Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 770 |
Sommario |
Art. unico. Con decorrenza dal 1° luglio 1947, l'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito è stabilita nelle seguenti aliquote della diaria di missione [...] |
§ 46.8.153 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 770 [1] .
Norme sull'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito.
(G.U. 24 giugno 1948, n. 145)
Con decorrenza dal 1° luglio 1947, l'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dell'Esercito è stabilita nelle seguenti aliquote della diaria di missione (esclusi il supplemento di pernottazione e l'indennità integrativa) vigente nel tempo cui l'indennità di marcia si riferisce:
a) 50% per gli ufficiali e marescialli fruenti di quote complementari di carovita;
b) 30% per gli ufficiali e marescialli che non fruiscono di tali quote;
c) 20% per i sergenti maggiori, sergenti e per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, che fruiscano delle quote complementari dell'indennità di carovita previste dal
d) 10% per il personale indicato nella precedente lettera c) che non fruisca delle predette quote complementari dell'indennità di carovita nè dell'indennità complementare di cui al citato
e) 5% per gli altri graduati e militari di truppa nonchè per gli allievi carabinieri.
Qualora non venga fornito l'alloggio dall'Amministrazione e purchè il personale non abbia l'obbligo di pernottare sotto la tenda, l'indennità di cui al precedente comma è integrata di una somma pari al 60% del supplemento di pernottazione.
Nel computo dell'indennità secondo le aliquote di cui ai precedenti commi si trascurano le frazioni di lira.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dall'art. unico della