§ 46.8.140 - D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 .
Organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/01/1948
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici degli ufficiali delle Armi e Servizi dell'esercito sono transitoriamente [...]
Art. 2.      Le vacanze che semestralmente si verificano nel ruolo unico dei generali di brigata, stabilite dall'art. 1, saranno colmate con aliquote proporzionali al numero organico [...]
Art. 3.      Salvo quanto disposto nei successivi articoli 9, 13, 14 e 15 sono soppressi
Art. 4.      Gli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente art. 3, lettere b), c), e), f) limitatamente ai maestri direttori di banda , ed h) - compresi gli ufficiali [...]
Art. 5.      Gli ufficiali generali e superiori collocati nella riserva a norma del precedente articolo si considerano cessati dal servizio permanente in applicazione del regio [...]
Art. 6.      Il ruolo del Corpo automobilistico istituito con il regio decreto-legge 27 dicembre 1935, n. 2171, e successive modificazioni, è soppresso e gli ufficiali ad esso [...]
Art. 7.      Gli ufficiali del ruolo del Servizio tecnico del genio di cui alla lettera a) del precedente art. 3, continuano a rimanere nel servizio permanente nel ruolo degli [...]
Art. 8.      Per lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Servizio tecnico d'artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione, continuano ad applicarsi le disposizioni [...]
Art. 9.      E' conservato il posto di ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri. Esso è compreso negli organici degli ufficiali subalterni o dei capitani [...]
Art. 10.      Gli ufficiali inferiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con carriera limitata fino al grado di capitano, appartenenti ai ruoli di cui alla [...]
Art. 11.      Con successivo provvedimento da adottarsi previo concerto col Ministero del tesoro saranno emanate le disposizioni relative al ruolo degli ufficiali dei depositi cavalli [...]
Art. 12.      Nei confronti degli ufficiali appartenenti al ruolo del Servizio dei centri rifornimento quadrupedi ed al ruolo transitorio per i Servizi del comitato per la [...]
Art. 13.      In deroga al disposto dell'art. 3, sono conservati il ruolo del Servizio geografico ed il ruolo degli ufficiali maestri di scherma fino a quando gli ufficiali che [...]
Art. 14.      In deroga all'art. 4, possono essere trattenuti a domanda, a giudizio insindacabile del Ministro per la difesa, nella posizione di servizio permanente gli ufficiali [...]
Art. 15.      In deroga all'art. 4 sono trattenuti nella posizione di servizio permanente gli ufficiali appartenenti ai ruoli riassunti che ne facciano domanda entro un mese dalla [...]
Art. 16.      E' in facoltà del Ministro per la difesa di richiamare in servizio a domanda, gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva in applicazione del regio decreto [...]
Art. 17.      In via transitoria a partire dalla data in cui sarà ripresa la formazione dei quadri di avanzamento, non si farà luogo per il conferimento delle promozioni alla [...]
Art. 18.      Per l'anno 1947 i quadri annuali e semestrali di avanzamento hanno validità dal 1° luglio al 31 dicembre
Art. 19.      L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, recante modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali [...]
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 30 [...]


§ 46.8.140 - D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 [1].

Organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 18 febbraio 1948, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici degli ufficiali delle Armi e Servizi dell'esercito sono transitoriamente fissati come segue:

 

 

generali di corpo d'armata

17

generali di divisione

24

generali di divisione dei carabinieri

3

generali di brigata

77

generali di brigata dei carabinieri

6

maggiori generali del Servizio automobilistico

1

maggiori generali del Servizio tecnico di artiglieria

1

maggiori generali del Servizio tecnico della motorizzazione

1

maggiori generali medici

3

maggiori generali commissari

1

Armi e servizi

Colonnelli

Tenenti Colonnelli

Maggiori

Capitani

Subalterni

Carabinieri

24

91

140

496

627

Fanteria

195

510

874

1.748

1.835

Cavalleria

13

23

39

78

82

Artiglieria

100

261

446

892

937

Genio

40

104

178

356

374

Servizio automobilistico

14

51

94

188

197

Servizio sanitario (uff. medici)

28

84

168

336

235

Servizio sanitario (uff. chimici farmacisti)

