Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 10/10/1947 |
Numero: | 1387 |
Sommario |
Art. 1. Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica sono fissate a decorrere dal 1° giugno 1947, nelle seguenti misure nette |
Art. 2. Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette a decorrere dal 1° giugno 1947 |
Art. 3. Ai graduati e militari di truppa delle Forze armate, vincolati a ferma speciale o raffermati, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore ed [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio |
§ 46.8.132 - D.Lgs.C.P.S. 10 ottobre 1947, n. 1387 [1].
Miglioramenti economici ai graduati e militari di truppa delle Forze armate.
(G.U. 16 dicembre 1947, n. 288)
Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica sono fissate a decorrere dal 1° giugno 1947, nelle seguenti misure nette:
1. Militari in servizio di leva, trattenuti e richiamati: |
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a) con meno di 40 mesi di servizio soldato, aviere |
L. |
45 |
caporale, aviere scelto |
" |
49 |
caporal maggiore, 1° aviere |
" |
55 |
b) con 40 o più mesi di servizio continuativo: |
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|
soldato, aviere |
" |
65 |
caporale, aviere scelto |
" |
72 |
caporal maggiore, 1° aviere |
" |
77 |
2. Militari raffermati o vincolati a ferma speciale (soldati e avieri, caporali e avieri scelti, caporal maggiori e 1° avieri): |
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a) dalla data di arruolamento fino al compimento del 1° anno di servizio |
" |
83 |
b) dopo il 1° anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio |
" |
85 |
c) dopo 2 anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio |
" |
118 |
d) dopo 5 anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio |
" |
156 |
e) dopo 7 anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio |
" |
200 |
f) dopo 11 anni di servizio |
" |
218 |
Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette a decorrere dal 1° giugno 1947:
1. Sottocapi e comuni di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità: |
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a) con meno di 40 mesi di servizio: |
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comune di 2ª classe |
L. |
45 |
comune di 1ª classe |
" |
49 |
sottocapo |
" |
55 |
b) con più di 40 mesi di servizio: |
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|
comune di 2ª classe |
" |
65 |
comune di 1ª classe |
" |
72 |
sottocapo |
" |
77 |
2. Sottocapi e comuni di leva a bordo su navi in armamento o in riserva: |
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|
a) con meno di 40 mesi di servizio: |
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comune di 2ª classe |
" |
47 |
comune di 1ª classe |
" |
51 |
sottocapo |
" |
59 |
b) con più di 40 mesi di servizio: |
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|
comune di 2ª classe |
" |
70 |
comune di 1ª classe |
" |
74 |
sottocapo |
" |
80 |
3. Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra: |
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a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe |
L. |
83 |
b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe |
" |
85 |
c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe |
" |
118 |
d) dopo 4 anni di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe |
" |
156 |
e) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni 2 |
" |
200 |
f) sottocapi volontari con decorrenza dal 4° vincolo complementare annuale |
" |
218 |
4. Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra: |
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a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo |
" |
118 |
b) dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo |
" |
156 |
Ai graduati e militari di truppa delle Forze armate, vincolati a ferma speciale o raffermati, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore ed inabile al lavoro, è concessa dal 1° giugno 1947 una indennità speciale di L. 1500 mensili nette oltre una indennità complementare di L. 600 mensili nette, per la moglie e per ogni figlio convivente a carico, minore o inabile al lavoro, in sostituzione dell'indennità prevista dall'art. 2 del regio
L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 600 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità complementari.
Ai militari stessi è concessa altresì per la moglie ed i figli a carico, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, l'indennità caro-pane prevista dal
Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Ratificato dalla