§ 46.6.170 - D.M. 17 gennaio 2002, n. 58.
Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:17/01/2002
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Articolazione delle procedure di valutazione.
Art. 2.  Promozioni conferibili e modalità di svolgimento delle procedure di valutazione.
Art. 3.  Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione.
Art. 4.  Comunicazioni agli ispettori partecipanti.
Art. 5.  Commissione giudicatrice.
Art. 6.  (Prova d'esame scritta).
Art. 7.  Prova di preparazione tecnico-professionale.
Art. 8.  Mancata presentazione alla prova d'esame scritta
Art. 9.  Adempimenti della commissione giudicatrice al termine delle prove d'esame.
Art. 10.  Modalità procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.
Art. 11.  Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.
Art. 12.  Formazione dei quadri di avanzamento.
Art. 13.  Pubblicazione dei quadri di avanzamento.
Art. 14.  Modalità di conferimento delle promozioni.
Art. 15.  Iscrizioni a ruolo dei promossi.
Art. 16.  Disposizioni amministrative.
Art. 17.  Rinnovo della valutazione.
Art. 18.  Disposizioni di coordinamento.
Art. 19.  Disposizione abrogativa.


§ 46.6.170 - D.M. 17 gennaio 2002, n. 58.

Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67

(G.U. 11 aprile 2002, n. 85)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO "A SCELTA PER ESAMI".

 

     Art. 1. Articolazione delle procedure di valutazione.

     1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su:

     a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 3;

     b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:

     1) cultura generale;

     2) preparazione tecnico-professionale [1].

 

          Art. 2. Promozioni conferibili e modalità di svolgimento delle procedure di valutazione.

     1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorità da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:

     a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

     b) modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure;

     c) sedi e diario della prova d'esame scritta [2];

     d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente [3];

     e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonchè il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa [4];

     f) eventuali specifiche modalità di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento [5];

     g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.

 

          Art. 3. Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione.

     1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" i marescialli capo in possesso dei requisiti fissati dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultino:

     a) non aver riportato, nell'ultimo biennio, con provvedimenti passati in giudicato, sanzioni penali per delitti non colposi;

     b) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o più gravi della "consegna di rigore";

     c) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno pari a "nella media" o giudizio equivalente;

     d) non essere sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni.

     2. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 2, risultino non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo. In qualsiasi momento delle procedure di valutazione, sono altresì esclusi, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data sopraindicata non risultavano in possesso dei medesimi requisiti.

     3. Con analoga determinazione di cui al comma 2, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che nel periodo compreso tra la scadenza del termine indicato al comma 1 e la data di formazione del quadro di avanzamento "a scelta per esami":

     a) abbiano visto concludersi a loro carico un procedimento penale per delitto non colposo, con sentenza passata in giudicato, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero con applicazione di sanzioni penali definitive conseguenti ad altri procedimenti speciali di cui al libro sesto del codice di procedura penale;

     b) abbiano riportato una qualsiasi sanzione disciplinare pari o più grave della "consegna di rigore";

     c) abbiano visto espresso nei loro confronti parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

          Art. 4. Comunicazioni agli ispettori partecipanti.

     1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalità ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata.

     2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è altresì data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonchè del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'articolo 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12 [6].

     3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.

 

Capo II

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 

          Art. 5. Commissione giudicatrice.

     1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, è nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione della prova d'esame scritta che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti [7].

     2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:

     a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;

     b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano già componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione [8].

     3. [Un ufficiale superiore ovvero inferiore della commissione giudicatrice indicata al comma 2, è rappresentato da un ufficiale appartenente al ruolo aeronavale del Corpo] [9].

     4. La commissione giudicatrice può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.

     5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, è costituito, laddove la prova d'esame scritta abbia luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2 [10].

     6. Ciascun comitato di vigilanza è composto da almeno due ufficiali e da uno o più ispettori con il grado apicale, di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario [11].

 

Capo III

MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA [12]

 

          Art. 6. (Prova d'esame scritta). [13]

     1. I questionari della prova d'esame scritta, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascuna sezione dell'elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio di merito parziale espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi.