1

7

21

42

29

Servizio di commissariato (uff. commissari)

10

30

60

120

84

Servizio di commissariato (uff. di sussistenza)

-

12

24

92

97

Servizio di amministrazione

10

39

117

234

245

Servizio veterinario

1

6

18

36

25

     Gli ufficiali superiori ed inferiori del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'Arma o Servizio di provenienza. Il loro numero è fissato come appresso:

 

Servizio tecnico di artiglieria:

 

colonnelli

6

tenenti colonnelli, maggiori e capitani

54

Servizio tecnico della motorizzazione:

 

colonnelli

3

tenenti colonnelli, maggiori e capitani

33

 

     Nei ruoli pertanto, delle Armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria, e del Servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del Servizio tecnico di artiglieria o del Servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado provenienti dalla stessa Arma o Servizio.

 

          Art. 2.

     Le vacanze che semestralmente si verificano nel ruolo unico dei generali di brigata, stabilite dall'art. 1, saranno colmate con aliquote proporzionali al numero organico dei colonnelli dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trascurando le parti frazionarie.

     Tali parti frazionarie serviranno a comporre le unità complementari occorrenti per coprire le vacanze organiche verificatesi durante il semestre, che il Ministro ripartirà con propria determinazione, allo scopo di assicurare l'equiparazione della carriera dei colonnelli delle varie Armi sulla base della rispettiva anzianità di spalline.

 

          Art. 3.

     Salvo quanto disposto nei successivi articoli 9, 13, 14 e 15 sono soppressi:

     a) il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del genio, istituito con la legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni;

     b) i ruoli di mobilitazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del Servizio automobilistico, istituiti con la legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

     c) il ruolo degli ufficiali del Servizio dei centri rifornimento quadrupedi, istituito con la legge 9 maggio 1940, n. 370;

     d) il ruolo degli ufficiali del Servizio geografico, istituito con il regio decreto-legge 27 dicembre 1935, n. 2171;

     e) il ruolo transitorio per i Servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, istituito con la legge 7 giugno 1934, n. 899;

     f) i ruoli degli ufficiali maestri direttori di banda e degli ufficiali maestri di scherma, di cui agli articoli 35 e 49 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

     g) i ruoli degli ufficiali inferiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con carriera limitata fino al grado di capitano, istituiti con il regio decreto-legge 6 luglio 1938, n. 1166;

     h) i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente art. 3, lettere b), c), e), f) limitatamente ai maestri direttori di banda , ed h) - compresi gli ufficiali riassunti per conto di altre Amministrazioni dello Stato diverse da quella della guerra - sono collocati nella riserva.

 

          Art. 5.

     Gli ufficiali generali e superiori collocati nella riserva a norma del precedente articolo si considerano cessati dal servizio permanente in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e ad essi compete il trattamento economico stabilito dal decreto stesso. Coloro che appartengono ai ruoli ed ai gradi previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377, sono computati nelle aliquote degli ufficiali da collocare nella riserva fissate nel decreto stesso.

     Gli ufficiali inferiori collocati nella riserva a norma del precedente articolo si considerano parimenti cessati dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel citato regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e ad essi compete il trattamento economico stabilito dal decreto stesso. Quelli di essi che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 369, liquidano però la indennità per una volta tanto ivi prevista. Inoltre è ad essi accordato per un periodo di due anni un assegno mensile pari al trattamento loro spettante nel servizio permanente a titolo di stipendio, indennità militare e indennità carovita. A tal fine, lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento nella riserva, mentre per l'indennità di carovita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

     Gli ufficiali che lasceranno il servizio per soppressione dei ruoli, pretermessi all'avanzamento, continueranno nella posizione di servizio permanente fino alla definizione della posizione di avanzamento e sono computati nelle 800 unità di cui al successivo art. 16.

 

          Art. 6.

     Il ruolo del Corpo automobilistico istituito con il regio decreto-legge 27 dicembre 1935, n. 2171, e successive modificazioni, è soppresso e gli ufficiali ad esso appartenenti sono iscritti, col loro grado e nell'ordine di anzianità assoluta e relativa posseduta, in un ruolo del Servizio automobilistico.

