§ 46.7.7 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 123.
Riforma del Consiglio superiore di marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:01/02/1945
Numero:123


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio superiore di marina è l'organo consultivo del Ministro per la marina per tutti gli affari riguardanti la Marina militare
Art. 2.      Il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio nei casi previsti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti
Art. 3.      Quando il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la [...]
Art. 4.      Il Consiglio superiore di marina è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari
Art. 5.      La carica di presidente è conferita all'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano in ruolo, che non rivesta la carica di Ministro, di Sottosegretario di [...]
Art. 6.      Sono membri ordinari del Consiglio superiore di marina
Art. 7.      Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina con voto deliberativo
Art. 8.      Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina
Art. 9.      Il parere del Consiglio superiore di marina deve essere richiesto
Art. 10.      Il Consiglio superiore di marina formula quegli schemi di provvedimenti relativi alla marina militare che ad esso sono commessi dal Ministro per la marina
Art. 11.      Il Consiglio superiore di marina delibera in riunione plenaria, o diviso per sezioni, o riunito in Comitato Supremo
Art. 12.      Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del Comitato Supremo e quelle della sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto
Art. 13.      Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di marina si riunisca in Comitato Supremo quando [...]
Art. 14.      I membri ordinari addetti alla prima Sezione sono
Art. 15.      La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per [...]
Art. 16.      Il Consiglio superiore di marina esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, tecnico, amministrativo ed economico
Art. 17.      Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al contrammiraglio o capitano di vascello membro e segretario per gli affari militari
Art. 18.      Il presidente del Consiglio superiore di marina corrisponde direttamente col Ministro per la marina e con le altre autorità centrali e periferiche della Regia marina; [...]
Art. 19.      Lo studio e la elaborazione di progetti di nuove navi e di nuove armi, di trasformazione del naviglio o delle armi esistenti, sono devoluti, a seconda della competenza, [...]
Art. 20.      In relazione ai compiti affidati alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali dal precedente articolo, [...]
Art. 21.      Ogni qualvolta dalle disposizioni vigenti è prescritto il parere del Comitato degli ammiragli, del Comitato per i progetti delle navi, del Comitato per i progetti delle [...]
Art. 22.      Il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato
Art. 23.      Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 46.7.7 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 123. [1]

Riforma del Consiglio superiore di marina.

(G.U. 12 aprile 1945, n. 44)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Il Consiglio superiore di marina è l'organo consultivo del Ministro per la marina per tutti gli affari riguardanti la Marina militare.

     Esso ha sede presso il Ministero della marina.

 

          Art. 2.

     Il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio nei casi previsti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti.

 

          Art. 3.

     Quando il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la formula "Udito il parere del Consiglio superiore di marina".

     Per i provvedimenti legislativi la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

 

Capo II

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI MARINA

 

          Art. 4.

     Il Consiglio superiore di marina è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari.

 

          Art. 5.

     La carica di presidente è conferita all'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano in ruolo, che non rivesta la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di segretario generale del Ministero della marina; quella di vice presidente ad un ammiraglio di squadra.

 

          Art. 6.

     Sono membri ordinari del Consiglio superiore di marina:

     a) il Capo di Stato Maggiore della marina o, se tale carica è ricoperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, il Sottocapo di Stato Maggiore;

     b) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

     c) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

     d) un direttore generale della carriera amministrativa della Marina;

     e) un contrammiraglio od un capitano di vascello, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

     f) un maggior generale od un colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle Armi navali con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici;

     g) un ispettore generale o un direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

 

          Art. 7.

     Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina con voto deliberativo:

     a) l'ammiraglio segretario generale del Ministero della marina;

     b) i direttori generali del Ministero della marina;

     c) il comandante generale delle Capitanerie di porto;

     d) un consigliere di Stato;

     e) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto.

     L'ammiraglio segretario generale prende parte soltanto alle riunioni plenarie del Consiglio, sempreché sia meno elevato in grado o meno anziano del presidente, in seguito ad invito di questi.

     I direttori generali del Ministero della marina ed il comandante generale delle Capitanerie di porto prendono parte alle riunioni plenarie ed a quelle di sezione, in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro competenza. Essi in caso di impedimento sono sostituiti da chi ne fa le veci.

     Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato prendono parte alle riunioni plenarie e a quelle di sezione, solo quando il Consiglio è chiamato a deliberare sugli affari di cui al n. 16 dell'art. 9 del presente decreto.

     Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, in caso di impedimento, sono sostituiti da membri supplenti dello stesso grado dei titolari.

     Per la trattazione di particolari questioni il presidente, può di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio superiore di marina per dare il parere, senza voto deliberativo, sulle questioni stesse, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari dell'Amministrazione statale e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

 

          Art. 8.

     Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina.

     I membri ordinari sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

     Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a designazione, rispettivamente, dal presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato.

 

Capo III

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI MARINA

 

          Art. 9.

