§ 46.7.m - Legge 11 dicembre 1952, n. 3096.
Elevazione della misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:11/12/1952
Numero:3096


Sommario
Art. 1.      La misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, è elevato da lire 2.000 a lire 60.000
Art. 2.      Alla spesa di complessive lire 300.000 annue derivante dalla presente legge verà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952–53, con lo stanziamento iscritto al [...]


§ 46.7.m - Legge 11 dicembre 1952, n. 3096. [1]

Elevazione della misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861.

(G.U. 16 gennaio 1953, n. 12).

 

 

     Art. 1.

     La misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, è elevato da lire 2.000 a lire 60.000.

 

          Art. 2.

     Alla spesa di complessive lire 300.000 annue derivante dalla presente legge verà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952–53, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.