§ 46.6.29 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1443.
Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:21/12/1948
Numero:1443


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      Il 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, sono sostituiti dai seguenti (Omissis)
Art. 3.      Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1948, sono sospesi
Art. 4.      L'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è abrogato
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 46.6.29 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1443. [1]

Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(G.U. 23 dicembre 1948, n. 298)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1948, sono sospesi:

     l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani;

     l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

 

          Art. 4.

     L'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è abrogato.

     E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.