§ 46.6.192 - D.P.R. 18 aprile 2008, n. 91.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, in materia di documenti caratteristici degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:18/04/2008
Numero:91


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 46.6.192 - D.P.R. 18 aprile 2008, n. 91.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

(G.U. 23 maggio 2008, n. 120)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante: «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e, in particolare l'articolo 5, il quale prevede che il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonchè quant'altro occorra per l'esecuzione della predetta legge sono stabiliti, per la Guardia di finanza, da un apposito regolamento;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante: «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

     Considerata la necessità di razionalizzare e snellire le procedure di redazione dei documenti caratteristici del personale del Corpo della Guardia di finanza, attraverso la rideterminazione dei relativi termini e delle autorità competenti alla revisione dei documenti caratteristici dei militari appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti; Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in data 10 gennaio 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2008;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5 le parole: «120 giorni» e: «30 giorni» ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «150 giorni» e: «40 giorni»;

     b) all'articolo 13 le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «40 giorni»;

     c) all'articolo 17 è soppresso il secondo comma;

     d) all'articolo 19 la lettera b) del terzo comma è sostituita dalla seguente:

     «b) essere compilato dall'autorità da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorità competente alla compilazione è l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività.»;

     e) all'articolo 20 le parole: «120 giorni» e: «30 giorni» ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «150 giorni» e: «40 giorni».