Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 27/12/1990 |
Numero: | 404 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il [...] |
Art. 2. 1. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente (Omissis) |
Art. 3. 1. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 |
Art. 4. 1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento del [...] |
Art. 5. 1. Al comma 5 dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto in fine il seguente periodo (Omissis) |
Art. 6. 1. Il primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è [...] |
Art. 7. 1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituite dall'art. 1, primo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, e la tabella n. [...] |
Art. 8. 1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge |
Art. 9. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 10. 1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli [...] |
Art. 11. 1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4, della legge 19 [...] |
Art. 12. 1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto comma 1 dell'art. 31 della legge 19 [...] |
Art. 13. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente (Omissis) |
Art. 14. 1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 15. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per [...] |
Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.6.144 - Legge 27 dicembre 1990, n. 404. [1]
Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
(G.U. 29 dicembre 1990, n. 302)
1. Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera c), della
2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del
3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla
4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla
5. Nei commi ottavo e nono dell'art. 70 della
6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. [4]
7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2, annessa alla
1. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della
2. La promozione di cui al comma 6 dell'art. 32 della
3. Il comma 8 dell'art. 32 della
4. Dopo il comma 9 dell'art. 32 della
1. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 del
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado pari o superiore a quattro anni.
2. Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui all'art. 10 della
3. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.
4. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, queste ultime promozioni sono comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.
1. Al comma 5 dell'art. 43 della
1. Il primo comma dell'art. 56 della
2. Il primo e il secondo comma dell'art. 67 della
a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;
b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:
1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della
2) dell'eventuale pensione privilegiata;
3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
4) degli aumenti periodici di cui all'art. 13 della
5) delle quote aggiuntive previste dall'art. 161 della
5 bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica [5] .
3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.
4. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 della
5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.
6. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 44 della
7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.
8. Il comma 1 dell'art. 12 della
9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.
10. Il primo comma dell'art. 46 della
11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.
1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla
1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonchè gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'art. 7 della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'art. 5 della
2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 37, comma 6; all'art. 39, comma 4; all'art. 40, comma 2; all'art. 41 della
1. Il comma 4 dell'art. 24 della
1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della
1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.
3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'art. 32, comma 6, della
4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il comma 2 dell'art. 31 della
1. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della
2. Il quinto comma dell'art. 34 della
1. L'articolo 35 della
2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'art. 35 della
3. Il primo comma dell'art. 9 della
4. La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'art. 9 della
5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.
6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187 milioni per l'anno 1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni per l'anno 1992, quota parte dell'accantonamento: "Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare"; quanto a lire 3.460 milioni per l'anno 1991 quota parte dell'accantonamento: "Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)" e quanto a lire 8.452,7 milioni per l'anno 1991 e lire 8.156,7 milioni per l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: "Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito.
Grado |
Arma dei Carabinieri [1] |
Ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio |
Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio |
Corpo tecnico, Corpi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario |
Generale di corpo d'Armata |
-- |
63 |
-- |
-- [2] |
Generale di divisione e tenente generale |
64 |
60 |
-- |
65 |
Generale di brigata e maggiore generale |
62 |
58 |
-- |
63 |
Colonnello |
60 |
57 |
60 |
61 |
Tenente colonnello |
60 |
57 |
60 |
59 |
Maggiore |
60 |
57 |
60 |
59 |
Capitano e subalterni |
60 |
57 |
60 |
59 |
[1] All'ufficiale direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applica il limite di età di anni 61.
[2] Il limite di età del generale ispettore del Corpo tecnico, grado istituito con l'art. 22 della
Tabella B - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della marina.
