Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 21/12/1948 |
Numero: | 1443 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 2. Il 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, sono sostituiti dai seguenti (Omissis) |
Art. 3. Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1948, sono sospesi |
Art. 4. L'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è abrogato |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 46.6.29 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1443. [1]
Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.
(G.U. 23 dicembre 1948, n. 298)
L'art. 1 del
Il 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'art. 2 del
Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1948, sono sospesi:
l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani;
l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.
L'art. 3 del
E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Abrogata dall'art. 24 del