonnello del ruolo normale decorrerà dal 1° gennaio del terzo anno di applicazione della presente legge
Art. 5.      Fino alla completa copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali i maggiori e i tenenti di tale [...]
Art. 6.      All'onere di lire 20.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 150 [...]


§ 46.8.303 - Legge 14 novembre 1962, n. 1591. [1]

Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.

(G.U. 26 novembre 1962, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n. 2386, sono modificati come segue (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il quadro V - ruolo normale del Corpo delle armi navali - e il quadro VI - ruolo speciale del Corpo delle armi navali - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Nei casi in cui per l'anno di entrata in vigore della presente legge occorra completare il numero delle promozioni a scelta si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento, iscrivendovi gli ufficiali che nella graduatoria di merito per detto anno seguono quelli già promossi.

 

          Art. 4.

     Il nuovo organico di 37 unità fissato per il grado di tenente colonnello del ruolo normale decorrerà dal 1° gennaio del terzo anno di applicazione della presente legge.

     Alla data di entrata in vigore della legge stessa il predetto organico è fissato in 31 unità e al 1° gennaio del secondo anno di applicazione in 34 unità.

 

          Art. 5.

     Fino alla completa copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali i maggiori e i tenenti di tale ruolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto 5 anni di permanenza nel grado.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 20.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero della difesa relativo allo stesso esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.

 

Grado

Norme di avanzamento al ruolo superiore

Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esame e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a]

I. Ruolo normale

Generale ispettore

--

--

1

--

--

Tenente generale

scelta

--

2

1 ogni 5 anni [b]

Tutti

Maggior generale

anzianità

--

3

--

--

Colonnello

scelta

12 mesi come direttore delle armi navali e del munizionamento in un arsenale, o direttore di un arsenale o di un uffi-cio tecnico o dell'istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni, o incarico equipollente

24

4 in 5 anni [c]

1/5 dei colonnelli non ancora valutati

Tenente colonnello

scelta

12 mesi quale vice direttore delle armi nava-li e del munizionamento in un arsenale, o vice direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico, o incarico equipollente

37

4

1/13 della somma dei tenenti colon-nelli non an-cora valutati e di tutti i mag-giori in ruolo

Maggiore

anzianità

--

45

--

--

Capitano

scelta

2 anni di imbarco; superare gli esami prescritti

70

6

1/14 della somma dei capitani non ancora valuta-ti e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente Sottotenente

anzianità anzianità

1 anno d'imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente -- )

--

--

 

II. Ruolo speciale

Tenente colonnello

--

--

6

--

--

Maggiore

anzianità

--

16

--

--

Capitano

scelta

1 anno d'imbarco

46

2

1/16 della somma dei capitani non ancora valuta-ti e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente Sottotenente

anzianità anzianità

1 anno d'imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente -- )

--

--

 

[a] Le frazioni di unit sono riportate all'anno successivo.

[b] Salvo il disposto dell'art. 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

[c] Ciclo di cinque anni, una promozione in ciascuno dei primi quattro anni; nessuna promozione nel quinto anno.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.