§ 46.8.261 - Legge 3 aprile 1958, n. 472.
Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/04/1958
Numero:472


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1931, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, i servizi comunque resi a partire [...]
Art. 2.      Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonchè dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere annuo di lire 127 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, a carico degli stanziamenti dei [...]


§ 46.8.261 - Legge 3 aprile 1958, n. 472. [1]

Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate.

(G.U. 12 maggio 1958, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     In deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1931, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, i servizi comunque resi a partire dall'entrata in vigore della presente legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate sono utili ai fini di pensione.

 

          Art. 2.

     Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonchè dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni dall'articolo precedente, si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianità minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge.

     A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante è liquidata con effetto da tale data.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere annuo di lire 127 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 136 (lire 58.000.000); n. 174 (lire 59.000.000) e n. 185 (lire 10.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.