Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 09/06/1950 |
Numero: | 519 |
Sommario |
Art. unico. I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe, appartenenti alla categoria cannonieri, specialità "montatori - artificieri", sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo [...] |
§ 46.8.181 - Legge 9 giugno 1950, n. 519. [1]
Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1, 2 e 3 classe della categoria cannonieri, specialità "montatori artificieri".
(G.U. 28 luglio 1950, n. 171)
I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe, appartenenti alla categoria cannonieri, specialità "montatori - artificieri", sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'art. 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con
[1] Abrogata dall'art. 2268 del