Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/06/1961 |
Numero: | 550 |
Sommario |
Art. 1. A modifica di quanto disposto dall'art. 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i [...] |
Art. 2. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. [...] |
Art. 3. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da [...] |
Art. 4. A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici [...] |
Art. 5. A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è [...] |
Art. 6. All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari [...] |
§ 46.8.288 - Legge 27 giugno 1961, n. 550. [1]
Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.
(G.U. 14 luglio 1961, n. 172)
A modifica di quanto disposto dall'art. 2, primo comma, della
La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 2 della
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'art. 1 della
Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze delle Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'art. 9 del
A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio
A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è liquidata a decorrere dalla predetta data.
Con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di riversibilità nel caso di decesso avvenuto anteriormente al 1° luglio 1961.
All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della