     Il parere del Consiglio superiore di marina deve essere richiesto:

     1° sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica della Regia marina;

     2° sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Ministro per la marina intende proporre;

     3° sugli schemi di decreto relativi agli ordinamenti militari marittimi;

     4° sugli schemi di regolamento relativi al servizio tecnico militare ed alla disciplina;

     5° sulla costituzione normale dei Corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

     6° sulla organizzazione amministrativa della marina militare e relativi regolamenti;

     7° sui rapporti relativi a missioni speciali o a campagne all'estero;

     8° sui progetti, invenzioni e rapporti di notevole importanza, a giudizio del Ministero, di carattere tecnico, nautico, militare e disciplinare;

     9° sulle proposte di ricompense al valor di marina;

     10° sulle proposte di premi per lavori ed invenzioni utili alla Regia marina;

     11° sul passaggio di categoria e sulle radiazioni di unità del Regio naviglio;

     12° sui programmi di nuove costruzioni navali e di grandi trasformazioni del naviglio esistente, compreso il relativo armamento;

     13° sulle caratteristiche delle nuove costruzioni;

     14° sulle caratteristiche delle nuove armi navali e del materiale di armamento;

     15° sui progetti di nuove navi e di nuove armi e su quelli di grandi trasformazioni e riparazioni;

     16° sui capitolati d'oneri generali o particolari, ovvero progetti di contratti, interessanti la Regia marina, nei casi in cui la legge sulla contabilità di Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato;

     17° sulle condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di armi, macchinari e materiale di armamento, sia per le navi, sia per gli stabilimenti militari marittimi;

     18° sui progetti di rimodernamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi.

     Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può sottoporre all'esame del Consiglio superiore di marina ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio superiore di marina formula quegli schemi di provvedimenti relativi alla marina militare che ad esso sono commessi dal Ministro per la marina.

 

Capo IV

 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI MARINA

 

          Art. 11.

     Il Consiglio superiore di marina delibera in riunione plenaria, o diviso per sezioni, o riunito in Comitato Supremo.

     Le sezioni del Consiglio sono due.

     Prima Sezione - per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo.

     Seconda Sezione - per gli argomenti di carattere tecnico.

 

          Art. 12.

     Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del Comitato Supremo e quelle della sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto.

     Il vice presidente presiede le sedute della Sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto e sostituisce il presidente quando questi sia assente od impedito.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di marina si riunisca in Comitato Supremo quando debbano trattarsi affari la cui natura lo renda opportuno.

     Alle sedute del Comitato Supremo partecipano i membri del Consiglio superiore di marina di grado uguale, o superiore ad ammiraglio di squadra; vi partecipano, inoltre, con voto deliberativo, gli ammiragli di armata o di squadra in comando di forza navale o di dipartimento ed il Capo di Stato Maggiore della marina, anche se di grado inferiore ad ammiraglio di squadra.

 

          Art. 14.

     I membri ordinari addetti alla prima Sezione sono:

     a) il direttore generale della carriera amministrativa della Marina;

     b) il contrammiraglio od il capitano di vascello con funzioni di segretario per gli affari militari;

     c) l'ispettore generale o il direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni di segretario per gli affari amministrativi.

     I membri ordinari addetti alla seconda Sezione sono:

     a) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

     b) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto; l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

     c) il maggior generale o il colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle armi navali con funzioni di segretario per gli affari tecnici.

     Il Capo di Stato Maggiore della marina, su invito del presidente, può partecipare anche alle riunioni di sezione; in tal caso egli ha facoltà di farsi sostituire dal Sottocapo di Stato Maggiore.

 

          Art. 15.

     La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per la marina.

 

          Art. 16.

     Il Consiglio superiore di marina esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, tecnico, amministrativo ed economico.

     Esso delibera a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei componenti.

     Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze, in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, il parere della minoranza o delle minoranze.

     Il verbale è trasmesso al Ministro per la marina.

     Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazioni di navi esistenti, ed in genere quando trattasi di importanti argomenti di natura tecnica, al verbale deve essere allegato un rapporto tecnico circostanziato.

 

          Art. 17.

     Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al contrammiraglio o capitano di vascello membro e segretario per gli affari militari.

     Per i servizi di segreteria e tecnici sono destinati al Consiglio superiore di marina ufficiali e funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

 

          Art. 18.

     Il presidente del Consiglio superiore di marina corrisponde direttamente col Ministro per la marina e con le altre autorità centrali e periferiche della Regia marina; corrisponde per il tramite del Gabinetto del Ministro con le autorità estranee alla Regia marina.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 19.

     Lo studio e la elaborazione di progetti di nuove navi e di nuove armi, di trasformazione del naviglio o delle armi esistenti, sono devoluti, a seconda della competenza, alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali.

 

          Art. 20.

     In relazione ai compiti affidati alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali dal precedente articolo, spettano alle stesse Direzioni generali, ad ognuna per la parte di competenza, lo studio dei progetti in particolare e la raccolta ed il coordinamento delle notizie riguardanti i progressi della scienza e della tecnica, nonché degli elementi che interessano in genere l'ingegneria navale o industriale.

     Il direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche dirige, inoltre, gli studi e le esperienze di architettura navale, valendosi della "Vasca per le esperienze di architettura navale".

     Il direttore generale delle Armi navali dirige gli studi e le esperienze delle armi ed armamenti navali, valendosi della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, dei Balipedi e degli altri Istituti sperimentali.

 

          Art. 21.

     Ogni qualvolta dalle disposizioni vigenti è prescritto il parere del Comitato degli ammiragli, del Comitato per i progetti delle navi, del Comitato per i progetti delle armi navali e del Comitato superiore di coordinamento per i servizi tecnici, esso si intende sostituito dal parere del Consiglio superiore di marina.

 

          Art. 22.

     Il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 5 bis del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464.