§ 46.8.132 - D.Lgs.C.P.S. 10 ottobre 1947, n. 1387 .
Miglioramenti economici ai graduati e militari di truppa delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/10/1947
Numero:1387


Sommario
Art. 1.      Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica sono fissate a decorrere dal 1° giugno 1947, nelle seguenti misure nette
Art. 2.      Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette a decorrere dal 1° giugno 1947
Art. 3.      Ai graduati e militari di truppa delle Forze armate, vincolati a ferma speciale o raffermati, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore ed [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 46.8.132 - D.Lgs.C.P.S. 10 ottobre 1947, n. 1387 [1].

Miglioramenti economici ai graduati e militari di truppa delle Forze armate.

(G.U. 16 dicembre 1947, n. 288)

 

 

     Art. 1.

     Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica sono fissate a decorrere dal 1° giugno 1947, nelle seguenti misure nette:

 

1. Militari in servizio di leva, trattenuti e richiamati:

 

 

a) con meno di 40 mesi di servizio soldato, aviere

L.

45

caporale, aviere scelto

"

49

caporal maggiore, 1° aviere

"

55

b) con 40 o più mesi di servizio continuativo:

 

 

soldato, aviere

"

65

caporale, aviere scelto

"

72

caporal maggiore, 1° aviere

"

77

2. Militari raffermati o vincolati a ferma speciale (soldati e avieri, caporali e avieri scelti, caporal maggiori e 1° avieri):

 

 

a) dalla data di arruolamento fino al compimento del 1° anno di servizio

"

83

b) dopo il 1° anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio

"

85

c) dopo 2 anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio

"

118

d) dopo 5 anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio

"

156

e) dopo 7 anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio

"

200

f) dopo 11 anni di servizio

"

218

 

          Art. 2.

     Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette a decorrere dal 1° giugno 1947:

 

1. Sottocapi e comuni di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità:

 

 

a) con meno di 40 mesi di servizio:

 

 

comune di 2ª classe

L.

45

comune di 1ª classe

"

49

sottocapo

"

55

b) con più di 40 mesi di servizio:

 

 

comune di 2ª classe

"

65

comune di 1ª classe

"

72

sottocapo

"

77

2. Sottocapi e comuni di leva a bordo su navi in armamento o in riserva:

 

 

a) con meno di 40 mesi di servizio:

 

 

comune di 2ª classe

"

47

comune di 1ª classe

"

51

sottocapo

"

59

b) con più di 40 mesi di servizio:

 

 

comune di 2ª classe

"

70

comune di 1ª classe

"

74

sottocapo

"

80

3. Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:

 

 

a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe

L.

83

b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe

"

85

c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe

"

118

d) dopo 4 anni di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe

"

156

e) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni 2

"

200

f) sottocapi volontari con decorrenza dal 4° vincolo complementare annuale

"

218

4. Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra:

 

 

a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo

"

118

b) dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo

"

156

 

          Art. 3.

     Ai graduati e militari di truppa delle Forze armate, vincolati a ferma speciale o raffermati, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore ed inabile al lavoro, è concessa dal 1° giugno 1947 una indennità speciale di L. 1500 mensili nette oltre una indennità complementare di L. 600 mensili nette, per la moglie e per ogni figlio convivente a carico, minore o inabile al lavoro, in sostituzione dell'indennità prevista dall'art. 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 489, dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 239 e dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 260.

     L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 600 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità complementari.

     Ai militari stessi è concessa altresì per la moglie ed i figli a carico, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, l'indennità caro-pane prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Ratificato dalla legge 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.