     Agli ufficiali del Servizio automobilistico si applicano, per quanto concerne l'avanzamento, le disposizioni già vigenti per gli ufficiali del soppresso Corpo automobilistico. Per quanto riflette lo stato, si applicano le disposizioni vigenti per gli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi.

     In tutte le disposizioni di legge e in tutti i provvedimenti riflettenti i singoli ufficiali, effettuati a partire dal 1° luglio 1947 in applicazione di dette disposizioni, ovunque si fa cenno alla denominazione "Corpo automobilistico" la denominazione stessa è sostituita dall'altra "Servizio automobilistico".

     Per la liquidazione delle pensioni normali agli ufficiali del ruolo del Servizio automobilistico si applicano le aliquote stabilite per i ruoli dei servizi dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833.

 

          Art. 7.

     Gli ufficiali del ruolo del Servizio tecnico del genio di cui alla lettera a) del precedente art. 3, continuano a rimanere nel servizio permanente nel ruolo degli ufficiali dell'Arma del genio, al posto nel quale figurano iscritti, agli effetti dell'avanzamento, ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

     Essi sono compresi negli organici degli ufficiali dell'Arma del genio.

     Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del genio si applicano i limiti di età stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali [2].

 

          Art. 8.

     Per lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Servizio tecnico d'artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, salvo quanto appresso.

     L'ufficiale non può essere promosso se non esiste la vacanza nel grado superiore.

     Per la promozione dei colonnelli e dei tenenti colonnelli occorre altresì la disponibilità nelle cariche devolute ai gradi superiori nei limiti dei posti fissati dal precedente art. 1.

     Quando, verificandosi il turno di promozione di un colonnello o di un tenente colonnello, non vi sia disponibilità di carica nel grado superiore, la promozione rimarrà sospesa fino a quando non sarà possibile farvi luogo col verificarsi della disponibilità della carica.

     All'ufficiale però, durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di età del grado al quale avrebbe dovuto essere promosso e, all'atto della promozione, gli sarà conferita l'anzianità - ai soli effetti giuridici - che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

     Verificandosi, invece, la disponibilità di una carica, devoluta al grado superiore, a coprire la quale il colonnello o il tenente colonnello non possa essere promosso perchè non ancora in turno di avanzamento, la carica stessa potrà essere conferita per incarico.

 

          Art. 9.

     E' conservato il posto di ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri. Esso è compreso negli organici degli ufficiali subalterni o dei capitani dell'Arma, a seconda del grado rivestito dall'ufficiale maestro direttore di banda.

     Per il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri, continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Gli ufficiali inferiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con carriera limitata fino al grado di capitano, appartenenti ai ruoli di cui alla lettera g) del precedente art. 3, sono immessi nei ruoli degli ufficiali della rispettiva Arma a carriera normale, ferma per essi restando la limitazione della carriera al grado di capitano.

     Essi conservano l'anzianità assoluta e relativa posseduta e prendono posto nel ruolo dopo l'ultimo dei pari grado a carriera normale della stessa anzianità assoluta.

     I tenenti che, in base all'anzianità posseduta, vengono a risultare nel ruolo degli ufficiali a carriera normale, pretermessi all'avanzamento, sono promossi, se prescelti e sempre che esista la vacanza nel grado superiore, con decorrenza - ai soli effetti giuridici - dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento, qualora, alla stessa data, avessero appartenuto al ruolo degli ufficiali a carriera normale.

 

          Art. 11.

     Con successivo provvedimento da adottarsi previo concerto col Ministero del tesoro saranno emanate le disposizioni relative al ruolo degli ufficiali dei depositi cavalli stalloni ed alla sistemazione di coloro che ad esso appartengono. Fino all'emanazione di tale provvedimento continuano ad applicarsi agli ufficiali anzidetti le disposizioni vigenti.

 

Disposizioni finali e transitorie.

 

          Art. 12.

     Nei confronti degli ufficiali appartenenti al ruolo del Servizio dei centri rifornimento quadrupedi ed al ruolo transitorio per i Servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali è data facoltà al Ministro per la difesa di disporre, su domanda degli interessati, il trasferimento nel ruolo dell'Arma di provenienza anzichè il collocamento nella riserva ai sensi del precedente art. 4, nei limiti dei posti vacanti in quell'ultimo ruolo nel grado corrispondente a quello rivestito dall'ufficiale aspirante al trasferimento.