     2. Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti gli ispettori che conseguono un punteggio di merito parziale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta. Il mancato conseguimento dei punteggi minimi richiesti, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.

     3. La media aritmetica, calcolata al centesimo di punto, dei punteggi di merito parziali conseguiti ai sensi del comma 2 costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima dagli ispettori dichiarati idonei.

     4. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi dei punteggi di merito conseguiti.

     5. Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

 

          Art. 7. Prova di preparazione tecnico-professionale. [14]

     [1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, l'ammissione alla prova di preparazione tecnico-professionale è comunicata agli ispettori interessati almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della stessa.

     2. I questionari della prova di preparazione tecnico-professionale, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascun elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio così espresso costituisce il punteggio di merito conseguito nella prova di preparazione tecnico-professionale.

     3. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.

     4. Sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, gli ispettori che conseguono un punteggio di merito nella prova di preparazione tecnico-professionale di almeno diciotto trentesimi.

     5. Per l'effettuazione della prova di preparazione tecnico-professionale, si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.]

 

          Art. 8. Mancata presentazione alla prova d'esame scritta [15].

     1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova d'esame scritta, sarà considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione [16].

     2. Per la prova d'esame scritta, la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti [17].

 

          Art. 9. Adempimenti della commissione giudicatrice al termine delle prove d'esame. [18]

     [1. La commissione giudicatrice, al termine della prova d'esame di cui all'articolo 7, compila appositi elenchi, in ordine alfabetico e distinti per contingente, con l'indicazione del punteggio di merito definitivo conseguito nelle prove d'esame dagli ispettori ammessi alla fase di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

     2. A tal fine, i punteggi riportati da ciascun ispettore nelle singole prove di esame sono sommati tra loro e il totale così ottenuto è diviso per due. Il quoziente così determinato, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio di merito definitivo relativo alla valutazione delle prove d'esame di ciascun ispettore.

     3. Per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.]

 

Capo IV

MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DI SERVIZIO E DEI TITOLI CONSEGUITI.

 

          Art. 10. Modalità procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

     1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale [19].

     2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di elementi:

     a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese tra le voci da "nella media" a "eccellente, con apprezzamento e lode" o giudizi equivalenti;

     b) anni di servizio, precedenti di carriera e di servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e civili conseguite, periodo e tipo di comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite [20];

     c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti;

     d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese nella voce di "inferiore alla media" o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di servizio tra i quali: giudizi di "non idoneità" all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento espressi dall'autorità giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari irrogate dalla medesima autorità, sanzioni disciplinari di stato e di corpo.

     3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono:

     a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all'articolo 2;

     b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato è tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'articolo 2.

     4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione.

     5. Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, è redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.

 

          Art. 11. Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

     1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione mediante attribuzione all'insieme dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti relativi a ciascun ispettore, di un punteggio di merito espresso in trentesimi.

     2. La medesima commissione, ai fini dell'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, dispone di un massimo di:

     a) diciotto trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a);

     b) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);

     c) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c);

     d) dieci trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).

     3. Ai fini della determinazione del punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, si procede come segue:

     a) la commissione, per singolo ispettore, attribuisce a ciascun complesso di elementi indicati all'articolo 10, comma 2, un punteggio di merito secondo le modalità stabilite al precedente comma 2, e tenendo conto di quanto disposto all'articolo 10, con facoltà di attribuzione fino ai centesimi di punto;

     b) i singoli punteggi relativi alla valutazione dei complessi di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), sono sommati tra loro;

     c) al totale come sopra determinato è sottratto il punteggio di merito relativo alla valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d);

     d) la differenza così ottenuta costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ogni ispettore. In caso di punteggio negativo, viene comunque attribuito un punteggio di merito pari a zero.

     4. In assenza di "precedenti" di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), la commissione attribuisce a tale complesso di elementi un punteggio di merito pari a zero.

     5. La commissione giudicatrice, al termine della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, compila, in ordine alfabetico e distinti per contingente di appartenenza, appositi elenchi con l'indicazione del punteggio definitivo di merito conseguito da ciascun ispettore valutato.