Gradi |
Stato maggiore |
Genio navale armi navali |
||||||||
|
Ruolo normale |
Ruolo speciale |
Ruolo normale |
Ruolo speciale |
||||||
Amm. Sq. e Isp. Capo |
63 |
-- |
65 |
-- |
||||||
Amm. Div. e Isp. |
60 |
-- |
63 |
-- |
||||||
Contrammiraglio |
58 |
-- |
61 |
-- |
||||||
Cap. di Vascello |
56 |
61 |
59 |
61 |
||||||
Cap. di Fregata |
56 |
59 |
59 |
59 |
||||||
Cap. di Corvetta |
56 |
59 |
59 |
59 |
||||||
Ten. di Vascello |
56 |
59 |
59 |
59 |
||||||
Subalterni |
56 |
59 |
59 |
59 |
||||||
Gradi |
Corpo sanitario |
Commissariato Capitanerie di porto |
Ruolo del corpo |
|||||||
|
Medici |
Farmacisti |
Ruolo normale |
Ruolo speciale |
unico specialisti |
|||||
Amm. Sq. e Isp. Capo |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||||
Amm. Div. e Isp. |
65 |
- |
65 |
-- |
-- |
|||||
Contrammiraglio |
63 |
-- |
63 |
-- |
-- |
|||||
Cap. di Vascello |
61 |
61 |
61 |
61 |
-- |
|||||
Cap. di Fregata |
59 |
59 |
59 |
59 |
-- |
|||||
Cap. di Corvetta |
59 |
59 |
59 |
59 |
63 |
|||||
Ten. di Vascello |
59 |
59 |
59 |
59 |
61 |
|||||
Subalterni |
59 |
59 |
59 |
59 |
61 |
Tabella C - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica militare.
Grado |
Arma aeronautica |
|||||||||||
|
Ruolo naviganti normale |
Ruolo naviganti speciale |
Ruolo servizi |
Ruolo specialisti |
||||||||
Gen. S.A./Gen. Isp. |
61 |
-- |
-- |
-- |
||||||||
Gen. D.A./Ten. Gen. |
59 |
-- |
65 |
-- |
||||||||
Gen. B.A./Magg. Gen. |
58 |
-- |
63 |
-- |
||||||||
Colonnello |
56 |
58 |
61 |
-- |
||||||||
Tenente Colonnello |
56 |
58 |
59 |
-- |
||||||||
Maggiore |
56 |
58 |
59 |
-- |
||||||||
Capitano |
56 |
58 |
59 |
61 |
||||||||
Subalterni |
56 |
58 |
59 |
59 |
||||||||
Grado |
Genio aeronautico |
|||||||||||
|
Ruolo ingegneri |
Ruolo chimici |
Ruolo fisici |
Assistenti tecnici |
||||||||
Gen. S.A./Gen. Isp. |
65 |
-- |
-- |
-- |
||||||||
Gen. D.A./Ten. Gen. |
63 |
-- |
-- |
-- |
||||||||
Gen. B.A./Magg. Gen. |
61 |
63 |
63 |
-- |
||||||||
Colonnello |
59 |
61 |
61 |
61 |
||||||||
Tenente Colonnello |
57 |
59 |
59 |
59 |
||||||||
Maggiore |
57 |
59 |
59 |
59 |
||||||||
Capitano |
57 |
59 |
59 |
59 |
||||||||
Subalterni |
57 |
59 |
59 |
59 |
||||||||
Grado |
Commissariato aeronautico |
Corpo sanitario aeronautico |
||||||||||
|
Ruolo commissariato |
Ruolo amministrazione |
Ruolo ufficiali medici |
|||||||||
Gen. S.A./Gen. Isp. |
-- |
-- |
-- |
|||||||||
Gen. D.A./Ten. Gen. |
65 |
-- |
65 |
|||||||||
Gen. B.A./Magg. Gen. |
63 |
-- |
63 |
|||||||||
Colonnello |
61 |
61 |
61 |
|||||||||
Tenente Colonnello |
59 |
59 |
59 |
|||||||||
Maggiore |
59 |
59 |
59 |
|||||||||
Capitano |
59 |
59 |
59 |
|||||||||
Subalterni |
59 |
59 |
59 |
Tabella D - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del corpo della guardia di finanza.
Grado |
Età anni |
Generale di Divisione |
64 |
Generale di Brigata |
62 |
Colonnello |
60 |
Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni |
60 |
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’art. 1 del
[3] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' art. 1 del
[4] Comma così modificato dall'art. 67 del
[5] Numero aggiunto dall'art. 14 della