§ 46.8.288 - Legge 27 giugno 1961, n. 550.
Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/06/1961
Numero:550


Sommario
Art. 1.      A modifica di quanto disposto dall'art. 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i [...]
Art. 2.      Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. [...]
Art. 3.      Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da [...]
Art. 4.      A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici [...]
Art. 5.      A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è [...]
Art. 6.      All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari [...]


§ 46.8.288 - Legge 27 giugno 1961, n. 550. [1]

Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.

(G.U. 14 luglio 1961, n. 172)

 

 

     Art. 1.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.

     La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo [2].

 

          Art. 2.

     Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, per i servizi militari comunque prestati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nonchè le disposizioni dell'articolo 2, primo comma, della predetta legge, quali risultano modificate dal precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze delle Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

 

          Art. 4.

     A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e che contino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio.

 

          Art. 5.

     A coloro che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù delle disposizioni della presente legge è liquidata a decorrere dalla predetta data.

     Con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di riversibilità nel caso di decesso avvenuto anteriormente al 1° luglio 1961.

 

          Art. 6.

     All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L. 26 giugno 1965, n. 808.