     6. Delle operazioni previste dal presente articolo, la commissione giudicatrice redige, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.

 

Capo V

FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO "A SCELTA PER ESAMI" AL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE

 

          Art. 12. Formazione dei quadri di avanzamento.

     1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3, procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante [21].

     2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la medesima commissione procede come segue:

     a) il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, è moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto così ottenuto viene sommato al punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6 [22];

     b) il totale così determinato è diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore;

     c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parità di punteggio di merito, è data preferenza all'ispettore più anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.

 

          Art. 13. Pubblicazione dei quadri di avanzamento.

     1. I quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante sono pubblicati sul Foglio d'ordini del Corpo della Guardia di finanza.

 

Capo VI

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE PROMOZIONI

 

          Art. 14. Modalità di conferimento delle promozioni.

     1. Le promozioni "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa.

     2. Conseguono la promozione gli ispettori iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'articolo 2.

     3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3, è sospesa la promozione dell'ispettore iscritto nel quadro di avanzamento che, successivamente alla data di formazione del medesimo quadro, risulti:

     a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi di cui al libro sesto del codice di procedura penale, per un procedimento penale per delitto non colposo;

     b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

     c) sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado.

     4. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata. Della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione personale all'interessato.

     5. L'ispettore già utilmente iscritto nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione ai sensi del comma 3, che:

     a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi in un procedimento penale per un delitto non colposo, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni penali;

     b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato;

     c) sospeso dall'impiego ai sensi dell'articolo 20, della legge 31 luglio 1954, n. 599, abbia visto il relativo provvedimento revocato a tutti gli effetti, ha diritto al conseguimento della promozione "a scelta per esami", con la sede di anzianità e la data di decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

     6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'applicazione di una sanzione penale per delitto non colposo, di una sanzione disciplinare di stato ovvero della sospensione dall'impiego, in assenza di un provvedimento che ne dispone la revoca a tutti gli effetti, determina l'annullamento della valutazione già effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.

     7. La promozione dell'ispettore non è conferita nel caso in cui nei confronti del medesimo, successivamente alla data di formazione del quadro di avanzamento, sia stato espresso parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale parere determina l'annullamento della valutazione già effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.

 

          Art. 15. Iscrizioni a ruolo dei promossi.

     1. Gli ispettori promossi ai sensi dell'articolo 14 sono iscritti nel relativo ruolo dopo gli ispettori da promuovere al grado di maresciallo aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale maresciallo capo.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 16. Disposizioni amministrative.

     1. Nei confronti del presidente, dei membri e del segretario della commissione giudicatrice e dei comitati di vigilanza nonché del personale addetto alla vigilanza, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni amministrative di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

 

          Art. 17. Rinnovo della valutazione.

     1. La commissione giudicatrice che debba procedere al riesame di una valutazione "a scelta per esami" o al suo rinnovo perché annullata d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in caso di obiettiva indisponibilità dei membri ordinari e supplenti già nominati per l'effettuazione della procedura cui si riferisce la valutazione da riesaminare ovvero annullata, è integrata con personale parigrado di quello indisponibile.

     2. Il personale in sostituzione di cui al comma 1, scelto preferibilmente tra coloro già nominati membri di analoghe commissioni giudicatrici "a scelta per esami", è nominato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata.

     3. Le modalità di adeguamento della commissione giudicatrice, di cui al comma 1, si applicano comunque in sede di rinnovo delle valutazioni "a scelta per esami" da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18. Disposizioni di coordinamento.

     1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente stabilito, con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore dello stesso.

     2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le promozioni da conferirsi fino al 31 dicembre 2001, si effettuano secondo le modalità di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.

     3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati sino a quel momento sulla scorta della vigente disciplina e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, in vigore fino al giorno precedente.

 

          Art. 19. Disposizione abrogativa.

     1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, è abrogato.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[9] Comma soppresso dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[12] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[14] Articolo soppresso dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[15] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[18] Articolo soppresso dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[20] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.

[22] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 7 novembre 2006, n. 294.