Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 18/04/2008 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 46.6.192 - D.P.R. 18 aprile 2008, n. 91.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza.
(G.U. 23 maggio 2008, n. 120)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata la necessità di razionalizzare e snellire le procedure di redazione dei documenti caratteristici del personale del Corpo della Guardia di finanza, attraverso la rideterminazione dei relativi termini e delle autorità competenti alla revisione dei documenti caratteristici dei militari appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti; Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
1. Al
a) all'articolo 5 le parole: «120 giorni» e: «30 giorni» ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «150 giorni» e: «40 giorni»;
b) all'articolo 13 le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «40 giorni»;
c) all'articolo 17 è soppresso il secondo comma;
d) all'articolo 19 la lettera b) del terzo comma è sostituita dalla seguente:
«b) essere compilato dall'autorità da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorità competente alla compilazione è l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività.»;
e) all'articolo 20 le parole: «120 giorni» e: «30 giorni» ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «150 giorni» e: «40 giorni».