§ 46.6.144 - Legge 27 dicembre 1990, n. 404.
Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:27/12/1990
Numero:404


Sommario
Art. 1.      1. Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il [...]
Art. 2.      1. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 3.      1. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105
Art. 4.      1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento del [...]
Art. 5.      1. Al comma 5 dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto in fine il seguente periodo (Omissis)
Art. 6.      1. Il primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è [...]
Art. 7.      1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituite dall'art. 1, primo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, e la tabella n. [...]
Art. 8.      1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 9.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.      1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli [...]
Art. 11.      1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4, della legge 19 [...]
Art. 12.      1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto comma 1 dell'art. 31 della legge 19 [...]
Art. 13.      1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 14.      1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 15.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per [...]
Art. 16.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.6.144 - Legge 27 dicembre 1990, n. 404. [1]

Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 29 dicembre 1990, n. 302)

 

 

     Art. 1.

     1. Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

     2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992. [2]

     3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988 [3].

     4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: "2 anni in reparti di impiego" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     5. Nei commi ottavo e nono dell'art. 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. [4]

     7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente (Omissis).

     2. La promozione di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1° gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il comma 8 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. Dopo il comma 9 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti (Omissis).

 

 

          Art. 3.

     1. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

 

          Art. 4.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado pari o superiore a quattro anni.

     2. Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subìto uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

     3. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

     4. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, queste ultime promozioni sono comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.

 

          Art. 5.

     1. Al comma 5 dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto in fine il seguente periodo (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. Il primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. Il primo e il secondo comma dell'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono così interpretati:

     a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;

     b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:

     1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;

     2) dell'eventuale pensione privilegiata;

     3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

     4) degli aumenti periodici di cui all'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e all'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

     5) delle quote aggiuntive previste dall'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

     5 bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica [5] .

     3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

     4. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

     6. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente (Omissis).

     7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

     8. Il comma 1 dell'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente (Omissis).

     9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

     10. Il primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente (Omissis).

     11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

 

          Art. 7.

     1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituite dall'art. 1, primo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, e la tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge. Ai fini di cui al terzo comma dell'art. 43 della citata legge n. 113 del 1954 continua ad applicarsi il limite di età indicato nelle predette tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla predetta legge n. 113 del 1954, come sostituite dalla predetta legge n. 1499 del 1962, per il grado di capitano o corrispondente.

 

          Art. 8.

     1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonchè gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge.

     3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

 

          Art. 9.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 37, comma 6; all'art. 39, comma 4; all'art. 40, comma 2; all'art. 41 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonchè quella di cui all'art. 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero al numero chiuso.

 

          Art. 10.

     1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 11.

     1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto art. 24, comma 4, ha assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due anni.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.

 

          Art. 12.

     1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto comma 1 dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

     3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

     4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Il comma 2 dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 13.

     1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente (Omissis).

     2. Il quinto comma dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

 

          Art. 14.

     1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'art. 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il primo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come sostituito dal precedente comma 3, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.

     6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.

 

          Art. 15.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187 milioni per l'anno 1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni per l'anno 1992, quota parte dell'accantonamento: "Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare"; quanto a lire 3.460 milioni per l'anno 1991 quota parte dell'accantonamento: "Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)" e quanto a lire 8.452,7 milioni per l'anno 1991 e lire 8.156,7 milioni per l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: "Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabella A - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito.

 

Grado

Arma dei Carabinieri [1]

Ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Corpo tecnico, Corpi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario

Generale di corpo d'Armata

--

63

--

-- [2]

Generale di divisione e tenente generale

64

60

--

65

Generale di brigata e maggiore generale

62

58

--

63

Colonnello

60

57

60

61

Tenente colonnello

60

57

60

59

Maggiore

60

57

60

59

Capitano e subalterni

60

57

60

59

 

     [1] All'ufficiale direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applica il limite di età di anni 61.

     [2] Il limite di età del generale ispettore del Corpo tecnico, grado istituito con l'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è di anni 65.

 

     Tabella B - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della marina.

 

 

Gradi

Stato maggiore

Genio navale armi navali

 

Ruolo normale

Ruolo speciale

Ruolo normale

Ruolo speciale

Amm. Sq. e Isp. Capo

63

--

65

--

Amm. Div. e Isp.

60

--

63

--

Contrammiraglio

58

--

61

--

Cap. di Vascello

56

61

59

61

Cap. di Fregata

56

59

59

59

Cap. di Corvetta

56

59

59

59

Ten. di Vascello

56

59

59

59

Subalterni

56

59

59

59

Gradi

Corpo sanitario

Commissariato Capitanerie di porto

Ruolo del corpo

 

Medici

Farmacisti

Ruolo normale

Ruolo speciale

unico specialisti

Amm. Sq. e Isp. Capo

--

--

--

--

--

Amm. Div. e Isp.

65

-

65

--

--

Contrammiraglio

63

--

63

--

--

Cap. di Vascello

61

61

61

61

--

Cap. di Fregata

59

59

59

59

--

Cap. di Corvetta

59

59

59

59

63

Ten. di Vascello

59

59

59

59

61

Subalterni

59

59

59

59

61

 

     Tabella C - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica militare.

 

 

 

Grado

Arma aeronautica

 

Ruolo naviganti normale

Ruolo naviganti speciale

Ruolo servizi

Ruolo specialisti

Gen. S.A./Gen. Isp.

61

--

--

--

Gen. D.A./Ten. Gen.

59

--

65

--

Gen. B.A./Magg. Gen.

58

--

63

--

Colonnello

56

58

61

--

Tenente Colonnello

56

58

59

--

Maggiore

56

58

59

--

Capitano

56

58

59

61

Subalterni

56

58

59

59

Grado

Genio aeronautico

 

Ruolo ingegneri

Ruolo chimici

Ruolo fisici

Assistenti tecnici

Gen. S.A./Gen. Isp.

65

--

--

--

Gen. D.A./Ten. Gen.

63

--

--

--

Gen. B.A./Magg. Gen.

61

63

63

--

Colonnello

59

61

61

61

Tenente Colonnello

57

59

59

59

Maggiore

57

59

59

59

Capitano

57

59

59

59

Subalterni

57

59

59

59

Grado

Commissariato aeronautico

Corpo sanitario aeronautico

 

Ruolo commissariato

Ruolo amministrazione

Ruolo ufficiali medici

Gen. S.A./Gen. Isp.

--

--

--

Gen. D.A./Ten. Gen.

65

--

65

Gen. B.A./Magg. Gen.

63

--

63

Colonnello

61

61

61

Tenente Colonnello

59

59

59

Maggiore

59

59

59

Capitano

59

59

59

Subalterni

59

59

59

 

     Tabella D - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del corpo della guardia di finanza.

 

Grado

Età anni

Generale di Divisione

64

Generale di Brigata

62

Colonnello

60

Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni

60

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’art. 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 290 e il D.L. 29 giugno 1996, n. 341.

[3]  Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' art. 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 290 e il D.L. 29 giugno 1996, n. 341.

[4]  Comma così modificato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[5]  Numero aggiunto dall'art. 14 della L. 28 luglio 1999, n. 266.