Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 09/02/1952 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Il Corpo della guardia di finanza comprende |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 21 [...] |
Art. 3. Con effetto dal 1° gennaio 1950, l'organico del Corpo della guardia di finanza è determinato come segue |
Art. 4. Nella forza organica di cui al precedente articolo sono compresi |
Art. 5. Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, e l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443 |
Art. 6. L'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 7. A decorrere dal 1° gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, di qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle [...] |
§ 46.6.42 - Legge 9 febbraio 1952, n. 60. [1]
Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo.
(G.U. 23 febbraio 1952, n. 47)
Il Corpo della guardia di finanza comprende:
1 Comando generale;
5 Comandi di zona;
1 Comando superiore degli istituti di istruzione;
17 Legioni territoriali;
1 Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una scuola nautica, e la banda musicale del Corpo;
1 Accademia e scuola di applicazione;
1 Scuola sottufficiali.
Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni, brigate e nuclei di polizia tributaria investigativa, stazioni e squadriglie del naviglio.
La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre.
Il secondo comma dell'art. 2 del
"Ai Comandi di zona ed al Comando superiore degli istituti di istruzione sono preposti generali di brigata del Corpo".
Con effetto dal 1° gennaio 1950, l'organico del Corpo della guardia di finanza è determinato come segue:
Ufficiali:
1 generale di divisione, comandante in secondo;
6 generali di brigata;
22 colonnelli;
68 tenenti colonnelli;
90 maggiori;300 capitani;
480 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e un sottotenente maestro direttore di banda);
Sottufficiali:
1.390 marescialli maggiori [2] ;
1.902 marescialli capi ed ordinari [3] ;
2.800 brigadieri;
2.300 sottobrigadieri;
Militari di truppa:
3.800 appuntati;
20.500 finanzieri;
1.633 allievi finanzieri.
Nella forza organica di cui al precedente articolo sono compresi:
a) 1 colonnello; 13 tenenti colonnelli; 20 maggiori; 60 capitani; 130 tenenti e sottotenenti; 500 marescialli maggiori; 600 marescialli capi e ordinari; 800 brigadieri; 500 sottobrigadieri; 350 appuntati; 500 finanzieri per i servizi di polizia tributaria investigativa;
b) 350 sottufficiali in posizione di servizio sedentario.
Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 9 del
L'art. 2 della
A decorrere dal 1° gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, di qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'art. 1 del
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Voce così modificata dall'art. 3 della
[3] Voce così modificata dall'art. 3 della