     Le domande dovranno essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 13.

     In deroga al disposto dell'art. 3, sono conservati il ruolo del Servizio geografico ed il ruolo degli ufficiali maestri di scherma fino a quando gli ufficiali che attualmente ne fanno parte non abbiano cessato dal servizio permanente.

     Per lo stato e l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme vigenti.

     Gli ufficiali appartenenti al Servizio geografico sono compresi nell'organico dell'Arma di provenienza; gli ufficiali maestri di scherma sono compresi nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria.

 

          Art. 14.

     In deroga all'art. 4, possono essere trattenuti a domanda, a giudizio insindacabile del Ministro per la difesa, nella posizione di servizio permanente gli ufficiali appartenenti ai ruoli di mobilitazione.

     Le domande debbono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il numero degli ufficiali che possono essere trattenuti, ai sensi del presente articolo, nella posizione di servizio permanente, è computato in diminuzione alle ottocento unità di ufficiali che possono essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 16.

     Gli ufficiali di cui al presente articolo sono trattenuti nella posizione di servizio permanente fino al compimento del limite di età per gli stessi previsto dalle disposizioni vigenti, salvo che nel frattempo non debbano cessare dal servizio stesso per una delle cause previste dalla legge sullo stato degli ufficiali 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni. Durante il periodo di trattenimento nella posizione di servizio permanente non possono però conseguire avanzamento.

 

          Art. 15.

     In deroga all'art. 4 sono trattenuti nella posizione di servizio permanente gli ufficiali appartenenti ai ruoli riassunti che ne facciano domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il numero degli ufficiali già riassunti per conto dell'Amministrazione della guerra, trattenuti ai sensi del presente articolo nella posizione di servizio permanente, è computato in diminuzione alle 800 unità di ufficiali che possono essere richiamati in servizio ai sensi del successivo art. 16.

     Gli ufficiali di cui al presente articolo sono trattenuti nella posizione di servizio permanente fino al compimento del limite di età per gli stessi previsto dalle disposizioni vigenti, salvo che nel frattempo non debbano cessare dal servizio stesso per una della cause previste dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni. Durante il periodo di trattenimento nella posizione di servizio permanente possono conseguire promozioni, secondo le disposizioni vigenti, sino al grado di colonnello, rimanendo di conseguenza abrogato l'art. 67 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

 

          Art. 16.

     E' in facoltà del Ministro per la difesa di richiamare in servizio a domanda, gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del presente decreto.

     Il numero degli ufficiali che possono essere richiamati in servizio a norma del comma precedente non può superare, complessivamente, per tutti i gradi e per tutte le Armi e Servizi, le 800 unità ed il trattenimento in servizio non può protrarsi oltre il periodo di due anni dalla data di collocamento nella riserva e in ogni caso non oltre il limite di età considerato ai sensi del comma 2° dell'art. 5 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

 

          Art. 17.

     In via transitoria a partire dalla data in cui sarà ripresa la formazione dei quadri di avanzamento, non si farà luogo per il conferimento delle promozioni alla formazione delle vacanze di cui all'art. 35 della legge 9 maggio 1940, n. 370, nè di quelle che ai sensi delle norme contenute nelle tabelle annesse alla legge stessa e successive modificazioni, debbono effettuarsi, in alcuni ruoli e gradi, nei confronti degli ufficiali dopo un determinato numero di anni di permanenza nel grado o di carica nel grado.

     Le promozioni saranno effettuate solo in base alle vacanze formatesi o che verranno a formarsi nei vari ruoli e gradi per le cause contemplate nell'art. 34 della predetta legge 9 maggio 1940, n. 370, salvo, in ogni caso, quanto disposto dal comma precedente.

 

          Art. 18.

     Per l'anno 1947 i quadri annuali e semestrali di avanzamento hanno validità dal 1° luglio al 31 dicembre.

 

          Art. 19.

     L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, recante modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 30 giugno 1947, salvo il disposto dell'art. 19 che ha effetto dal 23 dicembre 1944.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 15 novembre 1952, n. 1906. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 7 dicembre 1951, n. 1355.